CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 24467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4196/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 8067/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo accertò la natura demaniale civica di taluni fondi siti in agro di Bomba, località [OSCURATO:PERSONA], ordinando la reintegra in favore del Comune di Bomba. 2. La Corte d’appello di Roma rigettò il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte locale, dopo aver affermato l’inammissibilità delle questioni nuove sollevate dal reclamante solo con la memoria di costituzione di un nuovo difensore, implicanti un allargamento del tema della decisione, con introduzione di nuovi elementi in fatto e in diritto, rigettò l’impugnazione. Il reclamante aveva sostenuto, riporta la decisione, che i “coloni inamovibili”, che si erano insediati in loco prima del 1810, avevano acquisito diritti “quasi dominus”, apportando migliorie “fixe vinctae”, di talché trovava applicazione l’art. 30 del r.d. 10/3/1810, con la conseguenza che i diritti di uso civico potevano essere liquidati con l’affrancazione del canone. La Corte d’appello, dopo avere affermato che il terreno di cui si tratta rientrava nel demanio comunale universale civico, come ammesso dallo stesso reclamante, nonché l’esistenza di “coloni inamovibili”; specifica che, non versandosi in ipotesi di ”colonie perpetue” (art. 28, r.d. 10.3.1810) per la diversa fattispecie di demani ex feudali e/o ecclesiastici – l’art. 30 del citato R.D. (la cui applicazione è invocata dalla stessa parte reclamante…) prevede (per le colonie precarie) una forma di legittimazione subordinata, tuttavia, all’accertamento di migliorie “fixe vinctae” apportate al fondo , precisa che la legittimazione era comunque subordinata ad apposito provvedimento amministrativo, nel mentre nel caso al vaglio non vi era stato alcun atto di affrancazione, legalizzazione o riconoscimento delle occupazioni. Inoltre la parte interessata, che ne aveva l’onere, non aveva provato di avere versato canoni, sia pure in natura, né di avere dato vita alle migliorie di cui si è detto, siccome accertato dal CTU, il quale non aveva riscontrato miglioria agricola di sorta, ma solo la presenza di opere edilizie. Da ciò la conclusione che si trattava di fondo avente natura non allodiale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Il Comune di Bomba resiste con controricorso. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibili le difese sollevate con la memoria di costituzione del nuovo difensore. 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del r.d. “sulla ripartizione dei demani”, artt. 10 e 13, dell’8/6/1807; nonché dell’art. 30 del r.d. del 10/3/1810, “Istruzioni ai Commissari per la divisione dei demani”, in ordine al regime giuridico delle colonie inamovibili nei demani comunali. 6.Il primo motivo è inammissibile. La questione è priva di rilievo, stante che il ragionamento in diritto della sentenza, per vero corretto, ha investito i motivi dell’impugnazione. Né gli argomenti giuridici ulteriormente posti a corredo delle censure, cristallizzate nei motivi, impongono al giudice una analitica risposta, risultando decisiva la circostanza che sulla base del ragionamento prescelto dal giudicante, quegli argomenti non hanno dimora. 7. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Con esso si addebita alla sentenza di non aver tenuto conto di argomenti di dottrina; inoltre vengono evocati documenti in questa sede non conoscibili (processo verbale 7/10/1810 di [OSCURATO:PERSONA]; relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1578/1812 e del perito demaniale [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre a tutta la documentazione esaminata dal CTU), tuttavia non attingendo la “ratio decidendi”: non constava pagamento di canoni, sia pure in natura, né la presenza di migliorie agrarie. Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 9. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento