CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15394/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/1992avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, PasqualeSansonetti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;sentito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;sentiti i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2024, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alreato di cui al capo 2) (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico,art. 483 cod. pen.), per essere il reato estinto per prescrizione. La Corte territorialeha confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado, che aveva affermato lapenale responsabilità degli imputati per i reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, contestati ai capi 1) e 3). Per l’effetto, rideterminatala pena in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2), la Cortedi appello ha condannato ciascun imputato alla pena di anni due e mesi quattro direclusione, oltre alle pene accessorie di legge ex art. 216 r.d. 267/1942 per ladurata della pena principale, e ha confermato le statuizioni civili, condannandoinoltre gli imputati – in solido – alla rifusione delle spese di parte civile.Il procedimento trae origine dal fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”,dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 giugno 2019, su istanza diun dipendente. Costituita il 29 giugno 2016, la società ha visto contrapporsi duegruppi familiari, con due blocchi paritari del 50%: [OSCURATO:PERSONA] (1%) e LuigiCassago (49%), da un lato; [OSCURATO:PERSONA] (20%), [OSCURATO:PERSONA] (15%) e MartinaVerga (15%), dall’altro. [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la carica di amministratoreunico sino al 3 febbraio 2018, data della revoca poi confermata in sede civilesocietaria; gli è subentrato [OSCURATO:PERSONA] sino al fallimento.Le sentenze di merito hanno collocato le operazioni contestate, disvuotamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di una nuova compagineriferibile a [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della conflittualità interna fra i due gruppi(sulla conduzione e sul finanziamento dell’attività), che aveva causato laprogressiva paralisi gestionale della società.I giudici di merito hanno ricostruito due principali condotte distrattive:- la cessione - con atto notarile del 22 settembre 2017 in favore della societàEcookingworld s.r.l.s., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] - del ramo d’aziendarelativo all’attività di ristorazione, per euro 115.000,00, maieffettivamente corrisposto, né oggetto di iniziative di recupero(nonostante una quietanza relativa a un primo pagamento medianteassegno circolare di euro 15.000,00, anch’esso di fatto mai incassato);- un bonifico di euro 51.900,00 in data 11 agosto 2017 dai conti della Breads.r.l. in favore della medesima [OSCURATO:SOCIETA]., privo di causale.La sentenza di primo grado ha attribuito rilievo, tra l’altro, alla relazione delCuratore fallimentare, alla documentazione (contabile e bancaria) acquisita, alledeposizioni di numerosi testi e all’esame degli imputati.La Corte di appello, come detto, dichiarata la prescrizione del reato di falso,ha confermato la responsabilità penale per le residue condotte di bancarotta,ritenendo che i pagamenti invocati dalla difesa non fossero riconducibili, per comedocumentati, a debiti della fallita e ingiustificato il detto bonifico, rigettando ledoglianze di rinnovazione istruttoria e confermando le statuizioni civili.2. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi, oltre alle conclusionifinali che includono, in via gradata, richieste di annullamento o riqualificazione euna richiesta di correzione della motivazione sul punto delle pene accessorie.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello inrelazione al diniego di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e al rigetto delladoglianza proposta contro l’ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2024 con cuiera stata revocata l’ammissione di alcuni testimoni della difesa.La difesa insiste nella richiesta di assunzione delle deposizioni dei testi residuidi cui alla lista ex art. 468 cod. proc. pen.; assume che la Corte di appello abbiarigettato le doglianze con motivazione incongrua, rilevando, da un lato, fosseimprobabile che i detti testi potessero “ribaltare il vuoto probatorio” e, dall’altro,la carenza di puntuali indicazioni sulle circostanze oggetto della prova richiesta.Parte ricorrente richiama, sul punto, la motivazione del Tribunale, che,all’udienza del 27 febbraio 2024, avrebbe revocato l’ammissione dei residuitestimoni ritenendoli “superflui”, sul rilievo che, ove non fosse stata controversala lettura dei documenti bancari relativi ai pagamenti, l’escussione dei rimanentitesti sarebbe stata inutile, poiché essi si sarebbero limitati a confermarli.La difesa insiste sulla decisività delle testimonianze revocate e chieste inrinnovazione, precisando che si tratterebbe di fornitori, o comunque creditori dellafallita, in grado di riferire se i pagamenti delle loro spettanze fossero stati effettuatinon dalla [OSCURATO:SOCIETA]., bensì da [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero daproverebbero il sostanziale pagamento del corrispettivo della cessione e, dunque,l’insussistenza della distrazione contestata al capo 1).2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti evidenziano come la Corte di appelloabbia confermato l’addebito di distrazione fondato sull’asserito mancatopagamento del prezzo di cessione dell’azienda senza confrontarsi realmente con ilnucleo della tesi difensiva, secondo cui quel prezzo era stato in concretosoddisfatto, almeno in via compensativa, mediante i pagamenti eseguiti dagliimputati e dalle società collegate in favore dei creditori di [OSCURATO:SOCIETA]. La doglianzainsiste, quindi, sulla carenza o mera apparenza della motivazione di secondogrado, perché la sentenza si limiterebbe a ribadire, richiamando per relationem lasentenza di primo grado, che la compensazione non era stata documentalmentedimostrata, senza rispondere in modo effettivo ai rilievi dell’appello sulladocumentazione bancaria, sulle deposizioni testimoniali e sul significato deipagamenti già emersi in istruttoria.Sotto altro profilo, la censura sostiene che anche la motivazione delTribunale, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, sarebbemanifestamente illogica: da un lato, perché ha ritenuto i pagamenti dellacessionaria riferibili a obbligazioni non integralmente dimostrate come debiti dellafallita; dall’altro, perché, quanto ai pagamenti di [OSCURATO:PERSONA] in favore deicreditori della fallita, questi erano anteriori rispetto alla cessione e dovevanoritenersi effettuati in funzione di una ricapitalizzazione, senza spiegare perché ciòimpedisse di considerarli ai fini della compensazione del prezzo.In sintesi, il ricorso afferma che i giudici di merito hanno escluso laremunerazione della cessione con argomenti apodittici, nonostante la difesaavesse ricostruito pagamenti ai creditori di [OSCURATO:SOCIETA]. per importi molto rilevanti– almeno euro 107.299,74, e fino a euro 125.473,70 secondo ulteriori risultanzecontabili – a fronte di un prezzo pattuito di euro 115.000,00; ne deriva, secondola censura, che l’affermazione del mancato pagamento del corrispettivo e, quindi,della distrazione, poggerebbe su una motivazione insufficiente e illogica.2.3. Con la terza censura si deduce che la Corte di appello abbia confermatoin modo solo adesivo l’affermazione degli “indici di fraudolenza” dell’operazione dicessione dell’azienda, limitandosi a recepire il ragionamento del Tribunale, cheaveva ritenuto la cessione in evidente contrasto con ogni logica economica e quindipregiudizievole per la società e per i creditori. Secondo il ricorso, però, i giudici dimerito avrebbero semplificato indebitamente l’accertamento, facendosostanzialmente discendere la fraudolenza dalla sola mancanza di un realesinallagma, senza svolgere quella verifica concreta e non astratta che lagiurisprudenza di legittimità richiede in tema di bancarotta distrattiva.Non sarebbe stata compiuta alcuna effettiva indagine sugli specifici indicirivelatori della fraudolenza dell’operazione: cioè sulla concreta messa in pericolodell’integrità del patrimonio sociale, sul contesto economico dell’impresa, sulleeventuali cointeressenze e soprattutto sulla distanza della scelta rispetto aqualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale. In questa prospettiva, il ricorsocensura l’approccio astratto dei giudici di merito e afferma che sia rimasta del tuttopretermessa la necessaria prognosi postuma sulla reale offensività dell’operazione.In sintesi, il motivo assume che la mera cessione dell’azienda non possa, diper sé, integrare distrazione, occorrendo dimostrare che essa sia avvenuta a frontedi un corrispettivo inadeguato, non versato, oppure soddisfatto mediante debitiartificiosamente costruiti, e comunque che abbia determinato, senza utilità per lafallita, un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori. Da quil’assunto difensivo secondo cui la motivazione impugnata sarebbe carente eillogica, anche perché non spiega per quali ragioni, nel concreto contesto dellavicenda, l’operazione dovesse ritenersi del tutto aliena all’interesse dell’impresa,anziché una scelta gestoria discutibile ma non per ciò solo fraudolenta.2.4. La quarta censura investe l’elemento soggettivo del reato e deduce chela Corte di appello non abbia in realtà affrontato il tema del dolo, omettendo ilnecessario giudizio prognostico ex ante sulla ragionevolezza dell’operazione dicessione dell’azienda. Il ricorso osserva che il Tribunale aveva desunto il doloessenzialmente dalla collocazione della condotta in una fase di tensione societariae di esposizione debitoria, dal trasferimento dell’intera azienda e dalla previsionesolo cartolare del corrispettivo, rimasto asseritamente non pagato; ma, secondola difesa, si tratta di elementi non sufficienti, di per sé, a dimostrare la volontàdistrattiva.La doglianza sostiene, in particolare, che i giudici di merito abbiano finito persovrapporre il tema del dolo a quello degli “indici di fraudolenza” già valorizzatiper affermare il fatto tipico, senza svolgere l’ulteriore verifica richiesta dallagiurisprudenza: quella diretta ad accertare se l’operazione fosse, al momento incui venne compiuta, manifestamente irragionevole e incompatibile con l’interessedell’impresa. In questa prospettiva, il ricorso insiste sul fatto che né la meracessione dell’azienda, né il solo mancato pagamento del prezzo possono valereautomaticamente come prova del dolo, perché altrimenti ogni inadempimentocivilistico verrebbe trasformato in fatto penalmente rilevante.In sintesi, la motivazione impugnata sarebbe carente e illogica perché nonspiegherebbe per quale ragione, nel concreto contesto della vicenda, dovesseritenersi anomala e distrattiva – anche sul piano soggettivo – la scelta di pagaredirettamente i fornitori strategici e di trasferire l’azienda a una nuova compagine,anziché considerarla una soluzione gestoria, magari opinabile, ma non per ciò solosintomatica di dolo. Da qui l’assunto conclusivo secondo cui il dolo di distrazionesarebbe stato affermato in assenza di un reale accertamento sulla irragionevolezzadella condotta e, quindi, con erronea applicazione della norma incriminatrice.2.5. Con la quinta censura si deduce che la Corte di appello abbia omesso dimotivare sul capo d’imputazione 3), benché oggetto di specifico gravame. Siaggiunge che non potrebbe neppure farsi ricorso alla figura della motivazioneimplicita o al rinvio assorbente, poiché ciò presuppone comunque che la questionesia entrata nel perimetro decisionale della Corte territoriale, mentre, nel caso dispecie, difetterebbe qualsiasi effettiva considerazione del motivo, con laconseguenza che un’eventuale integrazione interpretativa da parte del giudice dilegittimità finirebbe per sostituire indebitamente una motivazione inesistente.In via subordinata, il motivo osserva che, anche a voler ritenereimplicitamente richiamata la motivazione di primo grado, essa resterebbecomunque insanabilmente contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie,poiché il Tribunale aveva escluso che il dehors fosse compreso nel perimetro dellacessione d’azienda, mentre – secondo l’appello – le dichiarazioni del curatore, deltestimone [OSCURATO:PERSONA] e del consulente Iovene deponevano tutte nel sensodella plausibile inclusione di quel cespite nel compendio trasferito.In sintesi, il quinto motivo denuncia, in via principale, una motivazione deltutto mancante e, in subordine, una motivazione comunque illogica econtraddittoria in ordine al capo 3).2.6. Con il sesto motivo, subordinato al rigetto dei precedenti, si censura iltrattamento sanzionatorio, deducendo violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio dimotivazione in punto di dosimetria della pena.Nel sostanziale silenzio del Tribunale, la Corte di appello avrebbe giustificatola pena base di anni tre e mesi sei di reclusione valorizzando solo l’entità delladistrazione, incidente sull’unico asset di [OSCURATO:SOCIETA]., e l’asserita programmazionecriminosa finalizzata all’estromissione dei soci in dissidio con gli imputati.Non sarebbero state considerate plurime circostanze di segno contrario,emerse dall’istruttoria, idonee a orientare verso una pena più contenuta, come ipagamenti eseguiti dagli imputati a soddisfazione dei debiti sociali: condotta che,unitamente al versamento di oltre 200.000 euro, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], nella fasedi paralisi societaria, deporrebbe non per un atteggiamento predatorio, ma per laloro buona fede. Tanto che, come ragionevole conseguenza di ciò, si sarebberiscontrata, secondo i ricorrenti, la sostanziale assenza di fornitori insinuati alpassivo. Tali dati, incompatibili con la lettura marcatamente negativa da parte deigiudici di merito, sarebbero stati completamente trascurati nella motivazione.In sintesi, la difesa assume che la pena sia stata determinata senza un realebilanciamento degli elementi rilevanti ex art. 133 cod. pen., sulla base di unamotivazione carente e contraddittoria, tanto che la stessa menzione in motivazionedella concessione dei doppi benefici sembrerebbe confermare la necessità di unavalutazione sanzionatoria meno severa.2.7. Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano il capo civile della sentenza,deducendo violazione dell’art. 185 cod. pen. e dell’art. 74 cod. proc. pen., anchealla luce dei principi civilistici in tema di danno diretto del socio, nella parte in cuii giudici di merito hanno riconosciuto ai soci di parte “[OSCURATO:PERSONA]” un danno direttorisarcibile. Secondo il ricorso, il pregiudizio valorizzato dalla Corte di appello – purprospettato anche come conseguenza della loro estromissione dalla vita societariae dalla possibilità di controllo sull’operazione – si risolverebbe, in realtà, nellaperdita di redditività e nel diminuito valore della partecipazione, e dunque in undanno solo riflesso rispetto a quello arrecato al patrimonio sociale, azionabile,semmai, dalla sola società. La doglianza richiama la giurisprudenza civile suldiscrimine tra danno diretto del socio e danno meramente derivato, deducendoaltresì il rischio di una duplicazione risarcitoria per il medesimo pregiudizio.3. Nelle conclusioni, il ricorso chiede l’annullamento senza rinvio dellasentenza con assoluzione degli imputati perché i fatti non sussistono; in viasubordinata, l’annullamento con rinvio; in ulteriore subordine, l’annullamentosenza rinvio previa riqualificazione del fatto nella bancarotta semplice di cui all’art.216, comma 3, legge fall., con pena al minimo, attenuanti generiche e doppibenefici; in ogni caso, l’annullamento senza rinvio della condanna ai fini civili; e,da ultimo, la correzione della motivazione quanto alla durata delle pene accessorie,da ritenersi pari ad anni due e mesi quattro (come indicato in dispositivo) e nonad anni due e mesi sei (come da motivazione).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile.2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 603 cod. proc.pen. per avere la Corte territoriale confermato l’ordinanza con la quale il Tribunaleaveva revocato l’ammissione di nove testimoni della difesa, affermandone lasuperfluità, e per avere successivamente rigettato la richiesta di rinnovarel’istruttoria in appello.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la rinnovazionedell’istruzione costituisca rimedio residuale, attivabile solo quando il giudiced’appello ritenga di non essere in grado di decidere “allo stato degli atti” (art. 603,comma 1, cod. proc. pen.), ovvero quando le prove sopravvenute risultinoindispensabili (comma 2) o, d’ufficio, in caso di assoluta necessità (comma 3).La parte che chiede l’assunzione di nuovi testimoni deve indicarnepuntualmente l’oggetto e la decisività, che ben può essere esclusa, ancheimplicitamente, dal giudice d’appello, che ritenga di avere elementi sufficienti adaffermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010,Rv. 247872-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013,dep. 2014, Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020,dep. 2021, Rv. 280589-01). Corollario di quanto precede è che ogni doglianzasollevata, al riguardo, in sede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi– come richiede chiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – laindispensabilità della prova richiesta ai fini della decisione, specificando per qualeragione il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere di non essere «in grado didecidere allo stato degli atti» o reputare, ancor più radicalmente, che la stessa sia«assolutamente necessaria» e, dunque, potenzialmente decisiva al fine disovvertire il compendio istruttorio già formatosi (in tema di sollecito all'eserciziodei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., si veda ancoraSez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01).In un analogo precedente specifico (Sez. 5, n. 3518 del 28/9/2018, dep.2019, non massimata), questa Corte ha ritenuto che «non può, in definitiva,intendersi sufficiente una vaga allegazione secondo cui alcune risorse sarebberostate assorbite da costi gestionali non documentati, ovvero […] impiegategenericamente per il soddisfacimento di creditori non determinati ed in misuraparimenti non dettagliata».Nella specie, con motivazione congrua, la Corte territoriale ha evidenziatonon solo che, “a fronte di un nulla di fatto derivato dall’audizione di ben novetestimoni” fosse “davvero improbabile che gli unici testi in grado di ribaltare talevuoto probatorio fossero proprio quelli esclusi in seconda battuta dal tribunale,proprio in quanto ritenuti ormai superflui” per le “evidenze di segno contrarioormai acquisite in giudizio”, ma soprattutto che, “ove ciò fosse stato vero,certamente la difesa avrebbe nell’atto d’appello effettuato una ben più precisa edapprofondita indicazione delle circostanze specifiche (natura dei crediti e cifre,indicazioni sull’avvenuto pagamento) note a ciascun singolo teste […], anzichélimitarsi ad una generica asserzione di rilevanza delle deposizioni”.Al riguardo, parte ricorrente non censura specificamente tale passaggio (adesempio, chiarendo se e come le sue deduzioni fossero specifiche e dimostrasserol’errore in cui era incorsa la Corte territoriale), limitandosi a rinnovare – anche inquesta sede – una difesa aspecifica, come tale inammissibile poiché non decisiva.3. I motivi dal secondo al quinto, con cui si contesta la sussistenza di tuttigli elementi della bancarotta fraudolenta distrattiva, sono infondati, sebbenepresentino diversi profili di inammissibilità, in ragione della aspecificità dellededuzioni difensive, volte, per lo più, ad una rivalutazione del materiale istruttorio.3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersiconfigurato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in presenza diqualsivoglia atto dispositivo che determini un depauperamento dell'attivo socialein assenza di una controprestazione o di un nesso di strumentalità con l'oggettosociale, indipendentemente dalle modalità formali utilizzate (Sez. 5, n. 36850 del06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106-01, sul fitto dell'intero asset della fallita, inprossimità del fallimento, in favore di cessionario che, il giorno successivo,presentava istanza di auto fallimento, ponendosi nell'impossibilità di adempiere).Persino la dismissione di beni obsoleti o la rottamazione di giacenze dimagazzino senza controprestazione e senza un'adeguata prova di un valore pari azero integrano il delitto, atteso che anche beni di consistenza esigua partecipanoalla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 31680 del 13/08/2021, Montorsi, Rv. 281768-01 e Sez. 5, n. 8921 del 16/03/2022, Perego, Rv. 283124-01).Ancor più similmente al caso di specie, è stato ritenuto sussistente il reatoin esame nel caso di sottrazione alla società fallita di un ramo d'azienda a unprezzo incongruo (Sez. 5, n. 19973 del 20/05/2024, Cepparo, Rv. 286491-01),così come nel caso di prelievo di somme facenti parte del patrimonio sociale (Sez.5, n. 33063 del 23/08/2024, Romandini, Rv. 286803-01) ovvero l'auto-lavoro formale (Sez. 5, n. 19402 del 23/05/2025, Tacchella, Rv. 288132-01).Come noto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti didistrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbiacagionato il detto depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse adimpieghi estranei alla sua attività, ove pure la condotta sia realizzata in un periododi molto anteriore al fallimento, quando l'impresa non versava in condizioni diinsolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01).Oltre alla constatazione dell’atto di depauperamento, il giudice deveverificare l’idoneità della condotta a porre a concreto rischio la garanziapatrimoniale dei creditori sino a ridosso della dichiarazione di fallimento, alla lucedi concreti “indici di fraudolenza”: sicché, ai fini della prova del reato, il giudice,oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualitàdel distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia se il suo reale valore siaconcretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01).Il pericolo concreto insorto conseguente all'atto di depauperamento devepermanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare.(Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562-01): laddove è irrilevanteche esso sia, poi, in tutto o in parte eluso dalle vicende recuperatorie successiveal fallimento, ciò che rappresenta un posterius equiparabile alla restituzione dellarefurtiva dopo la consumazione del furto (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020,Biondini, Rv. 278951-01; in tal senso pure Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021,Canciani, Rv. 280496-01, secondo cui il recupero del bene a seguito delprospettato esercizio dell'azione revocatoria rappresenta un post factumirrilevante, anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune dellariparazione del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.).Correlativamente, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, ènecessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità dellacondotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanziapatrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessicreditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), inciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il finespecifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, adesempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente chel'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizionedi prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto(nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento dellaconsumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenzadell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del26/09/2011, Pisani, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv.269562-01, in motivazione).In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fattodistrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti "indici di fraudolenza", qualè la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passivitàrispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a darcorpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integritàdel patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e,dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà dellacondotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella,Rv. 270763-01).In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l’intento specifico dinuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501-01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610-01; Sez.5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, Bonofiglio, Rv. 271920-01), bensì l’oggettivoe consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale.E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sonocensurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune damanifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv.251714-01).3.2. Alla luce di tanto, è infondato il secondo motivo, con cui i ricorrenticontestano la ricostruzione dei giudici di merito, assumendo che il corrispettivodella cessione d’azienda, pari a euro 115.000,00, sarebbe stato corrispostomediante il soddisfacimento di debiti della fallita da parte della cessionaria,[OSCURATO:SOCIETA]., della subcessionaria, [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA], coneffetto solutorio ex art. 1180 cod. civ., da compensare con il prezzo.Secondo i giudici di merito, infatti, molti pagamenti non erano provati comeriferibili a debiti della fallita, risultando relativi a obbligazioni della stessaEcookingworld s.r.l.s. e di [OSCURATO:SOCIETA]., ivi incluse quelle relative ai dipendenti dellafallita trasferiti alla prima cessionaria. Inoltre, i pagamenti di Ecookingworlds.r.l.s., anche prendendo per buona l’intera prospettazione difensiva, eranocomunque troppo bassi rispetto al prezzo di cessione, non idonei a ripianare ildovuto per il trasferimento dell’intera azienda. Quanto ai versamenti di FaustoCassago, l’anteriorità rispetto alla cessione e, per alcune somme, la natura diricapitalizzazione o versamenti in conto capitale, rendeva impossibile collegarli alcorrispettivo della vendita.Secondo il giudice d’appello, “è proprio sulla scorta della documentazioneprodotta dal consulente della difesa che il Tribunale, con una minuziosa disaminadelle allegazioni poste a disposizione, ha potuto escludere che le somme da esseevidenziate fossero riconducibili a debiti della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. pagati daEcookingworld, dalla seconda cessionaria Earth o da [OSCURATO:PERSONA] stesso, eeventualmente riconducibili idealmente – ma, si ripete mai formalmente, inassenza di comprovate compensazioni – ad un pagamento in fatto dellacontropartita della cessione”.Non può, allora, attribuirsi rilevanza, ai fini dell’esclusione del reato, allasupposta “compensazione” con debiti sociali. La cessione era accompagnata da uncorrispettivo pecuniario individuato nel contratto, non dalla promessa diadempiere ai debiti della cedente, e il pattuito corrispettivo non fu mai versato.Né viene dedotto il concordato mutamento della prestazione da ricevere daparte della fallita (pagamento dei suoi debiti, in luogo del versamento delcorrispettivo pattuito).Peraltro, come già evidenziato nel rigettare il primo motivo, la difesa non hamai chiaramente dedotto “natura dei crediti e cifre” versate a estinzione dei debitidella fallita, limitandosi ad allegare genericamente tale dato.Ciò senza considerare che, come gli stessi imputati evidenziano nel ricorso ecome accertato sin dalla sentenza di primo grado, i debiti della fallita sarebberostati onorati solo in minima parte dalla cessionaria. Si tratterebbe, infatti,comunque di un ammontare che, “anche qualora esteso alla intera deduzionedifensiva che lo quantifica in euro 49.647,16, sarebbe in ogni caso più chedimidiato rispetto al corrispettivo della vendita”, non valendo, pertanto, “aremunerare il trasferimento dell’intera azienda della fallita e a riparare ladistrazione”, essendo piuttosto correlati “alla selettiva esigenza della cessionariastessa di proseguire determinati rapporti commerciali con taluni dei fornitori di cuiin precedenza si era avvalsa [OSCURATO:SOCIETA].” (così la sentenza di primo grado, a pagina22).La fallita, dunque, restava, a tutto concedere, creditrice della residua sommapattuita; anche perché i pagamenti dedotti come effettuati da soggetti diversi dallacessionaria, e dunque da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non si vede comeavrebbero potuto estinguere il controcredito vantato verso la stessa Ecookingworlds.r.l.s. dalla fallita.Infine, eventuali pagamenti fatti da soggetti riconducibili agli imputati nonrisultavano neppure esattamente quantificati: il mero richiamo alla consulenzatecnica di parte è, dunque, generico e inidoneo a palesare un difetto dimotivazione, non essendo fondato su dati oggettivi che si assumono pretermessie decisivi e, come tali, integranti travisamento per omissione.3.3. La contestazione della sussistenza di “indici di fraudolenza” e dellaassenza di sinallagma, di cui al terzo motivo, con cui in estrema sintesi si reputaapodittica la qualificazione di fraudolenza dell’operazione e si lamenta che i giudicidi merito abbiano trascurato il contesto conflittuale esistente tra i soci, nonché leiniziative tese al salvataggio dell’attività, è anch’essa infondata.La Corte di appello, nel confermare le valutazioni del primo giudice, haevidenziato plurimi elementi sintomatici della fraudolenza: l’alienazione dell’unicocompendio aziendale in palese conflitto di interessi, in quanto a favore di unasocietà riconducibile a uno degli imputati, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]. “erasaldamente in mano a [OSCURATO:PERSONA]”, che, oltre ad essere socio e figlio di altrosocio ed amministratore della fallita ([OSCURATO:PERSONA]), era munito di procura peroperare in suo nome; l’assenza di qualsiasi azione per il recupero del corrispettivopattuito; la contestuale esistenza di ingenti debiti già maturati al momento dellacessione e rimasti a carico della fallita; il trasferimento immediato di personale eLa sentenza d’appello rimarca, inoltre, che “gli accertamenti della curatela”avevano “permesso di affermare che alla fine del 2017, in realtà, la situazionepatrimoniale della società fosse gravata da debiti per € 588.269”, mentre “all’esitodella procedura fallimentare la massa dei debiti ammessi si rivelò pari ad €422.644,96” e “tutte le voci del passivo fallimentare nel 2019, verso dipendenti efornitori, risultarono antecedenti alla cessione di azienda, peraltro resa possibilesolo grazie alla (illegittima) esclusione dei tre soci “[OSCURATO:PERSONA]”, deliberata a maggio2017 in assenza degli stessi e poi dichiarata nulla dal Tribunale Sez. Impresa”;sicché sarebbe palese – sempre per i giudici di merito – il “conseguente conflittodi interessi patente fra gli imputati e la società”, avendo essi agito a proprioesclusivo vantaggio per il tramite della detta [OSCURATO:SOCIETA]Come anzidetto, la giurisprudenza di legittimità considera l’operazione dicessione dell’azienda senza corrispettivo, o con corrispettivo meramente cartolare,come tipico indice di distrazione, anche quando la continuità aziendale siaproseguita nella newco, a maggior ragione in situazione di conflitto di interessi e,per giunta, di conflitto con parte dei soci: elemento questo addotto da partericorrente come “salvifico”, ma che, a ben vedere, rende ancor più macroscopical’acclarata (dai giudici di merito) situazione di conflitto di interessi.3.4. Quanto detto dà conto dell’infondatezza anche della doglianzasull’elemento soggettivo e sull’asserita ragionevolezza ex ante dell’operazione,contestata con il quarto motivo, con cui la difesa nega, in definitiva, la sussistenzadel dolo di distrazione, sostenendosi che gli imputati agirono per salvare l’attivitàimprenditoriale e onorare i debiti coi terzi.Come detto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dologenerico: è sufficiente la consapevole volontà di realizzare un atto che sottragga ibeni dal patrimonio sociale, con pregiudizio, anche potenziale, purché concretonella sua pericolosità, per i creditori. Per la sua integrazione non è necessario chel’agente persegua finalità di profitto personale (che pure, nella specie, risultanocongruamente motivate), né che abbia consapevolezza dello stato d’insolvenza,bastando quella di porre in essere una condotta idonea a mettere in pericolo lagaranzia patrimoniale dei creditori.La difesa non può, in definitiva, trasformare tale condotta in meroinadempimento civilistico richiamando presunti vantaggi per i soci: in mancanzadi corrispettività, la cessione appare priva di giustificazione e rivela l’intento disottrarre l’asset all’aggressione dei creditori, quand’anche per consentire laprosecuzione, sotto altra forma, dell’attività d’impresa.In aderenza alle pronunce sopra citate, secondo cui il dolo si desumedall’insieme degli indici di fraudolenza riscontrati nella specie, quali il mancatoincasso del prezzo, l’assenza di un corrispettivo reale per la fallita, la destinazionedell’asset a una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e la grave situazione debitorianel cui ambito l’operazione fu compiuta, non si richiede un autonomo giudizioprognostico di convenienza, che, per giunta, i ricorrenti neppure spiegano in cosaconsistesse.Né la Corte di appello ha descritto una mera cessione o un meroinadempimento civilistico, avendo valorizzato il contesto di volutodepauperamento per le dette ragioni.La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, conforme ai principi didiritto anche in relazione all’elemento soggettivo del delitto contestato.3.5. Inammissibile, per genericità, è la censura relativa al capo 3,concernente il bonifico di euro 51.900,00, oggetto del quinto motivo di ricorso.I ricorrenti lamentano l’omessa motivazione della sentenza d’appello,sostenendo che tale importo costituisse il rimborso di costi anticipati dallacessionaria per la realizzazione di un dehors che sarebbe rientrato nell’oggettodella cessione d’azienda e, dunque, nel relativo prezzo.Tale assunto non tiene conto della motivazione della sentenza d’appello e diquanto statuito prima ancora – in modo conforme – dal Tribunale e nonadeguatamente contestato con l’appello dagli odierni imputati.Secondo il Tribunale, la cessione d’azienda, per come emergente dal relativocontratto, aveva investito l’avviamento, valutato euro 20.000,00, e i beni e leperaltro non ancora realizzato al momento della cessione.Al riguardo, partendo dalla deposizione del curatore, secondo cui nessuno siera insinuato per ottenere il pagamento del dehors e doveva quindi ritenersi cheil lavoro per la sua realizzazione fosse stato pagato, la difesa degli imputatideduceva, in modo assertivo, che a pagarlo dovesse essere stata necessariamentela [OSCURATO:SOCIETA]., stante il versamento ad essa di euro 51.900,00: “Dunqueil dehors è stato pagato, ma non direttamente da Bread, visto che questa haversato la relativa somma a Ecooking. Evidentemente è stato pagato proprio daEcooking”.Anche la menzione, nell’appello, della relazione del consulente Iovene,secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. “aveva provveduto a versare alla L D Projectun importo addirittura maggiore rispetto a quello bonificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. perun ammontare complessivo di € 55.931,49” (p. 17 appello), resta in sé inidonea,non confrontandosi con il dato, già evidenziato, dell’estraneità del dehors rispettoal contratto di cessione.La difesa, limitandosi a ribadire che il dehors era stato considerato comebene facente parte dell’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. ceduta ad [OSCURATO:SOCIETA]. eche, avendolo sostanzialmente acquistato e pagato, sarebbe stato corretto cheBread s.r.l. ne sostenesse il costo, non contrasta il dato essenziale evidenziato sindalla sentenza di primo grado, ossia che il dehors non era stato considerato nelcontratto di cessione d’azienda e che, per giunta, sarebbe stato oggetto di asseritorimborso prima ancora della sua stessa cessione.Ad ogni modo, anche la Corte territoriale ha disatteso tale ragionamento,ribadendo che nel contratto di cessione d’azienda non v’era traccia del costruendodehors e che la cessionaria non aveva, comunque, pagato nulla per la suacessione, sicché si era trattato di un esborso ingiustificato della fallita a favoredella [OSCURATO:SOCIETA]L’argomento difensivo è stato, pertanto, esplicitamente esaminato edisatteso in entrambi i gradi di merito, senza che parte ricorrente si sia confrontataappieno con la ratio delle decisioni, le quali hanno fatto corretta applicazione delsuddetto principio di diritto, secondo cui la distrazione di somme è configurabileogniqualvolta si verifichi un trasferimento patrimoniale privo di giustificazione.Anche su questo punto, dunque, la censura si risolve nella richiesta di unainammissibile rilettura del merito, senza confronto alcuno con le ragioni sottesealle decisioni dei giudici di merito.4. Infondato è il sesto motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla determinazione della pena, anni 2 e mesi 4 di reclusione, lamentando che nonsiano state valorizzate circostanze emerse in istruttoria che, secondo la difesa,avrebbero imposto una pena più contenuta, tra cui l’interesse manifestato dagliimputati per le sorti della società, i loro investimenti di denaro e i finanziamenticomplessivamente rilevanti, il numero contenuto dei fornitori insinuati al passivoe la collaborazione riscontrata dal curatore.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa sulla base di taluni deiparametri normativi, non essendo tenuto ad esaminarli tutti.La Corte di appello, al riguardo, ha considerato la gravità della condotta,evidenziando che la distrazione riguardava l’unico asset produttivo della società eche l’operazione era stata programmata per estromettere il gruppo di minoranza,con condotta gravemente decettiva e dolo intenso, rilevando altresì che la penabase era stata determinata in misura vicina al minimo edittale.La motivazione, congrua, è conforme ai menzionati principi di diritto.Nelle conclusioni, il ricorso lamenta inoltre la discrasia tra motivazione edispositivo in relazione alla durata delle pene accessorie.Tuttavia, è evidente che la motivazione, laddove parla della loro durata inanni due e mesi sei anziché in anni due e mesi quattro, come enunciato neldispositivo, sia frutto di un mero errore materiale; di esso, non essendosi tradottoin errore del dispositivo, più favorevole agli imputati, va solo dato atto, essendoevidente che le pene accessorie debbano commisurarsi alla più favorevole durataindicata nel dispositivo, che non v’è ragione di ritenere errata.5. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 185 cod.pen. e dell’art. 74 cod. proc. pen., in relazione ai principi civilistici in tema di dannodiretto del socio, per avere la Corte territoriale riconosciuto un danno risarcibile incapo ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Verga a fronte di un pregiudizio che, secondo la difesa,sarebbe solo riflesso, in quanto correlato alla perdita di utili, alla diminuzione divalore della partecipazione e, più in generale, al depauperamento del patrimoniosociale. Evidenziano, inoltre, che la sentenza d’appello aveva demandato alla sedecivile la concreta valutazione del danno anche alla luce delle transazioniintervenute.I ricorrenti muovono, tuttavia, da un presupposto non corretto, poiché laCorte territoriale ha ravvisato il danno diretto delle parti civili non già nel merodepauperamento del patrimonio sociale e nel conseguente riflesso sul valore dellepartecipazioni, bensì nella loro ingiusta estromissione, in virtù del falso contestatoal capo 2), dalla vita societaria, dalla decisione di cedere l’azienda e da ognipossibilità di controllo su tale operazione, rivelatasi poi distrattiva, e sugli ulteriorieffetti delle transazioni attiene soltanto alla concreta liquidazione del danno in sedecivile e non vale a escludere la sussistenza dell’an debeatur.La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si sottrae, anche sottotale profilo, alle censure proposte.6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e alla rifusione delle spese di difesa sostenute nel presentegiudizio dalle parti civili, liquidate in dispositivo, avuto riguardo all’impegnodifensivo espletato. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro6.000, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]