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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 17371/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13333/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Fabio FIORENTINO, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e GIOVANNIADAMI; -intimato - avverso la sentenza n. 3093/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 26/11/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni connessi all’accertato inadempimento di questi ultimi al contratto d’operaprofessionale intercorso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui, dopo aver rilevato l’effettivo carattere infedele della prestazione di consulenza commercialistica offerta dai convenuti in favore dell’attore, aveva comunque escluso che detta prestazione avesse provocatoalcun apprezzabile danno ingiusto a carico del Petrilli, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria dallo stesso proposta; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; iricorrenti principali hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41, comma2, c.p., nonché dell’art. 1223 c.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché per omessoesame di un fatto decisivo controverso tra le parti, per avere Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale illegittimamente omesso di considerare la dedotta insussistenza di qualsivoglia connessione causale tra la prestazione consultivaresa dagli odierni ricorrenti e i danni denunciati dall’attore, limitandosi erroneamente a disattendere la domanda risarcitoria di quest’ultimounicamente per il carattere ‘non ingiusto’ di tali danni, in tal modo astenendosi dall’attestare l’insussistenza di alcuna responsabilità a carico degli odierni ricorrenti, così come emerso dal complessodegli elementi di prova analiticamente richiamati in ricorso; ilmotivo è inammissibile; fermal’inammissibilità dell’ e vocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c. in violazione dell’interdetto imposto dall’art. 348 - ter c.p.c. ( in caso di doppia decisione di merito conforme in relazione alla ricostruzione dei fatti di causa, come nel caso di specie ) , varrà considerare come la censura in esame non risult i essersi adeguatamente confrontata con i contenuti del discorso giustificativo complessivamente articolato nella motivazione della sentenza impugnata, nella specie destinato a ribadire come dall’attività professionale svolta dagli odierni ricorrenti non ebbe a scaturire la provocazione di alcun danno a carico del proprio cliente , ma solo la verificazione di conseguenze di ordine economico - patrimoniale inevitabilmente connesse con l’esecuzione di quelle operazioni societarie (di per sé formalmente legittime, benché fiscalmente elusive)che lo stesso Petrilli volle realizzare (senza peraltro mai offrire alcun indice probatorio idoneo a dimostrare che, là dove informato delle conseguenze fiscali cui sarebbe andato incontro, non avrebbe dato corso alle operazioni consigliate); operazioni societarie che sarebbero state comunque assoggettate all’imposizione fiscale loro pertinente;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri datali premesse deriva che l’attestazione dell’insussistenza di alcun danno riconducibile alla prestazione professionale degli odierni ricorrenti principali vale a escludere in radice il senso di qualsivoglia indaginevolta a escludere (o, viceversa, ad ammettere) un qualsiasi nessodi causalità con danni inesistenti ; ciòposto, una volta escluso il carattere dannoso dell’attività svolta dairicorrenti principali, la prospettazione, da parte di questi ultimi , di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (al fine di accreditarela tesi del l’insussistenza di alcuno specifico inadempimento connesso ai propri doveri professionali, sotto il profilo della non predicabilità di alcuno specifico intento elusivo riconducibile al loro operatoprofessionale) si rivela espressione di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità , avuto riguardo all’insindacabilità, dinanzi alla Corte di cassazione, delle modalità attraverso le quali i giudicidi merito hanno ritenuto di esercitare la propria discrezionalità valutativadei fatti e delle prove; conil secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 132n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per essere la corte territorialeincorsa in un evidente errore percettivo sul contenuto della prova documentale offerta dalle parti in ordine alla riconducibilità al parere professionale degli odierni ricorrenti principali della natura elusivadelle operazioni societarie realizzate in totale autonomia negli anni2005 e 2006 dalla controparte; ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cuiall’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830– 01 ; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629833 - 01); sottoaltro profilo, deve ritenersi inammissibile la censura relativa allaviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al preteso travisamento delle prove acquisite al giudizio, atteso che le prospettazioni degli odierniricorrenti principali , lungi dall’evidenziare l’impossibilità logica di attribuire, all’interpretazione degli elementi di prova richiamati in ricorso,il significato fatto proprio dai giudici di merito, si risolvono in unasostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sui punti controversi, sulla base, ancora una volta, di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità , vieppiù in contrastocon i limiti posti alla deduzione del vizio di travisamento della prova in sede di legittimità, per come da ultimo rimarcato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. Sez.

U, Sentenzan. 5792 del 05/03/2024 ); conl’unico motivo del ricorso incidentale proposto, il Petrilli censura lasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218,1223 e 1227 c.c., anche in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteposto a carico del Petrilli, al fine di conseguire l'invocato risarcimento del danno, l’onere di comprovare che, laddove avesse avutoconsapevolezza delle conseguenze negative cui sarebbe andato incontroseguendo il parere fornitogli dai suoi consulenti, non avrebbe proceduto alla riorganizzazione del gruppo societario, spettando piuttostoal professionista il compito di prospettare al cliente le possibili Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri alternativerilevanti al fine di decidere autonomamente sulla strada da percorrere; da questo punto di vista, i giudici del merito avrebbero arbitrariamenteescluso che le finalità del Petrilli fossero quelle, non già dieludere le pretese del fisco, bensì di realizzare il miglior trattamento fiscale del proprio gruppo societario nel rispetto della legge, con il conseguente diritto dello stesso di ottenere il risarcimento del danno direttamenteprovocatogli dall’attestato inadempimento professionale dellecontroparti; ilmotivo è inammissibile ; lacorte territoriale ha espressamente rilevato come il Petrilli avesse a suo tempo contestato “il concorso di colpa ex articolo 1227 c.c. accertato dal tribunale sulla base della consapevolezza che il Petrilli aveva, o perlomeno avrebbe dovuto avere, in ragione del suo ruolo imprenditoriale,del fine elusivo dell'operazione di messa in liquidazione dellasocietà lussemburghese, motivazione in relazione alla quale non vienesvolta alcuna specifica censura” ; datale premessa deriva che, una volta che la corte d’appello ha ricondotto, l’esclusione che la volontà del Petrilli non fosse quella di eludereil fisco, alla mancata proposizione di alcuna specifica censura avverso la motivazione dettata dal giudice di primo grado circa la consapevolezza che il Petrilli aveva (o, perlomeno, avrebbe dovuto avere in ragione del suo ruolo imprenditoriale) dei suoi fini elusivi , l’odiernoricorrente incidentale, al fine di contrastare tale affermazione del giudice d’appello, avrebbe dovuto comprovare , a contrario , l’avvenuta tempestiva contestazione, dinanzi alla corte d’appello, di tale affermazione del tribunale (così negando la condivisione delle finalitàelusive prospettate dai suoi commercialisti) ; la mancata allegazione della documentazione processuale destinata a sostanziare la fondatezza di tale (eventuale) errore del Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice d’appello, mentre, da un lato, integra l’evidente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (nella parte in cui impone l’allegazione della documentazione concernente i fatti su cui l’impugnazione è fondata), dall’altro, rende del tutto priva di rilevanza l’intera argomentazione dipanata nel ricorso incidentale vòlta ad attribuire un ruolo determinante, ai fini della produzione del danno, all’inadempimento dellecontroparti e alla pretesa inconsapevolezza del Petrilli di dar corso aun’operazione elusiva sul piano fiscale ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità, tantodel ricorso principale, quanto del ricorso incidentale; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13333/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Fabio FIORENTINO, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e GIOVANNIADAMI; -intimato - avverso la sentenza n. 3093/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 26/11/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni connessi all’accertato inadempimento di questi ultimi al contratto d’operaprofessionale intercorso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui, dopo aver rilevato l’effettivo carattere infedele della prestazione di consulenza commercialistica offerta dai convenuti in favore dell’attore, aveva comunque escluso che detta prestazione avesse provocatoalcun apprezzabile danno ingiusto a carico del Petrilli, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria dallo stesso proposta; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; iricorrenti principali hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41, comma2, c.p., nonché dell’art. 1223 c.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché per omessoesame di un fatto decisivo controverso tra le parti, per avere Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale illegittimamente omesso di considerare la dedotta insussistenza di qualsivoglia connessione causale tra la prestazione consultivaresa dagli odierni ricorrenti e i danni denunciati dall’attore, limitandosi erroneamente a disattendere la domanda risarcitoria di quest’ultimounicamente per il carattere ‘non ingiusto’ di tali danni, in tal modo astenendosi dall’attestare l’insussistenza di alcuna responsabilità a carico degli odierni ricorrenti, così come emerso dal complessodegli elementi di prova analiticamente richiamati in ricorso; ilmotivo è inammissibile; fermal’inammissibilità dell’ e vocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c. in violazione dell’interdetto imposto dall’art. 348 - ter c.p.c. ( in caso di doppia decisione di merito conforme in relazione alla ricostruzione dei fatti di causa, come nel caso di specie ) , varrà considerare come la censura in esame non risult i essersi adeguatamente confrontata con i contenuti del discorso giustificativo complessivamente articolato nella motivazione della sentenza impugnata, nella specie destinato a ribadire come dall’attività professionale svolta dagli odierni ricorrenti non ebbe a scaturire la provocazione di alcun danno a carico del proprio cliente , ma solo la verificazione di conseguenze di ordine economico - patrimoniale inevitabilmente connesse con l’esecuzione di quelle operazioni societarie (di per sé formalmente legittime, benché fiscalmente elusive)che lo stesso Petrilli volle realizzare (senza peraltro mai offrire alcun indice probatorio idoneo a dimostrare che, là dove informato delle conseguenze fiscali cui sarebbe andato incontro, non avrebbe dato corso alle operazioni consigliate); operazioni societarie che sarebbero state comunque assoggettate all’imposizione fiscale loro pertinente;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri datali premesse deriva che l’attestazione dell’insussistenza di alcun danno riconducibile alla prestazione professionale degli odierni ricorrenti principali vale a escludere in radice il senso di qualsivoglia indaginevolta a escludere (o, viceversa, ad ammettere) un qualsiasi nessodi causalità con danni inesistenti ; ciòposto, una volta escluso il carattere dannoso dell’attività svolta dairicorrenti principali, la prospettazione, da parte di questi ultimi , di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (al fine di accreditarela tesi del l’insussistenza di alcuno specifico inadempimento connesso ai propri doveri professionali, sotto il profilo della non predicabilità di alcuno specifico intento elusivo riconducibile al loro operatoprofessionale) si rivela espressione di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità , avuto riguardo all’insindacabilità, dinanzi alla Corte di cassazione, delle modalità attraverso le quali i giudicidi merito hanno ritenuto di esercitare la propria discrezionalità valutativadei fatti e delle prove; conil secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 132n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per essere la corte territorialeincorsa in un evidente errore percettivo sul contenuto della prova documentale offerta dalle parti in ordine alla riconducibilità al parere professionale degli odierni ricorrenti principali della natura elusivadelle operazioni societarie realizzate in totale autonomia negli anni2005 e 2006 dalla controparte; ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cuiall’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830– 01 ; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629833 - 01); sottoaltro profilo, deve ritenersi inammissibile la censura relativa allaviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al preteso travisamento delle prove acquisite al giudizio, atteso che le prospettazioni degli odierniricorrenti principali , lungi dall’evidenziare l’impossibilità logica di attribuire, all’interpretazione degli elementi di prova richiamati in ricorso,il significato fatto proprio dai giudici di merito, si risolvono in unasostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sui punti controversi, sulla base, ancora una volta, di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità , vieppiù in contrastocon i limiti posti alla deduzione del vizio di travisamento della prova in sede di legittimità, per come da ultimo rimarcato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. Sez. U, Sentenzan. 5792 del 05/03/2024 ); conl’unico motivo del ricorso incidentale proposto, il Petrilli censura lasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218,1223 e 1227 c.c., anche in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteposto a carico del Petrilli, al fine di conseguire l'invocato risarcimento del danno, l’onere di comprovare che, laddove avesse avutoconsapevolezza delle conseguenze negative cui sarebbe andato incontroseguendo il parere fornitogli dai suoi consulenti, non avrebbe proceduto alla riorganizzazione del gruppo societario, spettando piuttostoal professionista il compito di prospettare al cliente le possibili Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri alternativerilevanti al fine di decidere autonomamente sulla strada da percorrere; da questo punto di vista, i giudici del merito avrebbero arbitrariamenteescluso che le finalità del Petrilli fossero quelle, non già dieludere le pretese del fisco, bensì di realizzare il miglior trattamento fiscale del proprio gruppo societario nel rispetto della legge, con il conseguente diritto dello stesso di ottenere il risarcimento del danno direttamenteprovocatogli dall’attestato inadempimento professionale dellecontroparti; ilmotivo è inammissibile ; lacorte territoriale ha espressamente rilevato come il Petrilli avesse a suo tempo contestato “il concorso di colpa ex articolo 1227 c.c. accertato dal tribunale sulla base della consapevolezza che il Petrilli aveva, o perlomeno avrebbe dovuto avere, in ragione del suo ruolo imprenditoriale,del fine elusivo dell'operazione di messa in liquidazione dellasocietà lussemburghese, motivazione in relazione alla quale non vienesvolta alcuna specifica censura” ; datale premessa deriva che, una volta che la corte d’appello ha ricondotto, l’esclusione che la volontà del Petrilli non fosse quella di eludereil fisco, alla mancata proposizione di alcuna specifica censura avverso la motivazione dettata dal giudice di primo grado circa la consapevolezza che il Petrilli aveva (o, perlomeno, avrebbe dovuto avere in ragione del suo ruolo imprenditoriale) dei suoi fini elusivi , l’odiernoricorrente incidentale, al fine di contrastare tale affermazione del giudice d’appello, avrebbe dovuto comprovare , a contrario , l’avvenuta tempestiva contestazione, dinanzi alla corte d’appello, di tale affermazione del tribunale (così negando la condivisione delle finalitàelusive prospettate dai suoi commercialisti) ; la mancata allegazione della documentazione processuale destinata a sostanziare la fondatezza di tale (eventuale) errore del Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 13333/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice d’appello, mentre, da un lato, integra l’evidente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (nella parte in cui impone l’allegazione della documentazione concernente i fatti su cui l’impugnazione è fondata), dall’altro, rende del tutto priva di rilevanza l’intera argomentazione dipanata nel ricorso incidentale vòlta ad attribuire un ruolo determinante, ai fini della produzione del danno, all’inadempimento dellecontroparti e alla pretesa inconsapevolezza del Petrilli di dar corso aun’operazione elusiva sul piano fiscale ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità, tantodel ricorso principale, quanto del ricorso incidentale; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titol
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