CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 24847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 5 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha rigettato l’appelloproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa indata 24 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Foggia aveva rigettatol’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari,applicatagli dal luglio del 2024 (in luogo della custodia cautelare in carcere) inrelazione alla partecipazione a due sodalizi dediti al narcotraffico e per laconsumazione di due reati fine oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 1), 2),22) e 26) della rubrica.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, amezzo del difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito sintetizzato,conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 274, 275, 299 e 310 cod.proc.pen. ed inrelazione agli artt. 13 e 27 Cost. nonché la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e/o apparenza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione nonché travisamento delle emergenze delcaso puntualmente dedotte con i motivi di appello.Si assume che l’appello é stato rigettato essendosi il Tribunale sottratto al doveredi controllo demandatogli ignorando i temi sollevati con i motivi di appello.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.In data 12.5.2026 il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, hatrasmesso atto di rinuncia all'impugnazione.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d),cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]