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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 11703/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43501/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia di condanna per il reato furto; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della fattispecie di furto tentato ex art. 56 e 624 cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che i corretti argomenti giuridici adoperati dalla Corte di merito sono perfettamente confacenti al caso di specie, laddove l'osservazione da parte della commessa non ha impedito l'impossessamento del maltolto, che l'imputato ha ottenuto, e considerato che è stato necessario un inseguimento da parte della persona offesa per recuperare la refurtiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43501/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia di condanna per il reato furto; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della fattispecie di furto tentato ex art. 56 e 624 cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che i corretti argomenti giuridici adoperati dalla Corte di merito sono perfettamente confacenti al caso di specie, laddove l'osservazione da parte della commessa non ha impedito l'impossessamento del maltolto, che l'imputato ha ottenuto, e considerato che è stato necessario un inseguimento da parte della persona offesa per recuperare la refurtiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 11703/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris