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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15361/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 83/24 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per i reati di cui al capo 1) (ricettazione); ai capi 2) e 6) (tentato furto in abitazione); ai capi 3) e 5) (furto in abitazione), riducendo la pena, per Petrone, a quella di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.600,00 di multa e, per Pellicano, a quella di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; Premesso che gli imputati di cui sopra avevano rinunziato a tutti i motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex. art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., vieppiù laddove vi era stata rinunzia ai motivi sulla responsabilità; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto, a dispetto di quanto asserisce il ricorrente, la rinunzia ai motivi di appello determina l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello, ed esonera il Giudice di appello dal motivare sui punti non più devoluti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 83/24 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per i reati di cui al capo 1) (ricettazione); ai capi 2) e 6) (tentato furto in abitazione); ai capi 3) e 5) (furto in abitazione), riducendo la pena, per Petrone, a quella di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.600,00 di multa e, per Pellicano, a quella di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; Premesso che gli imputati di cui sopra avevano rinunziato a tutti i motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex. art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., vieppiù laddove vi era stata rinunzia ai motivi sulla responsabilità; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto, a dispetto di quanto asserisce il ricorrente, la rinunzia ai motivi di appello determina l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello, ed esonera il Giudice di appello dal motivare sui punti non più devoluti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ma
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