CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione; letta la memoria difensiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza Gip dello stesso Tribunale del 01/06/2022 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 11) e art. 353, 416-bis.1 cod. pen. (capo 9) della richiesta di applicazione di misura cautelare. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli art. 110, 353 cod. pen. e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; la motivazione è manifestamente illogica, assolutamente carente e non ha adeguatamente risposto alle censure difensive. È del tutto errato il presupposto sulla base del quale si è ritenuta la ricorrenza di un grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'affermata partecipazione dello stesso alla riunione del 30/01/2019 quale concorrente nel reato di turbata libertà degli incanti relativamente all'appalto dei servizi cimiteriali del Comune di Vizzini per l'anno 2019. La difesa ha premesso che il Briganti deve rispondere esclusivamente dell'addebito relativo all'appalto anno 2019 e tale affermazione non può essere basata esclusivamente sulla presunta partecipazione all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza smentita dalla difesa con le proprie allegazioni che evidenziavano elementi alternativi, che non hanno avuto alcuna risposta dal Tribunale del riesame. Il dubbio sulla presenza del Briganti alla riunione predetta doveva portare ad escludere il suo concorso nel reato di cui al capo 9). La motivazione del Tribunale richiamando le intercettazioni e l'interrogatorio del Cutrera sul punto è meramente apparente. 2.1.2. Nell'ambito dello stesso motivo la difesa ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 353 cod. pen., atteso che la riunione del 30 gennaio 2019 non aveva portato ad alcun accordo, considerato che il Cutrera non aveva alcun potere decisionale e doveva riferire le proposte ricevute; sulla circostanza dedotta della mancanza di qualsiasi accordo la motivazione della ordinanza è del tutto non appagante. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 9). La motivazione resa dal Tribunale è sul punto meramente apparente ed assertiva, in considerazione della natura soggettiva dell'aggravante che era stata evidenziata dalla difesa; doveva escludersi qualsiasi consapevolezza dal parte del ricorrente quanto al favorire e rafforzare famiglie mafiose; il Briganti era animato da esclusivo interesse. Né in tal senso la circostanza poteva essere dedotta dall'aiuto prestato al padre del Briganti dal Guercio e dal Giarrusso, atteso che l'aiuto in questione era semmai collegato alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], quale uomo della famiglia di Francofonte da tutelare nel proprio lavoro in caso di contrasti con soggetti rivali. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché assolutamente carente in ordine alla ricorrenza della provvista indiziaria ed alla gravità della stessa in relazione a reato di cui al capo 11) ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; l'ordinanza fa discendere la partecipazione del ricorrente da un compendio indiziario a lui estraneo, anche attesa la mancata indicazione di ruolo e competenze del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'elenco contenuto nell'ordinanza, mentre si considera emergente il suo ruolo solo con riferimento agli episodi estorsivi contestati al Giarrusso ai capi 13) e 14) quali reati fine dell'associazione; i dialoghi richiamati non possono essere ritenuti evidenze significative in tal senso rappresentando esclusivamente un riferimento di notizie da un soggetto ad un altro. La vicinanza e contiguità a due soli soggetti malavitosi, uno dei quali il padre, non risultano elementi sufficienti. Così come non si può ritenere elemento indicativo la mancata partecipazione alla gara, atteso che un decreto legge all'epoca impediva la partecipazione ad imprese di onoranze funebri. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali ai sensi degli artt. 125, 292 comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli art. 274, lett. c) e 275 cod. proc. pen.; mancano elementi sufficienti per poter ritenere la sussistenza di esigenze cautelari; l'operatività del clan Nardo in Francofonte, è erroneamente desunta da una conversazione del Rinaldi; è stato valorizzato il contenuto di una intercettazione assolutamente ambiguo, mentre al contrario è emersa la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di non voler sottostare alle decisioni di altri ambiti mafiosi. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati; il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale viene rilevata violazione di legge, nonché manifesta illogicità della motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto delle contestazioni allo stesso elevate ai capi 9) ed 11), ovvero la partecipazione alla cosca Nardo, affiliata alla mafia siciliana e in particolare ai clan operanti in territorio catanese e riferibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria, caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata ai sensi dell'art. 353 cod. pen. Il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una considerazione alternativa della cospicua mole di elementi d'indagine acquisiti, dandone una propria lettura, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata. In tal senso, occorre considerare come da una parte il ricorrente abbia incentrato tutta la sua critica sulla ritenuta partecipazione alla riunione del 30 gennaio 2019, senza tenere conto non solo del consistente materiale captativo acquisito, caratterizzato anche da esplicite dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nel ricostruire i termini di eventuali accordi per gestire l'appalto relativo alla gestione cimiteriale del Comune di Vizzini, ma anche delle univoche e risolutive dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Cutrera, che descriveva specificamente non solo le modalità di gestione della gara per accordi intercorsi fra soggetti-parti e legati alle consorterie mafiose nello loro diverse articolazioni, ma anche la progressione di confronto e il successivo accordo che aveva portato il gruppo che faceva capo alla famiglia Briganti ad astenersi dal partecipare alla gara del 2020, che era quella che il Briganti avrebbe voluto aggiudicarsi, per essere poi la gara aggiudicata con minimo ribasso e massimo guadagno proprio al Cutrera, come diretta conseguenza degli accordi raggiunti. Il ricorrente non si confronta con tale ampia e persuasiva motivazione, limitandosi a riportarne solo alcuni stralci in modo non coerente con il complesso delle imputazioni; propone una lettura alternativa del contenuto delle captazioni non ammissibile in questa sede e si limita a richiamare l'incontro del 30 gennaio 2019, che è chiaramente identificato dall'ordinanza come una parte delle prime acquisizioni, alle quali segue una attività di indagine cospicua e ampiamente richiamata dal Tribunale del riesame, che, chiaramente, nel considerare il progressivo snodarsi delle posizioni per la gestione di tale gara, ha dato conto del recesso del Briganti dalle sue iniziali pretese per accordarsi con la consorteria criminale di riferimento, grazie all'opera di mediazione del Giarrusso e del Guercio, così rappresentando a livello indiziario non solo la ricorrenza di elementi significativi e caratterizzati da gravità, ma anche l'elemento materiale del reato in questione atteso che secondo orientamento costante di questa Corte sussiste il delitto di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti qualora il destinatario della promessa non si limiti ad astenersi dal concorrere alla gara in cambio dell'utilità oggetto di detta promessa o offerta, ma partecipi all'accordo illecito finalizzato ad impedire od alterare la gara ovvero ad allontanare o far desistere gli offerenti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 27955-01; Sez. 3, n. 3907 del 22/11/2013, Boscolo, Rv. 258831-01). 2. Le stesse considerazioni valgono in ordine al secondo motivo di ricorso. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; anche in questo caso si propone una lettura parziale a fronte di una motivazione logica, persuasiva e completa, che ha evidenziato i forti legami del Briganti con personaggi di calibro nella consorteria mafiosa di riferimento, la sua diretta relazione con gli stessi, il ruolo centrale del padre e il coinvolgimento anche del fratello nel loro territorio di pertinenza, la gestione dell'ambito delle complessive attività proprio in relazione agli imput di personaggi di calibro in diretto collegamento con il Giarrusso, tanto da poter essere escluso un interesse meramente personale dello stesso, anche considerata l'evidente ammissione della difesa in ordine al ruolo del padre del Briganti, riconosciuto come referente della cosca Nardo nel territorio di riferimento e il rapporto continuo del [OSCURATO:PERSONA], così come del [OSCURATO:PERSONA], con il Giarrusso, personaggio di calibro nella consorteria criminale indagata, con ruolo di mediatore anche rispetto alle mire espansionistiche del ricorrente. Tali mire espansionistiche sono state descritte nella loro portata, in quanto caratterizzate dalla finalità di gestione delle gare sempre nell'interesse della associazione per delinquere, onde incrementare con ulteriori guadagni le casse della famiglia di riferimento, con evidente piena consapevolezza quanto alla necessità di una serie di attività per il raggiungimento di equilibri proficui all'interno della consorteria criminale e mafiosa in questione. In tal senso, si deve ritenere estremamente significativo la sottolineatura del Giarrusso, che al momento dell'aggiudicazione della gara al Cutrera commentava affermando che il Briganti si era correttamente attenuto alle direttive ricevute non presentando alcuna offerta, a fronte di un compenso che il Cutrera avrebbe dovuto corrispondere alla cosca per la soluzione della situazione e aggiudicazione della gara con minimo ribasso. In altri termini è emersa anche la piena considerazione e la compiuta analisi delle dichiarazioni rese dal Cutrera, assolutamente rilevanti nella valutazione del Tribunale, con motivazione persuasiva e logica con la quale il ricorrente non si confronta. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ampiamente motivato evidenziando il costante, esplicito ed implicito, relazionarsi del [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria criminale di riferimento, la piena consapevolezza da parte dello stesso delle attività di interesse della cosca, la diretta partecipazione con il coinvolgimento anche del padre in attività estorsive di rilievo, direttamente emerse dai suoi rapporti con il Giarrusso e pienamente confermate dall'esito delle captazioni per come richiamate con motivazione persuasiva, che non si presta a rilievi di illogicità, da parte del Tribunale. La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata, senza alcun profilo di apparenza o contraddittorietà, né tanto meno carenza, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del Cutrera, che aveva richiamato il pieno inserimento del Briganti, del Giarrusso e del Guercio in consorterie criminali di stampo mafioso e il loro ampio controllo del territorio e delle attività comunali; tali dichiarazioni non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni. Eppure tale complesso dichiarativo ad esito delle captazioni non viene affatto considerato e neanche citato dal ricorrente che, di fatto, omettendo di confrontarsi con la motivazione, si è limitato ad una lettura parziale e parcellizzata del giudizio reso dal Tribunale. Nello stesso senso il Tribunale fornisce chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici della consorteria mafiosa in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri, anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], precisando portata e rilevanza della sua azione nel contesto territoriale di Francofonte, la sua partecipazione a riunioni, il suo costante contatto con il Giarrusso e con le estorsioni dallo stesso poste in essere, con piena fiducia dimostrata proprio da tale soggetto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al [OSCURATO:PERSONA] in concreto il ruolo di partecipe all'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Il ruolo di associato e partecipe del Briganti, il suo attivismo nei contatti con gli altri sodali, la conoscenza delle dinamiche associative, la frequentazione dei luoghi di riunione gestiti dai vertici della consorteria di riferimento, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa anche la corretta considerazione del materiale di captazione. La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente, illogica o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi contesti, i contatti con gli altri sodali, dai quali desumere la piena partecipazione del Briganti alla associazione per delinquere oggetto di indagine. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la sussistenza di esigenze cautelari, rilevando la violazione di norme processuali. A parte la generica articolazione del motivo, che già di per sé potrebbe condurre all'evidente manifesta infondatezza dello stesso, occorre osservare che il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l'applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun elemento di valutazione in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della personalità dell'indagato. In tal senso occorre ricordare che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. Nessun elemento in tal senso è stato allegato dalla difesa o è emerso dagli atti come evidenziato dal Tribunale, mentre in sede di ricorso si è ancora una volta allegata una rilettura nel merito con valutazione parziale degli elementi emersi, non consentita in questa sede. In conclusione anche in relazione a tale motivo si deve evidenziare che la motivazione offerta dal Tribunale del riesame si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. L'inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti di fatto proposti con la memoria difensiva depositata, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218- 01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01). Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente