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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 12967/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame; letta la memoria difensiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di Lanciano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000 euro di ammenda per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975 commessa il 9 luglio 2019.

Secondo il giudice di merito, la prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nel rinvenimento del coltello nell'autovettura da lui guidata, unitamente ad un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, prova che non è stata sconfessata dalle dichiarazioni dei testi a discarico, in particolare da quella del padre dell'imputato che ha affermato che quel coltello era nella Propria disponibilità, avendolo usato per piccoli lavori effettuati nell'orto: infatti, visionata l'arma, il giudice ha rilevato che non si tratta di un «tipico coltello da contadino» e che la sua lama non presenta alcun segno di usura «tipico dei lavori di campagna».

In punto di trattamento sanzionatorio, il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria, valutando il fatto come di lieve entità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito «travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione», «ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

E) c.p.p.».

A fronte delle evidenze probatorie che dimostrano l'innocenza dell'imputato, il giudice ha radicato la sua convinzione colpevolista su valutazioni soggettive, vaghe e temerarie, nonché prive di riscontri.

In particolare è «assurdo e azzardato» affermare che il coltello non è tipico da contadino ovvero non idoneo per i lavori di campagna, o desumere ciò dal fatto che la lama non presenta segni di usura.

La motivazione è poi contraddittoria perché il giudice, pur avendo di fatto ritenuto che i testi a difesa abbiano deposto il falso, non ha disposto l'invio degli atti alla Procura per procedere contro di loro. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

Le certezze che hanno indotto il giudice a pronunciare una sentenza di colpevolezza derivano dalla ingiustificata irrilevanza attribuita alla fragilità delle ipotesi accusatorie, benché prive di riscontri e sconfessate dai testi a discarico.

L'incertezza sulle prove a sostegno dell'accusa, derivante quanto meno dalla contraddittorietà di elementi fondamentali, imponeva almeno una valutazione di insufficienza del quadro probatorio e una conseguente pronuncia assolutoria.3.

Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 Il giudice di primo grado, dopo avere riportato l'esito dell'istruttoria dibattimentale aggiungendo, alla descrizione del coltello rinvenuto, le proprie valutazioni in merito alla non qualificabilità dello stesso come «da contadino» e in merito all'insussistente stato di usura della lama «tipico dei lavori di jjoll i Ouftro campagna», ha motiva o ta con anna sulla sola prova dell'elemento materiale del reato, costituita dal rinvenimento dell'arma sull'auto guidata dall'imputato. )/( Non risulta però avere adeguatamente motivato l'attendibilità e la rilevanza dei testi addotti dalla difesa, potendosi solo dedurre, dalle considerazioni sulla natura e le condizioni dell'arma, una presumibile valutazione di inattendibilità della testimonianza del padre dell'imputato.

Infatti, nella succinta parte motiva della sentenza, il giudice ha affermato che «la difesa ha adombrato una qualche scusante», ma non ha valutato se tali tesi difensive fossero attendibili o meno, e se fossero decisive per l'introduzione del "ragionevole dubbio" che impedisce la pronuncia di una decisione di condanna. 1.2 Il giudice non ha neppure valutato se le dichiarazioni dei testimoni addotti dalla difesa fossero rilevanti in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La motivazione è infatti priva della valutazione relativa alla sussistenza di tale elemento, con riferimento alla volontarietà del porto del coltello da parte dell'imputato, o quanto meno alla sua consapevolezza della presenza dell'arma sull'autovettura, essendo invece irrilevante la proprietà o meno dell'arma per la sussistenza del reato contestato (Sez. 1, n. 4750 del 17/01/1985, Rv.169207).

2. La motivazione risulta quindi carente, in quanto priva dell'esame circa la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato, e non sorretta da una &ala, t-gt t adeguata giustificazione della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata, in accoglimento dei motivi di ricorso, con rinvio al Tribunale di Lanciano, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica.

Così deciso il 07 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame; letta la memoria difensiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di Lanciano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000 euro di ammenda per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975 commessa il 9 luglio 2019. Secondo il giudice di merito, la prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nel rinvenimento del coltello nell'autovettura da lui guidata, unitamente ad un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, prova che non è stata sconfessata dalle dichiarazioni dei testi a discarico, in particolare da quella del padre dell'imputato che ha affermato che quel coltello era nella Propria disponibilità, avendolo usato per piccoli lavori effettuati nell'orto: infatti, visionata l'arma, il giudice ha rilevato che non si tratta di un «tipico coltello da contadino» e che la sua lama non presenta alcun segno di usura «tipico dei lavori di campagna». In punto di trattamento sanzionatorio, il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria, valutando il fatto come di lieve entità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito «travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione», «ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. E) c.p.p.». A fronte delle evidenze probatorie che dimostrano l'innocenza dell'imputato, il giudice ha radicato la sua convinzione colpevolista su valutazioni soggettive, vaghe e temerarie, nonché prive di riscontri. In particolare è «assurdo e azzardato» affermare che il coltello non è tipico da contadino ovvero non idoneo per i lavori di campagna, o desumere ciò dal fatto che la lama non presenta segni di usura. La motivazione è poi contraddittoria perché il giudice, pur avendo di fatto ritenuto che i testi a difesa abbiano deposto il falso, non ha disposto l'invio degli atti alla Procura per procedere contro di loro. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Le certezze che hanno indotto il giudice a pronunciare una sentenza di colpevolezza derivano dalla ingiustificata irrilevanza attribuita alla fragilità delle ipotesi accusatorie, benché prive di riscontri e sconfessate dai testi a discarico. L'incertezza sulle prove a sostegno dell'accusa, derivante quanto meno dalla contraddittorietà di elementi fondamentali, imponeva almeno una valutazione di insufficienza del quadro probatorio e una conseguente pronuncia assolutoria.3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 Il giudice di primo grado, dopo avere riportato l'esito dell'istruttoria dibattimentale aggiungendo, alla descrizione del coltello rinvenuto, le proprie valutazioni in merito alla non qualificabilità dello stesso come «da contadino» e in merito all'insussistente stato di usura della lama «tipico dei lavori di jjoll i Ouftro campagna», ha motiva o ta con anna sulla sola prova dell'elemento materiale del reato, costituita dal rinvenimento dell'arma sull'auto guidata dall'imputato. )/( Non risulta però avere adeguatamente motivato l'attendibilità e la rilevanza dei testi addotti dalla difesa, potendosi solo dedurre, dalle considerazioni sulla natura e le condizioni dell'arma, una presumibile valutazione di inattendibilità della testimonianza del padre dell'imputato. Infatti, nella succinta parte motiva della sentenza, il giudice ha affermato che «la difesa ha adombrato una qualche scusante», ma non ha valutato se tali tesi difensive fossero attendibili o meno, e se fossero decisive per l'introduzione del "ragionevole dubbio" che impedisce la pronuncia di una decisione di condanna. 1.2 Il giudice non ha neppure valutato se le dichiarazioni dei testimoni addotti dalla difesa fossero rilevanti in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La motivazione è infatti priva della valutazione relativa alla sussistenza di tale elemento, con riferimento alla volontarietà del porto del coltello da parte dell'imputato, o quanto meno alla sua consapevolezza della presenza dell'arma sull'autovettura, essendo invece irrilevante la proprietà o meno dell'arma per la sussistenza del reato contestato (Sez. 1, n. 4750 del 17/01/1985, Rv.169207). 2. La motivazione risulta quindi carente, in quanto priva dell'esame circa la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato, e non sorretta da una &ala, t-gt t adeguata giustificazione della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio". La sentenza impugnata deve perciò essere annullata, in accoglimento dei motivi di ricorso, con rinvio al Tribunale di Lanciano, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica. Così deciso il 07 m
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