CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] - CANCELLn -.5 61 U 2023 rw\Hzi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, e dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 10 giorni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, L.638/1983, per aver, nella qualità di rappresentante legale della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, omesso di versare all'Inps le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori tra dicembre 2014 e novembre 2015, per un totale di euro 23.836,15. 2. Avverso la suddetta pronuncia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Rappresenta di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione a causa di una situazione contingente, imprevista e non prevedibile, che ha investito la ditta, ponendola in una condizione di enorme difficoltà economica non altrimenti fronteggiabile; sicchè, erra il giudice di merito quando afferma che l'omissione è frutto di una consapevole scelta di non effettuare i versamenti. Rappresenta di aver intrapreso tutte le possibili iniziative, anche per sè sfavorevoli, esponendo il proprio personale patrimonio, pur di corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti. A nulla, quindi, sono valsi gli sforzi di destinare all'azienda le poche risorse personali liquide, con le quali il ricorrente avrebbe dovuto provvedere al pagamento del mutuo per l'acquisto dell'abitazione di famiglia, tanto che da tale scelta è conseguita la messa in vendita della casa familiare e la società è stata posta in liquidazione. Risulta quindi evidente l'assenza di una reale precisa intenzione di ledere gli interessi tutelati dei dipendenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., trattandosi di fatto oggettivamente modesto e in considerazione dell'esiguità del quantum non versato, da rapportare alla soglia di punibilità introdotta dal Dlgs. 8/2016 e al ristretto lasso temporale in cui sono avvenute le violazioni. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189; Sez. 3, n. 20090 del 12/06/2020, Biagini; Sez. 3, n. 20089 del 12/06/2020, Pistilli). Neppure soccorre, in questa casistica, il richiamo alla causa di giustificazione di cui all'art.51 cod.pen., in quanto l'adempimento dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti non assume una valenza prioritaria e prevalente rispetto quello di versare i contributi previdenziali. Si è infatti affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione sdi una fattispecie incriminatrice (Sez. F., n. 23939 del 11/08/2020, Rv. 279539). Nel caso in disamina, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, ha affermato la sussistenza dell' elemento soggettivo della fattispecie di reato, in quanto la scelta di destinare le risorse disponibili non all'adempimento dell'obbligo previdenziale, ma al pagamento degli stipendi dei lavoratori, costituisce una scelta imprenditoriale di cui il ricorrente si è assunto la responsabilità, che attesta la piena sussistenza del dolo. La corte territoriale, in particolare, ha rilevato che il ricorrente ha omesso di accantonare le somme dovute all'istituto previdenziale, sicché il richiamo a fatti sopravvenuti, quali la condizione di illiquidità della società, non assume alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del dolo, avendo il rappresentante della società liberamente scelto di destinare le risorse finanziarie disponibili per far fronte a debiti da lui reputati più urgenti. Peraltro, si osserva che la Corte territoriale, conformemente a quanto affermato dal giudice del primo grado di giudizio, ha ritenuto non raggiunta la prova che la crisi della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl fosse improvvisa, inevitabile e non risolvibile altrimenti, in quanto priva di riscontri documentali. Ha anche evidenziato che la tesi difensiva, secondo cui il ricorrente ha messo in atto iniziative personali per fronteggiare tale crisi, è inconferente, in quanto le risorse acquisite sono intervenute solo in seguito alla messa in liquidazione della società, avvenuta almeno un anno dopo i fatti in contestazione. Si ricorda, infatti, che l'imprenditore è obbligato ad accantonare le somme dovute all'istituto previdenziale contestualmente alla corresponsione delle 2 \4) retribuzioni, sicché eventuali vicende successive non incidono sulla l'integrazione della condotta omissiva. Si osserva inoltre che, sotto questo profilo, il ricorrente ripropone censure già oggetto di gravame innanzi al Collegio territoriale e non si confronta con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza di primo grado impugnata, espressamente richiamata dalla corte territoriale, ove si riferisce che la crisi aziendale - a detta del ricorrente - era stata causata dalla cessazione di un rapporto privilegiato con un cliente e al conseguente venir meno di un cospicuo flusso di lavoro. Il Tribunale aveva anche evidenziato che gli interventi personali del Sarrocco furono destinati ad onorare i debiti con i fornitori e non già ad aumentare il patrimonio e la liquidita della società, ritenendo così che la crisi finanziaria non poteva considerarsi né improvvisa nè non attribuibile ad una condotta aziendale del ricorrente. 2-In ordine alla seconda doglianza il giudice di merito, nel negare l'applicazione della norma, con motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, ha fatto riferimento al quantum non versato (pari a complessivi euro 23.836,00 per l'anno 2015), rispetto alla soglia di punibilità (di euro 10.000), ha richiamato le concrete modalità del fatto, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, certamente non è episodico, ma protratto dal mese di dicembre del 2014 al mese di novembré del 2015 e ne ha disconosciuto l'applicazione. La doglianza, pertanto, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento de