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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 gennaio 2024

Cassazione n. 36345/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Macerata con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura per la durata di 5 anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo mo- tivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6,1. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 2 gennaio 2024 alle ore 13,30 e che il Gip ha convalidato il provvedimento il 4 gennaio 2024 alle ore 11,39, senza, dunque, attendere il decorso del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica del provvedimento, previsto al fine di consentire l'esercizio del diritto al contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine e le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l'adozione della misura. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta difetto di motivazione in merito alla valutazione di pericolosità dell'interessato, non avendo il giudice di merito fatto cenno ad alcun profilo attinente alla condotta posta in essere.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per la quale l'obbligo di presentare sia stato prescritto anche in caso di competizioni amichevoli.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo,. analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni.

Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 1 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).

Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato 'al ricorrente il 02/01/2024 alle ore 13,30, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 04/01/2024, alle ore 11,39, dunque, prima del decorso delle 48 ore, termine previsto per approntare eventuali difese.

Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 02/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Macerata.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 02/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Macerata.

Così deciso all'udienza del 02/07/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Macerata con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura per la durata di 5 anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo mo- tivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6,1. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 2 gennaio 2024 alle ore 13,30 e che il Gip ha convalidato il provvedimento il 4 gennaio 2024 alle ore 11,39, senza, dunque, attendere il decorso del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica del provvedimento, previsto al fine di consentire l'esercizio del diritto al contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine e le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l'adozione della misura. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta difetto di motivazione in merito alla valutazione di pericolosità dell'interessato, non avendo il giudice di merito fatto cenno ad alcun profilo attinente alla condotta posta in essere. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per la quale l'obbligo di presentare sia stato prescritto anche in caso di competizioni amichevoli. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo,. analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 1 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato 'al ricorrente il 02/01/2024 alle ore 13,30, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 04/01/2024, alle ore 11,39, dunque, prima del decorso delle 48 ore, termine previsto per approntare eventuali difese. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 02/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Macerata. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 02/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Macerata. Così deciso all'udienza del 02/07/20