CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 09671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 8/6/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha parzialmente riformato l'ordinanza cautelare emessa il 7 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta nei confronti del predetto la misura degli arresti domiciliari annullandola limitatamente al reato di cui al capo A/24 per ragioni di giurisdizione e confermandola in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi A/10 e A/11 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e degli artt.6, 7 e 10 cod. proc. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione. Quanto al capo A10) le comunicazioni tra il ricorrente ed il padre Giannotta non assumono i requisiti di chiarezza, decifrabilità e non ambiguità fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di droga c.d. parlata., tanto da inferirne il contributo causale dello stesso ricorrente. Inoltre, versandosi in una condotta da parte del ricorrente commessa in Olanda, contraddittoria è la conclusione del Tribunale rispetto al differente esito stabilito in relazione al capo A/24, non potendosi invocare l'ipotesi di cui all'art. 6 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, in ragione della sporadicità ed occasionalità delle condotte, non potendosi desumere le esigenze dalla sola gravità delle stesse. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla preliminare questione di giurisdizione - ancorchè questa non risulti essere stata formulata dinanzi al Tribunale del riesame essendo stata limitata al solo capo A/24 (detenzione di arma) in relazione al quale è stato accolto - del tutto correttamente il Tribunale ha riconosciuto implicitamente quella della A.G. italiana in ragione della correità del ricorrente nella importazione in Italia delle considerevoli partite di cocaina - risultando lo stesso ricorrente consegnato all'Italia dalla A.G. del paese di residenza, l'Olanda - non essendovi alcuna contraddittorietà rispetto alle ragioni poste a base dell'accoglimento della 5k\ eccezione relativamente al capo A/24, relativo alla diversa ipotesi di detenzione in Olanda di un'arma. Quanto alla gravità indiziaria il motivo è palesemente generico rispetto alla incensurabile valutazione in fatto delle captazioni tra il ricorrente ed il padre: v. pg. 9 della ordinanza impugnata in relazione alla ricezione da parte del ricorrente per conto del padre della somma di 360.000 euro per il pagamento della partita di cocaina di 12/13 chilogrammi in relazione al capo A/10; v. pg. 12 e ss. in relazione al pagamento della somma di 325.000 euro effettuato dallo stesso ricorrente, sempre per conto del padre, all'atto della consegna della partita di cocaina di cui al capo A/11 poi ceduta a [OSCURATO:PERSONA] nonché alla successiva ricezione da parte dello stesso ricorrente di 226.100 euro provenienti dall'Ascione in parziale pagamento della sostanza stupefacente ricevuta in precedenza. 5. Il secondo motivo è genericamente proposto per questione di fatto, rispetto alla corretta individuazione delle esigenze cautelari sulla base della gravità delle condotte - relative a rilevanti partite di stupefacente e dimostrative di collegamenti con qualificati livelli criminali - e della non occasionalità delle stesse nonché della adeguatezza della misura in ragione della necessità di recidere gli evidenti rapporti con qualificati contesti delinquenziali. 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos