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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33231/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20841-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto, domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione ed informata personalmente dellafissazione dell’adunanza camerale con atto ricevuto dal figlio, dichiaratosi convivente -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2021 delTRIBUNALE di CAMBOBASSO, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Campobasso, chiedendo di dichiarare la perdita di possesso del veicolo da lei venduto e consegnato al convenuto nel 2007.

Nella resistenza del convenuto il Giudice di Pace, con sentenza n. 307/2017, rigettava la domanda, ritenendola non provata.

Con la sentenza impugnata, n. 391/2021, il Tribunale di Campobasso rigettava l’appello interposto dalla Tamilia avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta lanullità della sentenza impugnata e del procedimento per apparenza della motivazione, nonché la violazione degli artt. 132, 112, 115 c.p.c., 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamenteconfermato la statuizione con la quale il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibili le prove orali articolate in prime cure, affermando che le stesse, pur essendo state articolate in atto di citazione, non erano state poi oggetto di ulteriore richiesta in prima udienza.

La censura è fondata.Nel giudizio innanzi il Giudice di Pace, le preclusioni istruttorie previste per il procedimento innanzi il Tribunale operano con minor rigore: le parti possono, dunque, formulare istanze istruttorie sia con il loro atto introduttivo che con l’eventuale memoria ex art. 320 c.p.c.

Né occorre che, in prima udienza, la parte reiteri espressamente le richieste già proposte in citazione, poiché è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo dell’atto introduttivo.

Nel caso di specie, la sentenza da atto che l’attrice,odierna ricorrente, aveva: - formulato istanza di prova testimoniale in atto di citazione; - richiamato, in prima udienza, il contenuto del proprio scritto introduttivo, riportandosi al suo contenuto; - formulato, sempre in prima udienza, una ulteriore richiesta di interrogatorio formale del convenuto (poi successivamente rinunciata) che non era contenuta nel suo scritto introduttivo.

Il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto ritenere ritualmente proposte sia l’istanza di prova orale che quella di interpello, poi in seguito rinunciata, e non invece, come è accaduto, presumere che la seconda istanza avesse superato e posto nel nulla la prima.

Il Tribunale ha dunque errato nel non aver ravvisato l’errore processuale commesso dal Giudice di Pace.

L’accoglimento della prima censura implica l’assorbimento del secondo e terzo motivo, con i quali si contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura e accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo di ricorso edichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20841-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto, domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione ed informata personalmente dellafissazione dell’adunanza camerale con atto ricevuto dal figlio, dichiaratosi convivente -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2021 delTRIBUNALE di CAMBOBASSO, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Campobasso, chiedendo di dichiarare la perdita di possesso del veicolo da lei venduto e consegnato al convenuto nel 2007. Nella resistenza del convenuto il Giudice di Pace, con sentenza n. 307/2017, rigettava la domanda, ritenendola non provata. Con la sentenza impugnata, n. 391/2021, il Tribunale di Campobasso rigettava l’appello interposto dalla Tamilia avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta lanullità della sentenza impugnata e del procedimento per apparenza della motivazione, nonché la violazione degli artt. 132, 112, 115 c.p.c., 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamenteconfermato la statuizione con la quale il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibili le prove orali articolate in prime cure, affermando che le stesse, pur essendo state articolate in atto di citazione, non erano state poi oggetto di ulteriore richiesta in prima udienza. La censura è fondata.Nel giudizio innanzi il Giudice di Pace, le preclusioni istruttorie previste per il procedimento innanzi il Tribunale operano con minor rigore: le parti possono, dunque, formulare istanze istruttorie sia con il loro atto introduttivo che con l’eventuale memoria ex art. 320 c.p.c. Né occorre che, in prima udienza, la parte reiteri espressamente le richieste già proposte in citazione, poiché è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo dell’atto introduttivo. Nel caso di specie, la sentenza da atto che l’attrice,odierna ricorrente, aveva: - formulato istanza di prova testimoniale in atto di citazione; - richiamato, in prima udienza, il contenuto del proprio scritto introduttivo, riportandosi al suo contenuto; - formulato, sempre in prima udienza, una ulteriore richiesta di interrogatorio formale del convenuto (poi successivamente rinunciata) che non era contenuta nel suo scritto introduttivo. Il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto ritenere ritualmente proposte sia l’istanza di prova orale che quella di interpello, poi in seguito rinunciata, e non invece, come è accaduto, presumere che la seconda istanza avesse superato e posto nel nulla la prima. Il Tribunale ha dunque errato nel non aver ravvisato l’errore processuale commesso dal Giudice di Pace. L’accoglimento della prima censura implica l’assorbimento del secondo e terzo motivo, con i quali si contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura e accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo di ricorso edichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione. Così dec
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