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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23258/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, pur avendo annullato il titolo genetico per alcuni capi di imputazione, ha ritenuto sussistenti concrete e attuali esigenze cautelari e confermato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Il ricorrente, contitolare con [OSCURATO:PERSONA] di uno studio di architettura in [OSCURATO:PERSONA] e incaricato da alcuni clienti di seguire pratiche amministrative l'unità operativa dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo della Regione Campani, è gravemente indiziato - sulla scorta del contenuto delle operazioni di intercettazioni che documentano la consegna di somme di denaro e regalie varie - di due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione (capi 24 e 25) a favore del funzionario [OSCURATO:PERSONA] e di un episodio di corruzione per atto contrario (capo 32), a favore di vari funzionari nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per avere corrisposto somme di denaro o regalie varie (nei primi casi cento/duecento euro, una somma imprecisata nel terzo ma definita costoso regalo e biglietti per la navigazione nel Golfo di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai predetti funzionari, condotte accertate tra giugno e novembre 2018 (capo 24); tra giugno 2018 e febbraio 2019 (capo 25) e a partire da dicembre 2018 (capo 32). 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze concrete e attuali, connesse al pericolo di reiterazione.

Il Tribunale non ha correttamente valutato l'epoca risalente e la natura occasionale delle condotte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per la verifica del pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte dello stesso genere.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. valorizzando le circostanze di fatto accertate dalle intercettazioni a carico del ricorrente come sintomatiche della sua trasgressività e sottolineando che l'indagato, nell'interesse delle società di navigazione alle quali fa capo il traffico navale nel Golfo di Napoli e in quello di Salerno, sue clienti, si trovava al centro di una fitta trama di corruttela che imperava nell'ufficio regionale proposto al rilascio e proroga delle concessione demaniali, giudizio ancora più grave grazie ai favori che gli indagati avevano trovato presso gli inquirenti dai quali avevano attinto notizie sullo stato del procedimento a loro carico.

Il Tribunale ha individuato il ricorrente come il professionista che aveva posto in essere condotte illecite, a favore dei suoi clienti, ininterrottamente e sistematicamente durante tutto l'arco temporale del monitoraggio telefonico escludendone, quindi il carattere occasionale e ne ha evidenziato il rapporto diretto con i pubblici funzionari sia [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dimostrato la sua capacità di vendere la funzione anche per somme irrisorie -, che gli altri funzionari risultati coinvolti nel subingresso degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del gavitello di attracco presso il porto turistico di Amalfi (si tratta, in particolare, del reato sub capo 32).

Questi ultimi sono stati indicati come facenti parte di un cartello di imprese coinvolte nella gestione delle tratte marittime del Golfo di Napoli e di Salerno verosimilmente infiltrato dalla criminalità organizzata stabiese.

La continuità delle condotte e la spiccata abilità dell'indagato hanno comprovato, rispetto al contitolare dello studio non raggiunto da misura, l'attualità delle esigenze, diversamente da quelle del contitolare dello studio.

Le conclusioni del Tribunale non sono sorrette da argomentazioni logiche e non sono fondate su elementi di fatto seri ai fini della ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari.

Il Tribunale si è fondato, per inferire il pericolo di reiterazione, a fronte di condotte risalenti agli anni 2018 e 2019 e di un numero molto ridimensionato di episodi che avevano registrato l'intervento corruttivo dell'indagato (sono stati, infatti, ritenuti sussistenti solo i reati sub capi 24, 25 e 32), su elementi di fatto che non sono idonei supportare la conclusione della serialità e sistematicità delle condotte illecite e, dunque, tali da giustificare la conclusione che le condotte dell'indagato siano caratterizzate da "una forte e professionale recidivanza" nel cui ambito il ricorso all'illecito costituisce la regola.

A questo riguardo sono stati valorizzati aspetti - come quello della conoscenza delle indagini in corso attraverso meccanismi di collusione con gli inquirenti e la avidità dei funzionari preposti all'ufficio pubblico - che, secondo la generica prospettazione sviluppata nell'ordinanza impugnata, non appaiono direttamente riferibili al ricorrente anche se questi ha indubbiamente sfruttato il sistema imperante nell'ufficio attraverso la elargizione di regalie che la stessa ordinanza, per vero contraddittoriamente, ha escluso potessero ricondursi a episodi bagatellari, stante la corresponsione di utilità di apprezzabile entità economica, anche se espressive della vendita, a basso costo, delle funzioni pubbliche.

Il pericolo di reiterazione, invero, non può essere univocamente desunto dalla perdurante qualifica e attività professionale dell'indagato e dal fatto che questi, in astratto, potrebbe continuare a svolgere, con analoghe modalità, pratiche nell'interesse dei clienti trattandosi di una prospettazione del periculum meramente eventuale e non conforme alla previsione normativa che impone l'individuazione di esigenze cautelari "concrete e attuali".

Certamente più grave, ai fini delle esigenze cautelari, si rivela condotta ascritta all'indagato al capo 32) che l'ordinanza ha ricondotto agli interessi di un vero e proprio cartello di imprese nel quale sarebbe infiltrata anche la criminalità organizzata stabiese: si tratta, tuttavia, di affermazioni rimaste sul piano della descrizione di un generico contesto ambientale che non hanno direttamente coinvolto il ricorrente che ha avuto contatti diretti, oltre che con il funzionario Marciano, solo con uno degli operatori economici ([OSCURATO:PERSONA]), interessato all'operazione di subingresso nella gestione del gavitello e che, per tale ragione, corrispondeva donativi al Marciano (per le informazioni ricevute) e ai funzionari preposti al rilascio della concessione di uso.

A ciò si aggiunge che le indagini, ampiamente descritte nella parte generale dell'ordinanza impugnata (pagg. 8 e ss.), hanno disvelato un risalente sistema che, ragionevolmente, l'ufficio pubblico avrebbe potuto rimuovere, anche per effetto dell'indagine penale che ha avuto un complesso sviluppo e nel quale si è inserita quale appendice la posizione del ricorrente (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata) a fronte di ordinanza cautelari adottate nell'anno 2020.

Sulla base di tali rilievi e nell'esercizio ragionato della sua discrezionalità, il Tribunale dovrà rivalutare le esigenze cautelari e, se sussistenti, l'adeguatezza della misura idonea a contenerne gli effetti, concreti e attuali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio d Tribunale di Napoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, pur avendo annullato il titolo genetico per alcuni capi di imputazione, ha ritenuto sussistenti concrete e attuali esigenze cautelari e confermato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente, contitolare con [OSCURATO:PERSONA] di uno studio di architettura in [OSCURATO:PERSONA] e incaricato da alcuni clienti di seguire pratiche amministrative l'unità operativa dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo della Regione Campani, è gravemente indiziato - sulla scorta del contenuto delle operazioni di intercettazioni che documentano la consegna di somme di denaro e regalie varie - di due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione (capi 24 e 25) a favore del funzionario [OSCURATO:PERSONA] e di un episodio di corruzione per atto contrario (capo 32), a favore di vari funzionari nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per avere corrisposto somme di denaro o regalie varie (nei primi casi cento/duecento euro, una somma imprecisata nel terzo ma definita costoso regalo e biglietti per la navigazione nel Golfo di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai predetti funzionari, condotte accertate tra giugno e novembre 2018 (capo 24); tra giugno 2018 e febbraio 2019 (capo 25) e a partire da dicembre 2018 (capo 32). 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze concrete e attuali, connesse al pericolo di reiterazione. Il Tribunale non ha correttamente valutato l'epoca risalente e la natura occasionale delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per la verifica del pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte dello stesso genere. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. valorizzando le circostanze di fatto accertate dalle intercettazioni a carico del ricorrente come sintomatiche della sua trasgressività e sottolineando che l'indagato, nell'interesse delle società di navigazione alle quali fa capo il traffico navale nel Golfo di Napoli e in quello di Salerno, sue clienti, si trovava al centro di una fitta trama di corruttela che imperava nell'ufficio regionale proposto al rilascio e proroga delle concessione demaniali, giudizio ancora più grave grazie ai favori che gli indagati avevano trovato presso gli inquirenti dai quali avevano attinto notizie sullo stato del procedimento a loro carico. Il Tribunale ha individuato il ricorrente come il professionista che aveva posto in essere condotte illecite, a favore dei suoi clienti, ininterrottamente e sistematicamente durante tutto l'arco temporale del monitoraggio telefonico escludendone, quindi il carattere occasionale e ne ha evidenziato il rapporto diretto con i pubblici funzionari sia [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dimostrato la sua capacità di vendere la funzione anche per somme irrisorie -, che gli altri funzionari risultati coinvolti nel subingresso degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del gavitello di attracco presso il porto turistico di Amalfi (si tratta, in particolare, del reato sub capo 32). Questi ultimi sono stati indicati come facenti parte di un cartello di imprese coinvolte nella gestione delle tratte marittime del Golfo di Napoli e di Salerno verosimilmente infiltrato dalla criminalità organizzata stabiese. La continuità delle condotte e la spiccata abilità dell'indagato hanno comprovato, rispetto al contitolare dello studio non raggiunto da misura, l'attualità delle esigenze, diversamente da quelle del contitolare dello studio. Le conclusioni del Tribunale non sono sorrette da argomentazioni logiche e non sono fondate su elementi di fatto seri ai fini della ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari. Il Tribunale si è fondato, per inferire il pericolo di reiterazione, a fronte di condotte risalenti agli anni 2018 e 2019 e di un numero molto ridimensionato di episodi che avevano registrato l'intervento corruttivo dell'indagato (sono stati, infatti, ritenuti sussistenti solo i reati sub capi 24, 25 e 32), su elementi di fatto che non sono idonei supportare la conclusione della serialità e sistematicità delle condotte illecite e, dunque, tali da giustificare la conclusione che le condotte dell'indagato siano caratterizzate da "una forte e professionale recidivanza" nel cui ambito il ricorso all'illecito costituisce la regola. A questo riguardo sono stati valorizzati aspetti - come quello della conoscenza delle indagini in corso attraverso meccanismi di collusione con gli inquirenti e la avidità dei funzionari preposti all'ufficio pubblico - che, secondo la generica prospettazione sviluppata nell'ordinanza impugnata, non appaiono direttamente riferibili al ricorrente anche se questi ha indubbiamente sfruttato il sistema imperante nell'ufficio attraverso la elargizione di regalie che la stessa ordinanza, per vero contraddittoriamente, ha escluso potessero ricondursi a episodi bagatellari, stante la corresponsione di utilità di apprezzabile entità economica, anche se espressive della vendita, a basso costo, delle funzioni pubbliche. Il pericolo di reiterazione, invero, non può essere univocamente desunto dalla perdurante qualifica e attività professionale dell'indagato e dal fatto che questi, in astratto, potrebbe continuare a svolgere, con analoghe modalità, pratiche nell'interesse dei clienti trattandosi di una prospettazione del periculum meramente eventuale e non conforme alla previsione normativa che impone l'individuazione di esigenze cautelari "concrete e attuali". Certamente più grave, ai fini delle esigenze cautelari, si rivela condotta ascritta all'indagato al capo 32) che l'ordinanza ha ricondotto agli interessi di un vero e proprio cartello di imprese nel quale sarebbe infiltrata anche la criminalità organizzata stabiese: si tratta, tuttavia, di affermazioni rimaste sul piano della descrizione di un generico contesto ambientale che non hanno direttamente coinvolto il ricorrente che ha avuto contatti diretti, oltre che con il funzionario Marciano, solo con uno degli operatori economici ([OSCURATO:PERSONA]), interessato all'operazione di subingresso nella gestione del gavitello e che, per tale ragione, corrispondeva donativi al Marciano (per le informazioni ricevute) e ai funzionari preposti al rilascio della concessione di uso. A ciò si aggiunge che le indagini, ampiamente descritte nella parte generale dell'ordinanza impugnata (pagg. 8 e ss.), hanno disvelato un risalente sistema che, ragionevolmente, l'ufficio pubblico avrebbe potuto rimuovere, anche per effetto dell'indagine penale che ha avuto un complesso sviluppo e nel quale si è inserita quale appendice la posizione del ricorrente (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata) a fronte di ordinanza cautelari adottate nell'anno 2020. Sulla base di tali rilievi e nell'esercizio ragionato della sua discrezionalità, il Tribunale dovrà rivalutare le esigenze cautelari e, se sussistenti, l'adeguatezza della misura idonea a contenerne gli effetti, concreti e attuali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio d Tribunale di Napoli
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