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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 07105/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti trattandosi di pena sulla quale è intervenuto concordato (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti trattandosi di pena sulla quale è intervenuto concordato (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024
Sentenza Cassazione n. 07105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris