CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 16931/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2204/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in amministrazione straordinaria, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di una somma di danaro che sosteneva essere stata versata su ordine e disposizione della [OSCURATO:SOCIETA] in pagamento del cd. [OSCURATO:PERSONA] corrisposto a 14 giocatori della SS Lazio; pagamento che sosteneva essere avvenuto senza causa, per non essere mai intervenuto alcun rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] ed il convenuto, né tra questo e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] respinse la domanda, ritenendo che quello effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva pagamento del terzo trovante causa nell'adempimento dell'obbligo assunto dalla SS Lazio con i calciatori (tra i quali il Simeone), del quale la stessa attrice era a conoscenza per far parte del medesimo gruppo societario al quale la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva. 2. La sentenza fu riformata dalla Corte d'appello di Roma, la quale ordinò, dunque, al Simeone di restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma in questione. 3. Per la cassazione dell'ultima, citata sentenza propone ricorso per cassazione il Simeone attraverso un solo motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la riola:zione e/°///o applica.zione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cp.e. degli artt. 1180,1414, 1415,1416 e 1417 c.c. Il motivo di ricorso esordisce con la considerazione che era pacificamente inesistente l'operazione di finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA] (collegata all'acquisto delle Azioni della SS Lazio da parte dei giocatori) ed era simulato il relativo ordine impartito da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare il pagamento. Se ne dedurrebbe, dunque, che quello della [OSCURATO:PERSONA] costituì spontaneo adempimento dell'obbligo del terzo (sul punto è rimarcata la circostanza che i consigli di amministrazione sia della [OSCURATO:PERSONA], sia della SS Lazio erano presieduti da tal Cragnotti). 5. Questa Corte ha già definito medesime controversie tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] ed altri calciatori della SS Lazio. In particolare, le sentenze Cass.n.8101-8102-8103-8104/2020 hanno accolto i ricorsi di altri calciatori avverso le sentenze della Corte d'appello di Roma che, con medesima motivazione di quella attualmente impugnata, aveva ordinato al ricorrente di restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma da questa corrispostagli. Il motivo e fondato e va accolto nella parte in cui invoca la violazione dell'art. 1180 c.c. da parte della Corte territoriale che ha accolto la domanda attorea. I:istituto dell'adempimento dell'obbligo del terzo, infatti, non comporta ontologica incompatibilità con la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o di mandato, potendo il solvens legittimamente assumere la veste di un rappresentante (art. 1387 c.c.) o quella di un mandatario (art.1703 c.c.). La sussistenza di un mandato, per come accertata dalla Corte territoriale non è, dunque, ex se idonea e sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito oggettivo. Nel giudizio di merito risulta accertato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. versò la somma oggetto di causa a [OSCURATO:PERSONA] su disposizione, in nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. effettuò il pagamento non per proprio conto bensì su mandato della società suddetta, nell'interesse ed in rappresentanza di questa. Applicando predetti principi al caso di specie, risulta erronea la ricostruzione della Corte territoriale che ha qualificato il pagamento) in oggetto come pagamento sine causa. Infatti, la causa del versamento che [OSCURATO:PERSONA] effettuò in favore dell'odierno controricorrente va individuata proprio nel mandato che la [OSCURATO:SOCIETA]. conferì alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pari erronea risulta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello nega la sussumibilità della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c., stante la carenza del requisito della spontaneità del pagamento. L'errore della Corte sta proprio nell'indagare il requisito della "spontaneità", non già rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandante, bensì rispetto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., essendo quest'ultima mera mandataria. Infine, essendo il mandatario un mero esecutore, quandanche si ritenesse che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia disposto detti pagamenti in maniera non spontanea, comunque, solo tale società sarebbe legittimata a domandare la restituzione delle somme, essendo il mandante in nome e per conto del quale il pagamento fu effettuato. Al più, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel dedurre che la [OSCURATO:SOCIETA] eseguì un pagamento non dovuto, avrebbe dovuto proporre la domanda di restituzione in nome o per conto della prima e in qualità di sua mandataria. 6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione personale. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte sup