CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e disgiuntamentedall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cosenza, [OSCURATO:PERSONA] n.217,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOCASTAGNINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.768/2025 depositata il 14/7/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giornidalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha depositato rinunzia alricorso;Numero registro generale 21402/2025Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 22971/2026Data pubblicazione 09/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese delgiudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto attivitàdifensiva; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 3/7/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]