CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 29216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Parma il 20/10/1976,avverso la sentenza in data 14/04/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato commesso in data 29/5/16e l’annullamento con rinvio avuto riguardo agli ulteriori reati di cui ai capi D), E),H), N), O) ed S).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 14 aprile 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una seriedi reati tributari, art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché estinti perprescrizione.2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione facendo valere la violazione di legge, siccome il Giudice avevaerroneamente ritenuto che il comma 1-bis dell’art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 erastato abrogato dal d.lgs. n. 173 del 2024, per cui il termine di prescrizione era paria sei anni anziché a otto anni. Chiede quindi l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata, non essendosi maturata la prescrizione dei reati di cui ai capiD), E), H), N), O) ed S).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati ascrittigli, ritenendoli estinti per prescrizione sulrilievo che, esclusa l’operatività dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, iltermine massimo prescrizionale dovesse essere determinato in anni sette e mesisei, comprensivo dell’aumento del quarto per l’atto interruttivo costituito daldecreto di rinvio a giudizio del 27 settembre 2021, anziché in anni dieci.Come correttamente denunciato dal Pubblico ministero ricorrente, il Giudiceha errato perché l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 è ancora in vigore,in quanto il d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, che ha abrogato il d.lgs. n. 74 del2000, entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, in virtù del d.l. 31 dicembre 2025, n.200 e, in ogni caso, l’art. 93 del d.lgs. n. 173 del 2024 riproduce esattamente l’art.17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, per cui vi è perfetta continuità normativatra le due disposizioni ed è rimasto invariato il termine di prescrizione.L’accoglimento del ricorso impone di considerare che, per la condotta di cuial capo E), consistente nella violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 consumatail 29 maggio 2016, si è maturata la prescrizione al 29 maggio 2026, mentre per larestante parte del reato di cui al capo E), consistente nella violazione dell’art. 5d.lgs. n. 74 del 2000 consumata il 30 dicembre 2017, non si è maturata alcunaprescrizione.Ancora, risultano non prescritti, come indicato dal Pubblico ministeroricorrente, il reato di cui al capo D), consistente nella violazione dell’art. 5 d.lgs.n. 74 del 2000 commesso il 30 dicembre 2016; il reato di cui al capo H),consistente nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 consumata il 13settembre 2017; il reato di cui al capo N), consistente nella violazione dell’art. 5d.lgs. n. 74 del 2000, consumata il 30 dicembre 2016; il reato di cui al capo O),consistente nella violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, condotta consumatail 30 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2017; il reato di cui al capo S), consistentenella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, condotta consumata il 13settembre 2017.La sentenza va, pertanto, annullata, limitatamente a tali reati, con rinvioalla Corte di appello di Bologna. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo E, limitatamenteal reato commesso il 29/05/2016, perché estinto per prescrizione. Annulla lamedesima sentenza in relazione ai capi D, H, N, O, S ed E, limitatamente, quantoa quest’ultimo, al reato commesso il 30/12/2017, con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Bologna.Così deciso, il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]