CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto, altresì, che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e •ndanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere tela ore Il Pr7tsidbnte [OSCURATO:PERSONA] iorìo Anclo ostanzo EPOSITATA thi CANC9-15-91A