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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02168/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18396-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.A.T.A.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 285/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ordinanza ex art. 1 c. 47/50 I n. 92/2012 del 2 novembre 2018, il Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli il 23 dicembre 2016 da [OSCURATO:SOCIETA]. per superamento del periodo di comporto; 2.avverso la decisione interponeva reclamo [OSCURATO:PERSONA]; 3.1a Corte d'appello dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto, omisso medio, avverso l'ordinanza sommaria, senza che fosse espletata la fase della piena cognitio ex art. 1

I. n. 92/2012, osservando che la natura provvisoria dell'ordinanza emessa dal Tribunale escludeva l'idoneità al giudicato, imponendone la revisione in una fase obbligatoria dinanzi allo stesso giudice e non già in una fase impugnatoria dinanzi al giudice di secondo grado;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo;

4. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 37, 50 e 354 c.p.c., osservando che la Corte aveva violato i principi sottesi alle norme richiamate, riconducibili al paradigma della traslatio iudicii e rilevando che, al di là del nomen iuris, l'impugnativa avverso l'ordinanza aveva tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 11. 92/2012 c. 51;

2. il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato la struttura bifasica del procedimento in argomento (Cass. n. 21720 del 06/09/2018, Cass. n. 2364 del 03/02/2020: "Nel rito cd.

Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della

I. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile");

3. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]A) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18396-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.A.T.A. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 285/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ordinanza ex art. 1 c. 47/50 I n. 92/2012 del 2 novembre 2018, il Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli il 23 dicembre 2016 da [OSCURATO:SOCIETA]. per superamento del periodo di comporto; 2.avverso la decisione interponeva reclamo [OSCURATO:PERSONA]; 3.1a Corte d'appello dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto, omisso medio, avverso l'ordinanza sommaria, senza che fosse espletata la fase della piena cognitio ex art. 1 I. n. 92/2012, osservando che la natura provvisoria dell'ordinanza emessa dal Tribunale escludeva l'idoneità al giudicato, imponendone la revisione in una fase obbligatoria dinanzi allo stesso giudice e non già in una fase impugnatoria dinanzi al giudice di secondo grado; 3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo; 4. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 37, 50 e 354 c.p.c., osservando che la Corte aveva violato i principi sottesi alle norme richiamate, riconducibili al paradigma della traslatio iudicii e rilevando che, al di là del nomen iuris, l'impugnativa avverso l'ordinanza aveva tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 11. 92/2012 c. 51; 2. il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato la struttura bifasica del procedimento in argomento (Cass. n. 21720 del 06/09/2018, Cass. n. 2364 del 03/02/2020: "Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della I. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile"); 3. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]A) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Can
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