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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05961/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna e rideterminava la pena complessiva in anni diciassette e mesi due di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena complessiva.

La Corte territoriale non aveva dato adeguata motivazione della notevole misura degli aumenti disposti per la continuazione con i reati satellite.

In un secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen.

Tutti i reati satellite erano stati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza sub 4, la cui pena era stata individuata come pena base per il calcolo della pena complessiva.

Pertanto, l'aumento per la continuazione era stato erroneamente calcolato tenendo conto della recidiva che, al momento di consumazione dei reati, non era stata ancora dichiarata.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione non poteva applicare aumenti di pena in misura superiore a quelli calcolati in cognizione.

3. Il difensore ha depositato memoria.

4. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La motivazione dell'ordinanza appare contraddittoria nella parte in cui, per giustificare l'aumento della pena per i reati satellite, applica il principio di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., in base al quale, se i reati in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento della quantità di pena non può comunque essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

In effetti, l'ordinanza premette che "il limite minimo di un terzo ... va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo"; poco dopo, tuttavia, afferma che "l'incremento applicato a titolo di continuazione non potrà ... mai essere inferiore ad anni due e mesi cinque giorni dieci di reclusione per ciascuno degli altri titoli di condanna di cui sub 2, 3 e 5, giacché essi hanno tutti ravvisato la recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.".

Si tratta di affermazioni contrastanti tra loro: in effetti, nel prosieguo, la Corte territoriale, determinando l'aumento per i reati giudicati con ciascuna delle tre sentenze sopra richiamate, fa riferimento al "minimo legale" di anni due e mesi sei di reclusione e al "vincolo imposto dal comma 4 dell'art. 81 cod. pen.".

2. Al contrario, il "minimo legale", vale a dire l'aumento minimo della pena base imposto dall'art. 81, quarto comma, cod. perì. - correttamente calcolato in anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione (un terzo della pena di anni sei e mesi otto di reclusione inflitta con la sentenza di condanna sub 4) - riguarda l'aumento relativo a tutti i reati satellite complessivamente considerati (Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116 — 01).

2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla stessa Corte perché proceda una nuova quantificazione della pena complessiva derivante dal riconoscimento della continuazione.

Benché la misura della pena calcolata nell'ordinanza impugnata non sia, di per sé, illegale, non superando il limite massimo stabilito dall'art. 81 cod. pen. (il triplo della pena inflitta per la violazione più grave), tuttavia il Giudice ha mostrato di ritenersi vincolato da un limite minimo erroneamente individuato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così deciso il 25 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna e rideterminava la pena complessiva in anni diciassette e mesi due di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena complessiva. La Corte territoriale non aveva dato adeguata motivazione della notevole misura degli aumenti disposti per la continuazione con i reati satellite. In un secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. Tutti i reati satellite erano stati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza sub 4, la cui pena era stata individuata come pena base per il calcolo della pena complessiva. Pertanto, l'aumento per la continuazione era stato erroneamente calcolato tenendo conto della recidiva che, al momento di consumazione dei reati, non era stata ancora dichiarata. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non poteva applicare aumenti di pena in misura superiore a quelli calcolati in cognizione. 3. Il difensore ha depositato memoria. 4. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La motivazione dell'ordinanza appare contraddittoria nella parte in cui, per giustificare l'aumento della pena per i reati satellite, applica il principio di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., in base al quale, se i reati in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento della quantità di pena non può comunque essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In effetti, l'ordinanza premette che "il limite minimo di un terzo ... va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo"; poco dopo, tuttavia, afferma che "l'incremento applicato a titolo di continuazione non potrà ... mai essere inferiore ad anni due e mesi cinque giorni dieci di reclusione per ciascuno degli altri titoli di condanna di cui sub 2, 3 e 5, giacché essi hanno tutti ravvisato la recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.". Si tratta di affermazioni contrastanti tra loro: in effetti, nel prosieguo, la Corte territoriale, determinando l'aumento per i reati giudicati con ciascuna delle tre sentenze sopra richiamate, fa riferimento al "minimo legale" di anni due e mesi sei di reclusione e al "vincolo imposto dal comma 4 dell'art. 81 cod. pen.". 2. Al contrario, il "minimo legale", vale a dire l'aumento minimo della pena base imposto dall'art. 81, quarto comma, cod. perì. - correttamente calcolato in anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione (un terzo della pena di anni sei e mesi otto di reclusione inflitta con la sentenza di condanna sub 4) - riguarda l'aumento relativo a tutti i reati satellite complessivamente considerati (Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116 — 01). 2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla stessa Corte perché proceda una nuova quantificazione della pena complessiva derivante dal riconoscimento della continuazione. Benché la misura della pena calcolata nell'ordinanza impugnata non sia, di per sé, illegale, non superando il limite massimo stabilito dall'art. 81 cod. pen. (il triplo della pena inflitta per la violazione più grave), tuttavia il Giudice ha mostrato di ritenersi vincolato da un limite minimo erroneamente individuato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 25 gennaio 2023
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