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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 35882/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Marilia di Nardo con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 6112/2023, la Corte d'appello di Milano, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata.

Avverso la sentenza di appello, propone ricorso per cassazione l'imputato il quale lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p., non oggetto dell'accordo tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Pur essendo proponibile l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale giudice di appello nel recepire l'accordo delle parti sulla pena, applichi una misura di sicurezza non oggetto dell'accordo, dovendosi ricordare l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte a Sezioni Unite nella sent. n. 21368/2019, rv. 279348, rileva il Collegio che I motivo di ricorso che predica l'illegittimità della statuizione relativa alla espulsione per un vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché l'imputato non solo aveva rinunciato a tutti i motivi di appello e quindi anche a quello concernente l'applicazione della misura dell'espulsione ad eccezione di quelli sulla pena, ma non aveva proposto con l'atto di appello alcuna doglianza in merito alla misura dell'espulsione già disposta dal primo giudice.

In questo caso, quindi, pur essendo il ricorso proponibile, in quanto la misura di sicurezza esula dall'accordo, il motivo è inammissibile perchè non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Sentenza a motivazione sem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Marilia di Nardo con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 6112/2023, la Corte d'appello di Milano, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata. Avverso la sentenza di appello, propone ricorso per cassazione l'imputato il quale lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p., non oggetto dell'accordo tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Pur essendo proponibile l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale giudice di appello nel recepire l'accordo delle parti sulla pena, applichi una misura di sicurezza non oggetto dell'accordo, dovendosi ricordare l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte a Sezioni Unite nella sent. n. 21368/2019, rv. 279348, rileva il Collegio che I motivo di ricorso che predica l'illegittimità della statuizione relativa alla espulsione per un vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché l'imputato non solo aveva rinunciato a tutti i motivi di appello e quindi anche a quello concernente l'applicazione della misura dell'espulsione ad eccezione di quelli sulla pena, ma non aveva proposto con l'atto di appello alcuna doglianza in merito alla misura dell'espulsione già disposta dal primo giudice. In questo caso, quindi, pur essendo il ricorso proponibile, in quanto la misura di sicurezza esula dall'accordo, il motivo è inammissibile perchè non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Sentenza a motivazione sem
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