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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15529/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 18 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità della motivazione, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la prova della penale responsabilità si ricava soprattutto dall'individuazione del Panarello quale autore del furto attraverso la visione delle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza; - che il secondo ed il terzo motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio, appaiono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione facendo riferimento alla gravità del reato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 18 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità della motivazione, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la prova della penale responsabilità si ricava soprattutto dall'individuazione del Panarello quale autore del furto attraverso la visione delle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza; - che il secondo ed il terzo motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio, appaiono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione facendo riferimento alla gravità del reato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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