CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che, mediante l'unico motivo di ricorso, l'imputato contesta il trattamento sanzionatorio irrogatogli al di sopra del minimo edittale rispetto agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e lamenta che le circostanze attenuanti non sono state ritenute prevalenti nel giudizio di bilanciamento rispetto alle aggravanti; Ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142); Ritenuta dunque l'inammissibilità del ricorso poiché la Corte territoriale ha fornito un'ampia e specifica motivazione, in primis, nel confermare, a fronte delle analoghe deduzioni formulate dal ricorrente con l'atto di appello, il trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di primo grado argomentando compiutamente sia in ordine alla notevole gravità del reato che alla considerevole capacità a delinquere dell'imputato attestata dal casellario giudiziale per il compimento di tre furti (pag. 3); Ritenuta congrua la motivazione anche in ordine al bilanciamento operato tra le circostanze, stante la evidenziata "benevolenza" per il comportamento processuale collaborativo per la quale sono state concesse le attenuanti generiche, ostativa alla prevalenza delle stesse, secondo il logico vaglio della sentenza denunciata, in virtù del contesto probatorio univoco e dei precedenti penali dell'imputato (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co