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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 51690/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri in data 06/12/2016 dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. confermando nel resto la sentenza impugnata, on la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo otto motivi di ricorso inerenti vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al reato ascritto.

3. Il ricorso veniva proposto mediante allegato atto nominato "nomina difensore di fiducia per procura speciale", nell'ambito del quale veniva richiamato l'art. 122 cod. proc. pen. con nomina del difensore " al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti che per legge mi spettano", con conferimento del mandato per: "chiedere in mia vece qualsiasi tipo di giudizio (abbreviato, immediato direttissimo ecc), nonché l'applicazione della pena per richiesta, )4t,/ costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale.

Redigere e presentare, in mia vece, tutte le domande, di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione per qualsiasi causa, o di trasformazione di misure coercitive, nonché d'incidente probatorio e quella di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 e 315 c.p.p..

Proporre ogni tipo di impugnazione ex art. 571 comma 3 c.p.p. (giudizio contumaciale), nonché in relazione all'art. 2 della legge 22/89, in ogni stato e grado del procedimento, compreso quello dell'esecuzione, dinnanzi agli organi di sorveglianza, per la revoca di pene accessorie e misure di sicurezza applicate con sentenza di condanna in mio danno e presentare istanza di riabilitazione", datata 28/12/2016.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato presentato con procura del tutto generica e non specificamente riferita al ricorso per cassazione, risultando omessa una chiara ed in equivoca determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce in relazione alla sentenza di appello impugnata.

In tal senso, appare evidente che l'atto in questione richiami una serie di attività da poter espletare, in assenza di qualsiasi riferimento al giudizio per cassazione ed alla sentenza oggetto di impugnazione.

Inoltre, l'atto in questione non appare specificamente sottoscritto dal ricorrente, attesa la presenza della sottoscrizione del difensore e la mancanza di un'esplicita e chiaramente riferibile sottoscrizione del Diop nel punto allo scopo deputato nel corpo dell'atto, emergendo esclusivamente una lettera illeggibile posta, tra l'altro nella linea relativa al visto per l'autenticazione.

5. L'atto definito di nomina difetta, dunque, di requisiti essenziali e dei presupposti previsti normativamente per la regolare instaurazione del procedimento in sede di legittimità. '4;bk2.- "1"‘• ' toC-71,` (A UL4 QA-t. et 6) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri in data 06/12/2016 dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. confermando nel resto la sentenza impugnata, on la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo otto motivi di ricorso inerenti vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al reato ascritto. 3. Il ricorso veniva proposto mediante allegato atto nominato "nomina difensore di fiducia per procura speciale", nell'ambito del quale veniva richiamato l'art. 122 cod. proc. pen. con nomina del difensore " al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti che per legge mi spettano", con conferimento del mandato per: "chiedere in mia vece qualsiasi tipo di giudizio (abbreviato, immediato direttissimo ecc), nonché l'applicazione della pena per richiesta, )4t,/ costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale. Redigere e presentare, in mia vece, tutte le domande, di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione per qualsiasi causa, o di trasformazione di misure coercitive, nonché d'incidente probatorio e quella di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 e 315 c.p.p.. Proporre ogni tipo di impugnazione ex art. 571 comma 3 c.p.p. (giudizio contumaciale), nonché in relazione all'art. 2 della legge 22/89, in ogni stato e grado del procedimento, compreso quello dell'esecuzione, dinnanzi agli organi di sorveglianza, per la revoca di pene accessorie e misure di sicurezza applicate con sentenza di condanna in mio danno e presentare istanza di riabilitazione", datata 28/12/2016. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato presentato con procura del tutto generica e non specificamente riferita al ricorso per cassazione, risultando omessa una chiara ed in equivoca determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce in relazione alla sentenza di appello impugnata. In tal senso, appare evidente che l'atto in questione richiami una serie di attività da poter espletare, in assenza di qualsiasi riferimento al giudizio per cassazione ed alla sentenza oggetto di impugnazione. Inoltre, l'atto in questione non appare specificamente sottoscritto dal ricorrente, attesa la presenza della sottoscrizione del difensore e la mancanza di un'esplicita e chiaramente riferibile sottoscrizione del Diop nel punto allo scopo deputato nel corpo dell'atto, emergendo esclusivamente una lettera illeggibile posta, tra l'altro nella linea relativa al visto per l'autenticazione. 5. L'atto definito di nomina difetta, dunque, di requisiti essenziali e dei presupposti previsti normativamente per la regolare instaurazione del procedimento in sede di legittimità. '4;bk2.- "1"‘• ' toC-71,` (A UL4 QA-t. et 6) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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