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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37762/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17795/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]-CESENA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez e associati. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì, depositata in data 17.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione di € 61.005,38 a titolo di compenso per il patrocinio svolto in favore della Provincia di Forlì-Cesena in talune controversie civili.

Ha dedotto che con deliberazione di Giunta del 16.09.1997, l'ente, in occasione della cessazione dal servizio dello Zavoli, già dirigente del settore Avvocatura interna, gli aveva conferito l'incarico - come professionista esterno - per le cause di cui l'attore si era già occupato quando ancora era alle dipendenze dell'amministrazione, ma che, una volta espletato il mandato, le richieste di pagamento delle parcelle professionali non avevano sortito alcun effetto.

Si è costituita la Provincia, sostenendo che i compensi dovevano essere calcolati in base ai minimi di tariffa, occorrendo evitare disparità di trattamento e garantire l'osservanza di una prassi interna, da reputarsi vera e propria fonte normativa.

Il tribunale ha liquidato l'importo di € 61.005,35, oltre accessori, regolando le spese processuali.

Per la cassazione dell'ordinanza, la Provincia di Forlì-Cesena propone un unico motivo di ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1.2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.5 c.p.c..

Il tribunale non avrebbe considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato officiato del patrocinio per il fatto di essersi già occupato delle cause allorquando era legale interno dell'ente e che non vi era alcuna soluzione di continuità tra l'attività svolta prima e dopo la sua cessazione dal servizio, come provava il fatto che il difensore aveva continuato ad usufruire dei mezzi e dei locali dell'amministrazione, non disponeva di un proprio studio ed aveva svolto l'attività senza chiedere alcun rimborso spese.La pronuncia sarebbe errata anche laddove ha negato valenza normativa alla prassi interna di riconoscere i minimi di tariffa anche ai professionisti esterni.

Il motivo è inammissibile.

L'ordinanza ha specificamente considerato la possibilità di estendere allo Zavoli il trattamento economico riservato ai legali interni, osservando però che vi era un'oggettiva diversità di adempimenti e remunerazione rispetto ai difensori\liberi professionisti, osservando inoltre che, nello specifico, la delibera di incarico non prevedeva la misura del compenso.

Proprio perciò il tribunale ha ritenuto irrilevante il contenuto delle disposizioni in materia di compensi professionali, a firma del dirigente del [OSCURATO:PERSONA] ed Istituzionali della Provincia, dott. [OSCURATO:PERSONA] (prot. 95986 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), trattandosi di regolazione volta a vincolare il potere dell'amministrazione al momento della fissazione delle condizioni economiche del rapporto, le quali, nel caso concreto, non erano state adottate.

Non vi era inoltre alcuna prova - secondo la pronuncia - dell'esistenza anche di una prassi dell'ente volta a parificare il trattamento economico delle due categorie di professionisti, non potendo l'amministrazione invocarne - per tale preliminare ragione ostativa, su cui il ricorso nulla deduce - l'asserita cogenza normativa.

Sussiste - per contro - un'oggettiva diversità tra il regime dei legali interni, inseriti nell'organizzazione amministrativa con vincolo di dipendenza e assoggettati ai regolamenti dell'ente di appartenenza, alla contrattazione collettiva e alla disciplina del rapporto di servizio (art. 23 L. 247/2012), che ne stabiliscono i rispettivi diritti ed obblighi (Cass. 7731/2007; Consiglio di Stato 8166/2019), anche quanto ai limiti massimi erogabili a titolo di compenso (art. 9, comma primo, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014) e quella dei liberi professionisti destinatari di incarichi professionali, che restano regolati dal contratto di mandato anche per gli aspetti di carattere economico.

In ogni caso, nessuna delle circostanze asseritamente non valutate appare decisiva: il mancato invio del preventivo non era indispensabile, trattandosi di incarichi per la difesa in giudizio suscettibili di perfezionarsi mediante il rilascio della procura, con conseguente quantificazione del compenso in base ai criteri di cui al D.M. 127/2004 (applicabile ratione temporis) in mancanza di accordo tra le parti, tenendo conto della complessità delle cause dell'impegno profuso e dei risultati ottenuti.

Né la circostanza che il resistente si fosse già occupato del medesimo contenzioso quale dipendente della Provincia o che si fosse avvalso dei mezzi e dei locali dell'amministrazione poteva condurre all'automatica applicazione dei minimi tabellari, potendo al più incidere sulla sola quantificazione dell'importo finale secondo i valori tariffari.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17795/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]-CESENA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez e associati. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì, depositata in data 17.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione di € 61.005,38 a titolo di compenso per il patrocinio svolto in favore della Provincia di Forlì-Cesena in talune controversie civili. Ha dedotto che con deliberazione di Giunta del 16.09.1997, l'ente, in occasione della cessazione dal servizio dello Zavoli, già dirigente del settore Avvocatura interna, gli aveva conferito l'incarico - come professionista esterno - per le cause di cui l'attore si era già occupato quando ancora era alle dipendenze dell'amministrazione, ma che, una volta espletato il mandato, le richieste di pagamento delle parcelle professionali non avevano sortito alcun effetto. Si è costituita la Provincia, sostenendo che i compensi dovevano essere calcolati in base ai minimi di tariffa, occorrendo evitare disparità di trattamento e garantire l'osservanza di una prassi interna, da reputarsi vera e propria fonte normativa. Il tribunale ha liquidato l'importo di € 61.005,35, oltre accessori, regolando le spese processuali. Per la cassazione dell'ordinanza, la Provincia di Forlì-Cesena propone un unico motivo di ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con memoria illustrativa. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1.2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.5 c.p.c.. Il tribunale non avrebbe considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato officiato del patrocinio per il fatto di essersi già occupato delle cause allorquando era legale interno dell'ente e che non vi era alcuna soluzione di continuità tra l'attività svolta prima e dopo la sua cessazione dal servizio, come provava il fatto che il difensore aveva continuato ad usufruire dei mezzi e dei locali dell'amministrazione, non disponeva di un proprio studio ed aveva svolto l'attività senza chiedere alcun rimborso spese.La pronuncia sarebbe errata anche laddove ha negato valenza normativa alla prassi interna di riconoscere i minimi di tariffa anche ai professionisti esterni. Il motivo è inammissibile. L'ordinanza ha specificamente considerato la possibilità di estendere allo Zavoli il trattamento economico riservato ai legali interni, osservando però che vi era un'oggettiva diversità di adempimenti e remunerazione rispetto ai difensori\liberi professionisti, osservando inoltre che, nello specifico, la delibera di incarico non prevedeva la misura del compenso. Proprio perciò il tribunale ha ritenuto irrilevante il contenuto delle disposizioni in materia di compensi professionali, a firma del dirigente del [OSCURATO:PERSONA] ed Istituzionali della Provincia, dott. [OSCURATO:PERSONA] (prot. 95986 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), trattandosi di regolazione volta a vincolare il potere dell'amministrazione al momento della fissazione delle condizioni economiche del rapporto, le quali, nel caso concreto, non erano state adottate. Non vi era inoltre alcuna prova - secondo la pronuncia - dell'esistenza anche di una prassi dell'ente volta a parificare il trattamento economico delle due categorie di professionisti, non potendo l'amministrazione invocarne - per tale preliminare ragione ostativa, su cui il ricorso nulla deduce - l'asserita cogenza normativa. Sussiste - per contro - un'oggettiva diversità tra il regime dei legali interni, inseriti nell'organizzazione amministrativa con vincolo di dipendenza e assoggettati ai regolamenti dell'ente di appartenenza, alla contrattazione collettiva e alla disciplina del rapporto di servizio (art. 23 L. 247/2012), che ne stabiliscono i rispettivi diritti ed obblighi (Cass. 7731/2007; Consiglio di Stato 8166/2019), anche quanto ai limiti massimi erogabili a titolo di compenso (art. 9, comma primo, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014) e quella dei liberi professionisti destinatari di incarichi professionali, che restano regolati dal contratto di mandato anche per gli aspetti di carattere economico. In ogni caso, nessuna delle circostanze asseritamente non valutate appare decisiva: il mancato invio del preventivo non era indispensabile, trattandosi di incarichi per la difesa in giudizio suscettibili di perfezionarsi mediante il rilascio della procura, con conseguente quantificazione del compenso in base ai criteri di cui al D.M. 127/2004 (applicabile ratione temporis) in mancanza di accordo tra le parti, tenendo conto della complessità delle cause dell'impegno profuso e dei risultati ottenuti. Né la circostanza che il resistente si fosse già occupato del medesimo contenzioso quale dipendente della Provincia o che si fosse avvalso dei mezzi e dei locali dell'amministrazione poteva condurre all'automatica applicazione dei minimi tabellari, potendo al più incidere sulla sola quantificazione dell'importo finale secondo i valori tariffari. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se
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