Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26841/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputata, quest'ultimo nella parte in cui questa si duole dell'applicazione delle aggravanti, sono inammissibili perché si limitano a reiterare il contenuto dei corrispondenti motivo di appello, senza confrontarsi con gli argomenti addotti dalla Corte territoriale a sostegno della decisione, avendo l'imputata ribadito che non sussiste la prova della sua penale responsabilità e che l'allaccio era evidente; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. anche nella parte in cui la ricorrente si duole dell'applicazione della recidiva ed è manifestamente infondato laddove invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputata, quest'ultimo nella parte in cui questa si duole dell'applicazione delle aggravanti, sono inammissibili perché si limitano a reiterare il contenuto dei corrispondenti motivo di appello, senza confrontarsi con gli argomenti addotti dalla Corte territoriale a sostegno della decisione, avendo l'imputata ribadito che non sussiste la prova della sua penale responsabilità e che l'allaccio era evidente; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. anche nella parte in cui la ricorrente si duole dell'applicazione della recidiva ed è manifestamente infondato laddove invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 26841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris