CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44495/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE.cdato—avvisCrat~-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Trieste applicava all'imputato la pena richiesta ex art. 444, cod. proc. pen., relativamente ai reati ascrittigli nell'imputazione (art. 73, commi 1, T. U stup. - capo A -, e 73, quinto comma, T.U. stup. -capi B, C e D -) 2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, sulla errata qualificazione giuridica del fatto; il fatto sub A dell'imputazione evidentemente doveva essere qualificato nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. 3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore. Si tratta di una valutazione di merito, del resto si discute sempre di gr. 20,98 kg di cocaina e di gr. 11 di eroina, non di una quantità estremamente minima. , Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]