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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 luglio 2018

Cassazione n. 11791/2026

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[OSCURATO:PERSONA] E, già [OSCURATO:PERSONA]), inpersona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1868/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 16/07/2018 R.G.N. 4399/2014;Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunaledella stessa città che aveva rigettato la domanda giudiziale proposta (tragli altri) dall’odierna ricorrente con la quale quest’ultima, appartenente alpersonale amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] FilippoNeri (cui era poi succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] E e, quindi,l’[OSCURATO:PERSONA] 1) aveva dedotto di aver svolto in viaesclusiva mansioni di diretta collaborazione all’attività libero professionaleinframuraria ed aveva chiesto il riconoscimento della quota percentualedel 2% del fatturato intramoenia, relativamente agli anni 2010 e 2012,come da delibera n. 918 del 21.12.2001 (che aveva recepito l’accordosindacale del 14.11.2001) e secondo i criteri di cui alla Delibera n. 733 del23/112/2011 oltre che ai sensi del regolamento n. 435 del 1997.Ha richiamato la disciplina dell’attività libero-professionaleintramuraria di cui agli artt. 2 e 3 del d.p.cm. del 27/3/2000 n. 121 eritenuto, anche sulla base del Regolamento n. 435 del 1997 adottatodall’Azienda, che la percentuale per l’intramoenia non potesse cheriguardare il personale che svolgeva l’attività al di fuori del proprioordinario orario di servizio.Per il personale assegnato nel normale orario di lavoro, e così perl’appellante, competevano solo le quote previste dal regolamento, infunzione della incentivazione di cui all’art. 8 del d.m. 28.02.1997, che nonavevano formato oggetto di domanda e che, comunque, secondo ilregolamento medesimo andavano calcolate in relazione alla disponibilitàdel fondo, tenendo conto dell’impegno orario, dei carichi di lavoro e degliobiettivi assegnati e raggiunti, elementi, questi, in relazione ai quali ilTribunale aveva rilevato la carenza di allegazioni.Ha ritenuto assorbite dalle richiamate ragioni di infondatezza leulteriori questioni poste ed in particolare quella della nullità dell’accordoRGN 3749/2019Pag.2Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026del 14.11.2001, riguardante soltanto la quantificazione delle quote non ipresupposti per il loro riconoscimento.2.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.3.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fattodecisivo per il giudizio.

Si assume che la Corte d’appello non avrebbevalutato la particolare posizione della ricorrente che era nella normalitàassegnata ad altro servizio ed aveva prestato collaborazione all’attivitàintramoenia occupandosi della fatturazione.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione ovvero falsa applicazionedi norme di diritto.

Nel corpo del motivo si invoca l’art. 36 Cost. e sisostiene che la Corte avrebbe dovuto valutare in relazione alladisposizione citata la legittimità del regolamento aziendale.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione ovvero falsa applicazione dinorme di diritto.

Sul presupposto che l’attività intramoenia sarebbecompatibile con il normale orario di servizio, il motivo sostiene che dovevaessere valutata la legittimità del regolamento aziendale, per violazionedell’art. 36 Cost. e della disciplina collettiva che assegna rilievo alla naturadegli obiettivi assegnati ed al loro conseguimento.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione ovvero falsa applicazionedi norme di diritto.

Si censura il capo della sentenza impugnata inerente aldifetto di allegazione e si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovutoconsiderare che la lavoratrice non era in possesso dei dati necessari e cheavrebbe dovuto procedere “ai sensi dell’art. 420” cod. proc. civ.5.

Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto.

Si sostiene che la questione non poteva essere limitata alsolo orario di servizio perché il regolamento aziendale riconosce una formadi incentivazione al personale di supporto.RGN 3749/2019Pag.3Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/20266.

Il primo motivo è inammissibile sulla base del regime della c.d.“doppia conforme” ex art. 348-ter, commi 4 e 5 cod. proc. civ.Come è noto, per effetto dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012,conv. in l. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazioneanteriormente all’11 settembre 2012, non può essere impugnata ex art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che confermala decisione di primo grado” (cf. ex multis Cass. 11 maggio 2018, n.11439) e tanto si verifica quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (ex plurimis Cass. 6 novembre 2025, n. 29441).7.

Gli altri motivi, a parte la genericità della formulazione degli stessi,che neppure indicano le norme di diritto violate, sono inammissibili perchéle relative censure o riguardano l’accertamento di merito ol’interpretazione di atti regolamentari (risolvendosi, quanto a questi ultimi,nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quellaaccolta nella sentenza impugnata).Quanto al primo aspetto va ricordato che il ricorso per cassazione nonconferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il meritodell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e dicontrollarne la attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad essi sottesi (v. in tal senso ex aliis, Cass. 23agosto 2024, n. 23055; Cass. 13 gennaio 2020, n. 331; Cass, 16dicembre 2011, n. 27197).RGN 3749/2019Pag.4Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026Quanto al secondo aspetto è sufficiente richiamare l’orientamento diquesta Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione si sollevinocensure che comportino l’esame di delibere, decreti o regolamenti, ènecessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - cheil testo di tali atti sia trascritto nelle parti essenziali e che siano, inoltre,dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione dellemodalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, nonpotendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di unrisultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quantol’interpretazione dell’atto del datore di lavoro pubblico, nell’ambitodell’impiego privatizzato, costituisce un accertamento in fattoistituzionalmente riservato al giudice di merito (v. ex multis Cass. 24gennaio 2020, n. 1951; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass. 29 aprile2003, n. 6685).8.

La ricorrente deduce anche di aver rappresentato al Giudice dellavoro la circostanza di aver prestato attività lavorativa nella gestionedelle fatturazioni dei “medici in regime extramoenia” quando comunqueera addetta ad altra attività nella medesima Azienda.9.

La censura non si confronta con il decisum che fa riferito allosvolgimento dell’attività nell’ambito del normale orario di lavoro ed allamancata richiesta della incentivazione ex art. 8 del d.m. 28.02.1997.10.

Sostiene ancora la ricorrente di aver dedotto di aver svolto lasuddetta attività al di fuori ed oltre l’ordinario servizio.11.

Sul punto la censura è priva di specificità non risultando trascritto,quantomeno nella parte di interesse, il ricorso di primo grado nérisultando quest’ultimo puntualmente localizzato.12.

È, infine, nuova la questione della nullità dell’accordo decentrato,non trattata nella sentenza impugnata.

Per giurisprudenza costante diquesta Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, qualorasiano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonRGN 3749/2019Pag.5Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito e non rilevabili di ufficio (v. ex multis Cass. 11febbraio 2025, n. 3473; Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Cass. 13dicembre 2019, n. 32804; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).13.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.14.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.15.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 3749/2019Pag.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E, già [OSCURATO:PERSONA]), inpersona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1868/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 16/07/2018 R.G.N. 4399/2014;Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunaledella stessa città che aveva rigettato la domanda giudiziale proposta (tragli altri) dall’odierna ricorrente con la quale quest’ultima, appartenente alpersonale amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] FilippoNeri (cui era poi succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] E e, quindi,l’[OSCURATO:PERSONA] 1) aveva dedotto di aver svolto in viaesclusiva mansioni di diretta collaborazione all’attività libero professionaleinframuraria ed aveva chiesto il riconoscimento della quota percentualedel 2% del fatturato intramoenia, relativamente agli anni 2010 e 2012,come da delibera n. 918 del 21.12.2001 (che aveva recepito l’accordosindacale del 14.11.2001) e secondo i criteri di cui alla Delibera n. 733 del23/112/2011 oltre che ai sensi del regolamento n. 435 del 1997.Ha richiamato la disciplina dell’attività libero-professionaleintramuraria di cui agli artt. 2 e 3 del d.p.cm. del 27/3/2000 n. 121 eritenuto, anche sulla base del Regolamento n. 435 del 1997 adottatodall’Azienda, che la percentuale per l’intramoenia non potesse cheriguardare il personale che svolgeva l’attività al di fuori del proprioordinario orario di servizio.Per il personale assegnato nel normale orario di lavoro, e così perl’appellante, competevano solo le quote previste dal regolamento, infunzione della incentivazione di cui all’art. 8 del d.m. 28.02.1997, che nonavevano formato oggetto di domanda e che, comunque, secondo ilregolamento medesimo andavano calcolate in relazione alla disponibilitàdel fondo, tenendo conto dell’impegno orario, dei carichi di lavoro e degliobiettivi assegnati e raggiunti, elementi, questi, in relazione ai quali ilTribunale aveva rilevato la carenza di allegazioni.Ha ritenuto assorbite dalle richiamate ragioni di infondatezza leulteriori questioni poste ed in particolare quella della nullità dell’accordoRGN 3749/2019Pag.2Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026del 14.11.2001, riguardante soltanto la quantificazione delle quote non ipresupposti per il loro riconoscimento.2. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.3. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fattodecisivo per il giudizio. Si assume che la Corte d’appello non avrebbevalutato la particolare posizione della ricorrente che era nella normalitàassegnata ad altro servizio ed aveva prestato collaborazione all’attivitàintramoenia occupandosi della fatturazione.2. Con il secondo motivo denuncia violazione ovvero falsa applicazionedi norme di diritto. Nel corpo del motivo si invoca l’art. 36 Cost. e sisostiene che la Corte avrebbe dovuto valutare in relazione alladisposizione citata la legittimità del regolamento aziendale.3. Con il terzo motivo denuncia violazione ovvero falsa applicazione dinorme di diritto. Sul presupposto che l’attività intramoenia sarebbecompatibile con il normale orario di servizio, il motivo sostiene che dovevaessere valutata la legittimità del regolamento aziendale, per violazionedell’art. 36 Cost. e della disciplina collettiva che assegna rilievo alla naturadegli obiettivi assegnati ed al loro conseguimento.4. Con il quarto motivo denuncia violazione ovvero falsa applicazionedi norme di diritto. Si censura il capo della sentenza impugnata inerente aldifetto di allegazione e si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovutoconsiderare che la lavoratrice non era in possesso dei dati necessari e cheavrebbe dovuto procedere “ai sensi dell’art. 420” cod. proc. civ.5. Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto. Si sostiene che la questione non poteva essere limitata alsolo orario di servizio perché il regolamento aziendale riconosce una formadi incentivazione al personale di supporto.RGN 3749/2019Pag.3Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/20266. Il primo motivo è inammissibile sulla base del regime della c.d.“doppia conforme” ex art. 348-ter, commi 4 e 5 cod. proc. civ.Come è noto, per effetto dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012,conv. in l. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazioneanteriormente all’11 settembre 2012, non può essere impugnata ex art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che confermala decisione di primo grado” (cf. ex multis Cass. 11 maggio 2018, n.11439) e tanto si verifica quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (ex plurimis Cass. 6 novembre 2025, n. 29441).7. Gli altri motivi, a parte la genericità della formulazione degli stessi,che neppure indicano le norme di diritto violate, sono inammissibili perchéle relative censure o riguardano l’accertamento di merito ol’interpretazione di atti regolamentari (risolvendosi, quanto a questi ultimi,nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quellaaccolta nella sentenza impugnata).Quanto al primo aspetto va ricordato che il ricorso per cassazione nonconferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il meritodell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e dicontrollarne la attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad essi sottesi (v. in tal senso ex aliis, Cass. 23agosto 2024, n. 23055; Cass. 13 gennaio 2020, n. 331; Cass, 16dicembre 2011, n. 27197).RGN 3749/2019Pag.4Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026Quanto al secondo aspetto è sufficiente richiamare l’orientamento diquesta Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione si sollevinocensure che comportino l’esame di delibere, decreti o regolamenti, ènecessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - cheil testo di tali atti sia trascritto nelle parti essenziali e che siano, inoltre,dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione dellemodalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, nonpotendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di unrisultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quantol’interpretazione dell’atto del datore di lavoro pubblico, nell’ambitodell’impiego privatizzato, costituisce un accertamento in fattoistituzionalmente riservato al giudice di merito (v. ex multis Cass. 24gennaio 2020, n. 1951; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass. 29 aprile2003, n. 6685).8. La ricorrente deduce anche di aver rappresentato al Giudice dellavoro la circostanza di aver prestato attività lavorativa nella gestionedelle fatturazioni dei “medici in regime extramoenia” quando comunqueera addetta ad altra attività nella medesima Azienda.9. La censura non si confronta con il decisum che fa riferito allosvolgimento dell’attività nell’ambito del normale orario di lavoro ed allamancata richiesta della incentivazione ex art. 8 del d.m. 28.02.1997.10. Sostiene ancora la ricorrente di aver dedotto di aver svolto lasuddetta attività al di fuori ed oltre l’ordinario servizio.11. Sul punto la censura è priva di specificità non risultando trascritto,quantomeno nella parte di interesse, il ricorso di primo grado nérisultando quest’ultimo puntualmente localizzato.12. È, infine, nuova la questione della nullità dell’accordo decentrato,non trattata nella sentenza impugnata. Per giurisprudenza costante diquesta Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, qualorasiano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonRGN 3749/2019Pag.5Numero registro generale 3749/2019Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 11791/2026Data pubblicazione 29/04/2026solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito e non rilevabili di ufficio (v. ex multis Cass. 11febbraio 2025, n. 3473; Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Cass. 13dicembre 2019, n. 32804; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).13. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.14. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.15. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 3749/2019Pag.6
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