CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 04754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20339-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3661 [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 PROC. nr. 20339/2016 RG Numero registro generale 20339/2016 Numero sezionale 3661/2021 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 4754/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 CHIRIANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 860/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2016 R.G.N. 705/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20339/2016 Numero sezionale 3661/2021 Numero di raccolta generale 4754/2022 PROC. Nr.20339/2016 RG Data pubblicazione 14/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 14 luglio 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Calabria ― proseguita dai suoi eredi A [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA]’ ― per il ricalcolo della indennità supplementare prevista dalla L. R. CALABRIA nr. 8 del 2005, articolo 7, per l’ adesione alla proposta di esodo anticipato e per la condanna del datore di lavoro ad includere nella retribuzione mensile posta a base del computo il rateo della tredicesima mensilità. 2. La Corte territoriale riteneva infondata la tesi della Regione, secondo cui la clausola contenuta nell’articolo 5 del contratto di risoluzione del rapporto di lavoro conteneva a livello individuale la pattuizione di non includere nella base di calcolo il rateo della tredicesima mensilità. Osservava che la clausola conteneva un duplice rinvio: all’articolo 7, comma uno, della LR nr. 8/2005 ed alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] nr. 532/2005, punto 11. 3. In applicazione della volontà delle parti, doveva aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma dell’articolo 7, comma uno, della legge nr. 8/2005 vigente al momento della conclusione del contratto mentre si doveva considerare irrilevante la interpretazione autentica effettuata dall’articolo 44 della legge nr. 15/2008, il cui comma due era stato peraltro dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale nr. 271/2011. 4. Il significato della norma richiamata nella pattuizione individuale, sul quale le parti potevano fare ragionevole affidamento, era quello della inclusione nella espressione testuale «retribuzione mensile lorda», da essa utilizzata, delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo, tra cui si collocava la tredicesime mensilità, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza nr. 271/2011. La Corte costituzionale aveva precisato che la tredicesima mensilità era compresa anche nella elencazione delle voci di retribuzione concorrenti alla determinazione della F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 PROC. nr. 20339/2016 RG Numero registro generale 20339/2016 indennità supplementare di cui al punto 11 della delibera di Giunta nr. Numero sezionale 3661/2021 Numero di raccolta generale 4754/2022 532/2005. Data pubblicazione 14/02/2022 5. La indicazione del quantum complessivo della indennità e la scheda contabile allegata all’accordo di risoluzione consensuale non esprimevano la volontà delle parti di introdurre un limite a tale nozione di «retribuzione mensile lorda». 6. D’altra parte, la dipendente aveva accettato la risoluzione del rapporto di lavoro in cambio non già di una somma determinata ma di una indennità calcolata sulla base di criteri che, secondo la comune intenzione delle parti, ricostruita secondo il canone ermeneutico della buona fede, vedevano incluso il rateo di tredicesima mensilità. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la REGIONE CALABRIA, sulla base di sei motivi di censura; hanno resistito con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la Regione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma sei, della L.R. n. 8 del 2005 ― in relazione all'art. 360 comma uno n. 3 cod. proc. civ. ― rilevando che la retribuzione mensile richiamata al comma sei dell'art. 7 LR 8/2005 è esclusivamente quella prevista dalla lett. c), comma due, dell'art. 52 CCNL 2000, diversa dalla «retribuzione globale di fatto», che prevede il rateo di tredicesima tra le voci di definizione. 2. Il motivo è infondato. 3. La questione prospettata nel ricorso è stata già affrontate dalla sentenza di questa Corte n. 1748/2017 e da successive numerose ordinanze (tra le altre: Cass. nr. 10307/2018; nr. 12157/2018; nr. 14185/2018; nr. 19248/2018; nr. 19250/2018 e nr. 6276/2019), alle cui motivazioni si rinvia, in quanto integralmente condivise. 4. Nei precedenti citati si è ritenuto che nel concetto di «retribuzione lorda» previsto dall’articolo 7 L.REGIONE CALABRIA nr. 2 marzo 2005 nr. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità: dunque il dato normativo, nell'unica sua interpretazione possibile — (come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza nr. 271/2001, la F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20339/2016 PROC. nr. 20339/2016 RG Numero sezionale 3661/2021 norma di interpretazione autentica di cui all’ articolo 44 L. REGIONE Numero di raccolta generale 4754/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 CALABRIA 13 giugno 2008, n. 15, che disponeva in senso contrario) — depone nel senso della fondatezza della pretesa dei dipendenti. 5. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ.; si lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che la controparte aveva accettato senza riserve la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in cambio del pagamento della somma di denaro effettivamente liquidata, espressamente prevista in contratto e dettagliatamente indicata in una scheda di calcolo allegata al contratto stesso e sottoscritta per accettazione. 6. Il motivo è inammissibile. 7. La sentenza impugnata ha esaminato il contenuto delle pattuizioni individuali contenute nell’articolo 5 dell’accordo di risoluzione consensuale e nella allegata sceda di calcolo e le ha interpretate nel senso che la volontà delle parti non fosse quella di derogare alla disposizione di legge. 8. Trattasi di un accertamento di fatto che non può essere contestato in via diretta davanti a questa Corte sotto il profilo della violazione del principio di autonomia negoziale. 9. Con il terzo motivo la Regione deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 101 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia dichiarato d'ufficio la nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 5 del contratto di risoluzione consensuale, senza che il dipendente avesse chiesto siffatta pronuncia di nullità e senza attivare sul punto il contraddittorio. 10. Con il quarto motivo la Regione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ., censurando la sentenza per avere dichiarato d’ufficio la nullità della clausola 5 dell’accordo. Assume che dal suddetto articolo 5 e dalla scheda di calcolo si evinceva con chiarezza l'esclusione del rateo di 13.a mensilità e che la sottoscrizione del contratto, involgendo anche il quantum della pretesa, precludeva al giudice ogni provvedimento di rimozione o correzione del dato contrattuale, trattandosi F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 PROC. nr. 20339/2016 RG Numero registro generale 20339/2016 di diritti disponibili. La fonte del diritto di credito del lavoratore erNumero sezionale 3661/2021a Numero di raccolta generale 4754/2022 costituita dall'accordo sottoscritto dalle parti, che ben avrebbero potuto Data pubblicazione 14/02/2022 concordare l’ importo dell’incentivo in misura ridotta. 11. Con il quinto motivo, la Regione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, comma due, cod. civ., nonché dell’articolo 4,comma cinque, L. nr. 297/1982, sostanzialmente ribadendo quanto già sostenuto nel secondo e nel quarto motivo di ricorso ed osservando che la rinuncia del lavoratore alla inclusione del rateo di 13.a mensilità riguardava un diritto disponibile, non potendosi attribuire all'art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005, nell'interpretazione datane dalla Corte territoriale, valenza di norma imperativa inderogabile, con l'ulteriore conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto. 12. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, in quanto non sono conferenti ai contenuti della sentenza impugnata, che non ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale, ritenendo, all’opposto, che il contratto fosse la fonte di disciplina del diritto in causa. 13. Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e dell’articolo 30 L. cost.nr. 87/53, lamentando che la Corte territoriale abbia applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011 ad un rapporto giuridico esaurito. 14. Il motivo è infondato. 15. Anche in ordine tale motivo, vanno richiamati i precedenti di questa Corte sopra citati, nei quali si è ribadito che il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti riguarda le sole ipotesi in cui sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20339/2016 PROC. nr. 20339/2016 RG Numero sezionale 3661/2021 d'incostituzionalità, ipotesi non ricorrenti in causa, giacché il pagamento Numero di raccolta generale 4754/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 della indennità, in misura parziale, non determina alcun consolidamento del rapporto. 16. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. 17. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 18. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7