CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2025
Cassazione n. 28800/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13 novembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma sexies del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge processuale penale, nella specie degli artt. 125 e 546 lett. e) c.p.p., mancanza assoluta di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, travisamento delle risultanze probatorie e violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria datata 21 giugno 2025. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo di ricorso si sostanzia in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dai giudici di merito, proponendo critiche generiche e palesemente infondate alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale. In particolare, le doglianze relative alla presunta genericità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità di esecuzione dell'accertamento etilometrico sono manifestamente infondate, trattandosi di contestazioni che attengono al merito della valutazione delle prove, precluse al sindacato di legittimità. La Corte d'Appello ha congruamente motivato il proprio convincimento, valorizzando elementi convergenti ed univoci: la diretta percezione del sinistro da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, l'identificazione del conducente, la presenza di evidenti sintomi di ebbrezza alcolica e gli esiti positivi dell'accertamento etilometrico, correttamente eseguito presso il Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Policoro. Quanto alle contestazioni sui tempi di esecuzione dell'etilometro, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che lo sfasamento orario di un'ora (dovuto alla rilevazione automatica dell'orario europeo da parte dell'apparecchiatura) non inficia la validità dell'accertamento, essendo l'esame stato effettivamente eseguito alle ore 21:42, a distanza di circa un'ora e quaranta minuti dal sinistro. Tale lasso temporale, è stato correttamente ritenuto insufficiente a privare l'accertamento di valenza dimostrativa, tanto più che gli esiti sono corroborati dalla sintomatologia clinica riscontrata e dalle modalità dell'incidente. Il ricorso si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, finalizzata ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già compiutamente vagliati dai giudici di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]