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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10140/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04HEB78 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria trasmessa in data 14 ottobre 2021 con cui il ricorrente insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce l'assorbimento del delitto di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale (nel ricorso dedotto come violazione del principio "del bis in idem"), motivo già formulato in sede di gravame e correttamente confutato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5), è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce di costante giurisprudenza di questa Corte che osserva come il delitto di lesione non si assorbe nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (tra le tante, v.

Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734); rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore I Presi nte [OSCURATO:PERSONA] ArWna Petr 4zellis )11z-irn- C TATA •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04HEB78 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria trasmessa in data 14 ottobre 2021 con cui il ricorrente insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce l'assorbimento del delitto di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale (nel ricorso dedotto come violazione del principio "del bis in idem"), motivo già formulato in sede di gravame e correttamente confutato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5), è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce di costante giurisprudenza di questa Corte che osserva come il delitto di lesione non si assorbe nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (tra le tante, v. Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734); rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore I Presi nte [OSCURATO:PERSONA] ArWna Petr 4zellis )11z-irn- C TATA •
Sentenza Cassazione n. 10140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris