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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 20645/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17196/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indirizzo pec indicato in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SEBASTIANOe [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 695/2021 depositata il 19/04/2021.

R.G. 17196/2021 Cron.

Rep.

C.C. 24/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

RINVIO A [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con ricorso del 16 novembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare alla restituzione delle somme asseritamente da lui versate e non dovute per maggiorazione del canone di locazione, poiché in eccedenza rispetto a quanto pattuito con l’originario contratto e in contrasto con norme imperative di legge; che si costituirono in giudizio i due convenuti, contestando il fatto che i successivi contratti potessero considerarsi imposti e aggiungendo che tra le parti era intervenuta una novazione consensuale del contratto del 1° giugno 2005; essi rilevarono, poi, che non vi era stato alcun pagamento in eccedenza, perché i contratti del 2009 e del 2017 avevano tenuto conto della svalutazione maturata nel quinquennio; che il Tribunale rigettò tutte le domande e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19 aprile 2021, ha rigettato l’appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi; che resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico controricorso; che le parti hanno depositato memorie.

Considerato che il ricorrente ha depositato, in data 12 aprile 2024, un’istanza con la quale ha chiesto che la decisione del presente ricorso sia rinviata, allo scopo di consentire la riunione con il ricorso r.g. n. 24808 del 2022, promosso contro una diversa pronuncia ma avente ad oggetto la medesima vicenda; che l’istanza appare meritevole di accoglimento, data l’opportunità di una trattazione unitaria.

P.Q.M.

La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione congiunta con l’altro ricorso suindicato.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17196/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indirizzo pec indicato in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SEBASTIANOe [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 695/2021 depositata il 19/04/2021. R.G. 17196/2021 Cron. Rep. C.C. 24/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. RINVIO A [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con ricorso del 16 novembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare alla restituzione delle somme asseritamente da lui versate e non dovute per maggiorazione del canone di locazione, poiché in eccedenza rispetto a quanto pattuito con l’originario contratto e in contrasto con norme imperative di legge; che si costituirono in giudizio i due convenuti, contestando il fatto che i successivi contratti potessero considerarsi imposti e aggiungendo che tra le parti era intervenuta una novazione consensuale del contratto del 1° giugno 2005; essi rilevarono, poi, che non vi era stato alcun pagamento in eccedenza, perché i contratti del 2009 e del 2017 avevano tenuto conto della svalutazione maturata nel quinquennio; che il Tribunale rigettò tutte le domande e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19 aprile 2021, ha rigettato l’appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi; che resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico controricorso; che le parti hanno depositato memorie. Considerato che il ricorrente ha depositato, in data 12 aprile 2024, un’istanza con la quale ha chiesto che la decisione del presente ricorso sia rinviata, allo scopo di consentire la riunione con il ricorso r.g. n. 24808 del 2022, promosso contro una diversa pronuncia ma avente ad oggetto la medesima vicenda; che l’istanza appare meritevole di accoglimento, data l’opportunità di una trattazione unitaria. P.Q.M. La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione congiunta con l’altro ricorso suindicato. Così deciso in Ro
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