CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza - qualificata ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159 - con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso far valere, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, il difetto originario dei presupposti della confisca di prevenzione di alcuni beni ritenuti nella sua disponibilità, disposta dalla Corte di appello di Catania in data 12 dicembre 2018 e divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2021. A ragione osserva che la confisca è stata disposta previa iscrizione del proposto nella categoria criminologica tipizzata dall'art. 1, lett. b), d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159, risultando accertato che Tenerelli "fosse abitualmente dedito a reati contro il patrimonio da quali traeva fonte per il proprio sostentamento". Questa fattispecie di pericolosità, non è stata attinta dalla illegittimità costituzionale dichiarata della Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 sicché, come precisato dalla Corte di cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 3513 del 16 dicembre 2021, ric. Fiorentino, non trovano applicazione retroattiva i criteri interpretativi dettati da tale pronuncia in relazione alla categoria di soggetti pericolosi di cui alla lett. b) e non può, di conseguenza, rimettersi in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento che ha disposto la confisca di prevenzione, peraltro sulla base di elementi fattuali particolarmente pregnanti quali: la consumazione da parte del proposto di furti e rapine in un arco temporale esteso; la sproporzione eclatante tra il suo patrimonio ed i redditi leciti; il contenuto di alcune conversazioni intercettate in occasione della rapina ad una cittadina cinese del 2014 nelle quali i componenti della banda cui lo stesso apparteneva fanno esplicito riferimento all'elevato tenore di vita che ha potuto mantenere grazie all'attività di rapinatore. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando in unico motivo, articolato in più censure. Lamenta che il provvedimento impugnato abbia erroneamente interpretato l'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, trascurando che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, il suo ambito di applicazione è stato limitato ai soggetti che, sulla base di precisi e concreti elementi fattuali, abbiano generato effettivi profitti costituenti, in una determinata epoca, l'unico reddito o, quanto meno, una sua componente significativa. Uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza del Giudice delle leggi, la Corte territoriale, investita della richiesta di revocazione, avrebbe dovuto compiere l'analisi in concreto della effettiva portata dei reati giudizialmente accertati in capo al proposto e dei relativi profitti nonché della correlazione temporale tra tali reati e gli acquisti dei beni confiscati. Al contrario, ha continuato ad attribuire decisiva rilevanza ad alcune conversazioni intercettate nelle quali gli interlocutori, tra cui tale Caruso, parlano di fatti attribuiti a Tenerelli ai quali non hanno direttamente partecipato, senza nemmeno indicare da chi li abbiano appresi. Per di più, non ha tenuto conto che le informazioni sul conto di Tenerelli, riferite dagli stessi interlocutori ad un periodo successivo rispetto a quello di acquisto dei beni confiscati, non hanno trovato alcun riscontro ed anzi sono state smentite dagli accertamenti contabili che hanno attestato la disponibilità in capo al proposto di un patrimonio del tutto incompatibile con l'asserito elevato tenore di vita. Sono state trascurate plurime circostanze favorevoli a Tenerelli come il documentato svolgimento di attività lavorativa lecita; per converso, sono stati considerati produttivi di risorse economiche significative i reati commessi dal prevenuto nonostante avessero ad oggetto la sottrazione di somme di denaro di modesto valore, nemmeno sufficienti per gli ordinari mezzi di sostentamento, e fossero stati consumati in epoca incompatibile con l'accumulo delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati. È stato ignorato il profilo della correlazione temporale che rende giustificate le ablazioni patrimoniali nei limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultano essere state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni confiscati. La Corte di appello ha ritenuto, infatti, sufficienti le condotte generatrici in astratto di profitti significativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va esaminata la questione relativa agli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 sul giudizio di pericolosità sociale del ricorrente formulato con il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale di cui è stata chiesta la revocazione 1.1. La Corte costituzionale, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto che quella sub b), relativa alla pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» - per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi ,alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva - non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. La sentenza ha, però, sottolineato, attraverso il richiamo all'orientamento prevalso nella giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie, in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, destinata all'accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321). Ha ricordato, in particolare, che l'uso dell'aggettivo «delittuoso» comporta che l'attività del 3 Gf proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240) e che l'avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità dì condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272945), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...: siano produttive 5 di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). 1.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione, nel suo consesso più rappresentativo, ha chiarito che l'interpretazione adeguatrice della fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avallata della decisione della Corte costituzionale attraverso una sentenza «interpretativa di rigetto», mentre ha un «valore persuasivo» per i procedimenti ancora pendenti «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes» è, invece, «inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione». Le Sezioni unite, al riguardo, hanno espressamente richiamato la decisione (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 - 02) resa a fronte di una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, nella quale è stato sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale». Solo se la confisca risulti disposta sulla base di un «doppio titolo», ossia sulla base dell'ilscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia in quella di cui alla lett. b): «l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto» ed aggiunto che «Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità». In ogni caso, il giudice della revocazione non è chiamato ad accertare «che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1„ lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011». Tanto, sul rilievo che, laddove, invece, si assegnasse al giudice della revocazione il compito di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 si finirebbe per attribuire, in buona sostanza, alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa si è detto essere priva. 1.3. In conclusione, nella delibazione della richiesta di revocazione della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, il giudice della revocazione, una volta accertato che pericolosità sociale del proposto era stata inquadrata nella fattispecie di cui alla lett. b) del citato art. 1, non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. 2. Tanto posto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente non contesta che il decreto applicativo della confisca oggetto della richiesta di revocazione era stato adottato esclusivamente sul presupposto che Tenerelli fosse inquadrabile nella categoria di pericolosità di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 1,~el d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi, pertanto, di provvedimento insensibile agli effetti retroattivi della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale e che, per tale ragione, non può essere revocato. Né è sostenibile che il suo percorso motivazionale abbia, nella sostanza, posto a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione la categoria di pericolosità attinta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte territoriale, facendosi carico anche di questa questione, ha, comunque, sottoposto a verifica l'apparato motivazionale del provvedimento irrevocabile, pervenendo alla conclusione che, prescindere dal titolo formale, gli elementi fattuali posti a fondamento della decisone depongono tutti per l'appartenenza del proposto alla categoria di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». Infatti, risultano valorizzati ai fini del giudizio di pericolosità circostanze sintomatiche rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come: la consumazione da parte di Tenerelli, in epoca antecedente all'acquisto dei beni confiscati, di reati contro il patrimonio comunque generatori di profitti significativi e più conversazioni intercettate nelle quali persone a lui vicine collegavano specificamente il suo elevato tenore di vita alla consumazione sistematica dei reati di rapina. 2.2. Al cospetto del delineato apparato argomentativo completo e coerente con il quadro normativo, il ricorrente articola doglianze che, investendo in via esclusiva la valutazione già effettuata in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, attengono ad un aspetto che, per quanto chiarito, è coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. w P.Q.M. z. 1: O i5c. : o «z- -21 R, .' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle co ' ,g) c' o 1-à.- -,--.-; 0n----1. ---,'-'