CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/08/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettellseriti,tc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con decreto del 31 agosto 2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Enna, con il quale era stata rigettata nei confronti del suddetto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata per le durata di anni cinque. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto, deducendo violazione dell'art. 14, comma 2-ter d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 per erronea applicazione e/o interpretazione del requisito della persistenza della pericolosità sociale, violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato per assenza di motivazione e/o motivazione solo apparente, violazione del suddetto disposto normativo per omessa e/o incompleta istruttoria. Rileva la difesa che: - il suo assistito era stato automaticamente sottoposto in data 23 agosto 2019 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, già applicata con decreto n. 14 del 2 aprile 2015, immediatamente dopo la propria scarcerazione a seguito di espiazione continuativa e ininterrotta per oltre quattro anni, in manifesta violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2-ter; - con istanza si chiedeva, quindi, la sospensione dell'esecuzione della misura preventiva e, comunque, la rivalutazione della pericolosità sociale del condannato anche al fine di ricalcolare la durata di detta misura; - la misura preventiva era stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Regalbuto fino al 31.12.12, con compiti di direzione e organizzazione, e di altri gravi delitti (tra cui anche quello di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico); - la detenzione dal 18.2.14 fino al 19.8.19 costituiva l'espiazione della pena proprio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - al momento della nuova sottoposizione alla misura preventiva erano trascorsi quasi sette anni dall'epoca di consumazione del delitto associativo e cinque anni di detenzione dall'emissione del provvedimento applicativo della misura preventiva; - l'insussistenza della pericolosità sociale in termini di attualità era certa a) per l'assenza di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità, b) per l'esito del procedimento penale che aveva portato alla condanna per il delitto associativo e all'assoluzione per altri gravi reati nello stesso contestati, c) per l'assenza di altri pregiudizi penali, d) per l'attività lavorativa intrapresa, e) per la natura dell'unico carico pendente (per delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso nell'ottobre 2013); - tali elementi non sono stati considerati dalla Corte di appello, che si è limitata a richiamare per la persistenza della pericolosità sociale il giudizio di appartenenza al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi tali da rivelare un abbandono, da parte del proposto, delle logiche criminali in precedenza condivise, senza confrontarsi con le deduzioni difensive e senza dare alcuna risposta alla richiesta subordinata di riduzione della durata della misura di prevenzione. La difesa, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o cli un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01, che in motivazione ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). In tema di misure di prevenzione, inoltre, l'attribuzione a I proposto della condizione di "pericolosità" richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011,n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017 - dep. 30/11/2017, Sottile, Rv. 271543). Tanto perché il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen., ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto. Le indicazioni del legislatore sono da ritenersi - in una lettura delle norme costituzionalmente orientata e conforme agli insegnamenti della giurisprudenza Cedu (di cui in ultimo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro altri) - "tipizzanti" e determinano l'esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli artt. 1 e 4 del d. Igs. n. 159 del 2011 (la Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1 lett. a), cioè quelli abitualmente dediti a traffici delittuosi). Giova, altresì, osservare che è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha affermato la necessità per il giudice competente per l'esecuzione della misura preventiva di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo. Sulla scia di detta pronuncia l'art. 4, comma 1, I. 17 ottobre 2017, n. 161 ha, poi, modificato l'art. 14 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, introducendo il comma 2-ter, che prevede che «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena» e che «dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria [...]». Infine, come precisato da Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizza, Rv. 278526, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, sicché, a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione, l'applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, rilevando l'omessa valutazione da parte della corte di appello di una nota della D.I.A. attestante che il ricorrente svolgeva regolare attività lavorativa e che non risultavano circostanze successive alla sua scarcerazione idonee ad evidenziarne la pericolosità sociale). Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello, richiamato il decreto emesso dal Tribunale, ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sociale del proposto in ragione del giudizio di "appartenenza" di [OSCURATO:PERSONA], quale organico allo stesso, con compiti di "direzione ed organizzazione" dell'associazione, tendente a mantenere intatta la sua capacità operativa, e dell'assenza di comportamenti tali da rivelare un abbandono, da parte del proposto delle logiche criminali, senza tuttavia operare specifici riferimenti alle deduzioni difensive, in particolare in relazione alla valenza sia della sentenza in parte assolutoria, sia dell'attività lavorativa in svolgimento. La motivazione sulla attualità della pericolosità sociale giustificativa della protrazione della misura preventiva personale, dopo ben cinque anni di detenzione per espiazione di pena, nei termini appena indicati, non risulta dare risposta all'appello del ricorrente circa gli elementi dedotti favorevoli al proposto come sopra specificati, valutabili anche sotto il profilo dell'abbandono di logiche di appartenenza ad associazioni criminali. E neppure si esprime sulla richiesta subordinata di riduzione della durata della misura di prevenzione. Tale assenza motivazionale impone l'annullamento del decreto impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P. Q. M. Annulla il pr