CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione per assenza dell'elemento soggettivo risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, da cui era asseritamente uscito per soccorrere il figlio intento ad effettuare lavori su un impianto elettrico, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale in termini di dolo generico; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il