CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 luglio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di rapina, lesioni gravi, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, cessione di stupefacenti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Davide con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato le proprie considerazioni su valutazioni del tutto incongruenti e priva di fondamento logico non potendosi ritenere verosimile che un singolo acquirente possa tentare una rapina in una zona infestata di spacciatori armati e di soggetti che li spalleggiavano. Non sarebbe stato correttamente valutato il carattere mendace o reticente delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al proprio ruolo e al contesto in cui si è svolta la vicenda. Non sarebbe stata correttamente valutata la credibilità dei testi ARCOLEO e CARERA in quanto smentiti dal teste DJABE. Non potrebbe inoltre escludersi la verosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall'imputato solo sulla base della conversazione intercettata che vedeva come protagonista la moglie. Non sarebbe poi stato valutato che il teste SALINI aveva specifici motivi di rancore nei confronti dell'imputato in conseguenza di riparazioni non ancora integralmente saldate da quest'ultimo come dimostrato dalla stessa vicenda del pagamento ricevuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'articolazione del motivo corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze articolate in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. Il ricorrente ribadisce tali considerazioni improntando la propria valutazione del contenuto del fascicolo processuale a una logica artatamente parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dalla Corte territoriale e dai giudici del merito. 2.1. La ricostruzione giudiziale trova una sua piena coerenza laddove si rilevi come le dichiarazioni ARCOLEO (soggetto terzo), sebbene rese all'esito di un iter particolarmente tortuoso teso a nascondere il proprio coinvolgimento nel contesto del traffico degli stupefacenti che si svolgeva nel luogo dove è avvenuto il delitto, risultano pienamente riscontrate:• dagli accertamenti svolti sul navigatore dell'automobile del dichiarante che confermavano la dinamica degli spostamenti successivi dei fatti, • dagli esiti delle intercettazioni ambientali che vedevano il medesimo dichiarante protagonista e in cui lo stesso di fatto confermava la veridicità del riconoscimento e delle dichiarazioni rese, • dalle dichiarazioni del teste SPORTELLI, sostanzialmente omologhe. Gli ulteriori elementi di riscontro provengono da soggetti del tutto estranei all'entourage del primo dichiarante quale risulta essere appunto il SALINI, soggetto che ulteriormente riferisce una ricostruzione dei fatti pienamente coerente a quella fornita in altra sede dall'ARCOLEO. Ulteriori profili di coerenza sono stati poi individuati nel tenore delle intercettazioni che hanno visto come protagonista la moglie dell'imputato. 2.2. Le contestazioni mosse al fondamento di tale apparato motivazionale risultano ispirate ad una logica parcellizzata ed atomistica e portano ad una rilettura degli elementi istruttori priva di una effettiva logica unitaria. In particolare, il ricorrente, nel contestare gli esiti delle intercettazioni e le dichiarazioni fatte dal ricorrente in tale sede, non si confronta nemmeno con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia come l'imputato avesse già dato dimostrazione di essere a conoscenza del fatto di essere intercettato come del resto esplicitamente dichiarato nella conversazione richiamata in sede di motivazione (cfr. pag. 8). 2.2.1. Per altro verso, le contestazioni mosse dal ricorrente alle dichiarazioni SALINI risultano introdurre circostanze meramente ipotetiche, non riscontrate da alcun altro elemento del fascicolo processuale e di fatto ignorano i profili di assoluta incoerenza delle dichiarazioni dell'imputato sui rapporti avuti con il dichiarante per come evidenziate dai giudici del merito. 2.2.2. Quanto poi alla presenza di un testimone, il D.JABE, che ha reso dichiarazioni discordanti da quella dell'ARCOLEO, risulta palese, sempre della motivazione del provvedimento impugnato, il carattere sostanzialmente non riscontrato di tali propalazioni a fronte di molteplici riscontri presenti a supporto della ricostruzione giudiziale. 2.2.3. Risultano infine superate dalla pluralità di elementi concordanti per come sopra indicati le considerazioni sulla logicità o meno della condotta criminosa in relazione alle peculiarità del luogo dove si sono svolti i fatti. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis