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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 32224/2021

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o la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 11128-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, LICEO "CHIABRERA-MARTINI" [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2021 - ricorrenti - 1737 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2015 R.G.N. 555/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 11128/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 gennaio 2015 nr. 10 la Corte d'Appello di Genova riformava la sentenza del Tribunale di Savona e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]- docente iscritta nella terza fascia delle graduatorie di istituto— condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) ed il [OSCURATO:PERSONA]-MARTINI ( in prosieguo: il LICEO) a risarcire il danno derivato alla parte dal mancato svolgimento della supplenza presso il LICEO nel periodo 29 gennaio-11 giugno 2013, nella misura delle retribuzioni non percepite. 2.La Corte territoriale riteneva irregolare la convocazione della docente per il conferimento della supplenza; esponeva essere pacifico: che la AMETO aveva comunicato alla scuola il suo recapito telefonico cellulare e l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le convocazioni; che la proposta relativa alla supplenza era stata trasmessa soltanto via mali, con termine di 24 ore per la risposta; che la mail era stata letta dopo la scadenza di tale termine. 3.0sservava che il sistema di convocazione prevedeva un doppio avviso, via sms e via mail, attraverso la piattaforma informatica all'uopo predisposta.

Anche a voler ammetterne l'effettivo mancato funzionamento della piattaforma e la sospensione del servizio di sms — che comunque era imputabile alla scuola— ciò non esonerava il LICEO dall'effettuare la comunicazione alla docente anche via sms, con mezzo diverso dalla piattaforma.

4. Del resto, l'articolo 11 del DM 28 maggio 2009 nr. 58— a cui l'articolo 11 del DM nr. 62/2011 rinviava in caso di inutilizzabilità della piattaforma «Vivifacile»— prevedeva che la comunicazione avvenisse mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, che nella specie erano sia quello dell'utenza cellulare che quello mail, senza alcun ordine preferenziale. 5.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR ed il LICEO, articolato in un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.PROC. nr. 11128/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 11, ultimo comma, DM nr. 62/2011 e dell'articolo 11 DM nr. 56/2009, censurando l'accertamento della propria responsabilità per il mancato svolgimento della supplenza. 2.Ha esposto che per problemi tecnici nel periodo di causa la piattaforma «Vivifacile» del MIUR aveva sospeso l'invio dell'sms di avviso e che gli utenti ne erano stati informati tramite mail generata dalla stessa piattaforma, che li invitava, altresì, a consultare frequentemente la mail; il mancato funzionamento del servizio di sms era segnalato anche dal sito. 3.L'articolo 11, ultimo comma, del DM nr. 62/2011 per il caso di impossibilità di utilizzare la piattaforma richiamava le modalità di comunicazione di cui al precedente DM nr. 56/2009, articolo 11, che erano state rispettate: la richiamata disposizione poneva sullo stesso piano, in via alternativa, la comunicazione tramite telegramma, sms o posta elettronica, escludendo la possibilità di una scelta preferenziale dell'aspirante.

La mancata lettura della comunicazione ricevuta via mail era imputabile esclusivamente alla AMETO.

4. L'articolo 12, comma due, prevedeva che la mancata risposta equivaleva a rifiuto di accettare l'incarico sicchè il LICEO non era tenuto ad altro riscontro.

5. Il ricorso è inammissibile. 6.Si denuncia la violazione di norme di diritto in relazione ai decreti del MIUR 28 maggio 2009 nr. 56 e 13 luglio 2011 nr. 62, che non costituiscono norme di diritto ma provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 9, comma uno, DM 13 giugno 2007 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo); la violazione di tali atti amministrativi non può essere denunciata in via diretta davanti a questo giudice di legittimità

7. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.PROC. nr. 11128/2015 RG

8. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso, Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 2.900 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 13 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] FUNZ19NpJO GIUDIZIARIO MW4Ma Giacoia I! Furr*-yla io Giudiziari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 11128-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, LICEO "CHIABRERA-MARTINI" [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2021 - ricorrenti - 1737 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2015 R.G.N. 555/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 11128/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 gennaio 2015 nr. 10 la Corte d'Appello di Genova riformava la sentenza del Tribunale di Savona e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]- docente iscritta nella terza fascia delle graduatorie di istituto— condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) ed il [OSCURATO:PERSONA]-MARTINI ( in prosieguo: il LICEO) a risarcire il danno derivato alla parte dal mancato svolgimento della supplenza presso il LICEO nel periodo 29 gennaio-11 giugno 2013, nella misura delle retribuzioni non percepite. 2.La Corte territoriale riteneva irregolare la convocazione della docente per il conferimento della supplenza; esponeva essere pacifico: che la AMETO aveva comunicato alla scuola il suo recapito telefonico cellulare e l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le convocazioni; che la proposta relativa alla supplenza era stata trasmessa soltanto via mali, con termine di 24 ore per la risposta; che la mail era stata letta dopo la scadenza di tale termine. 3.0sservava che il sistema di convocazione prevedeva un doppio avviso, via sms e via mail, attraverso la piattaforma informatica all'uopo predisposta. Anche a voler ammetterne l'effettivo mancato funzionamento della piattaforma e la sospensione del servizio di sms — che comunque era imputabile alla scuola— ciò non esonerava il LICEO dall'effettuare la comunicazione alla docente anche via sms, con mezzo diverso dalla piattaforma. 4. Del resto, l'articolo 11 del DM 28 maggio 2009 nr. 58— a cui l'articolo 11 del DM nr. 62/2011 rinviava in caso di inutilizzabilità della piattaforma «Vivifacile»— prevedeva che la comunicazione avvenisse mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, che nella specie erano sia quello dell'utenza cellulare che quello mail, senza alcun ordine preferenziale. 5.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR ed il LICEO, articolato in un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.PROC. nr. 11128/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 11, ultimo comma, DM nr. 62/2011 e dell'articolo 11 DM nr. 56/2009, censurando l'accertamento della propria responsabilità per il mancato svolgimento della supplenza. 2.Ha esposto che per problemi tecnici nel periodo di causa la piattaforma «Vivifacile» del MIUR aveva sospeso l'invio dell'sms di avviso e che gli utenti ne erano stati informati tramite mail generata dalla stessa piattaforma, che li invitava, altresì, a consultare frequentemente la mail; il mancato funzionamento del servizio di sms era segnalato anche dal sito. 3.L'articolo 11, ultimo comma, del DM nr. 62/2011 per il caso di impossibilità di utilizzare la piattaforma richiamava le modalità di comunicazione di cui al precedente DM nr. 56/2009, articolo 11, che erano state rispettate: la richiamata disposizione poneva sullo stesso piano, in via alternativa, la comunicazione tramite telegramma, sms o posta elettronica, escludendo la possibilità di una scelta preferenziale dell'aspirante. La mancata lettura della comunicazione ricevuta via mail era imputabile esclusivamente alla AMETO. 4. L'articolo 12, comma due, prevedeva che la mancata risposta equivaleva a rifiuto di accettare l'incarico sicchè il LICEO non era tenuto ad altro riscontro. 5. Il ricorso è inammissibile. 6.Si denuncia la violazione di norme di diritto in relazione ai decreti del MIUR 28 maggio 2009 nr. 56 e 13 luglio 2011 nr. 62, che non costituiscono norme di diritto ma provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 9, comma uno, DM 13 giugno 2007 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo); la violazione di tali atti amministrativi non può essere denunciata in via diretta davanti a questo giudice di legittimità 7. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.PROC. nr. 11128/2015 RG 8. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso, Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 2.900 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 13 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] FUNZ19NpJO GIUDIZIARIO MW4Ma Giacoia I! Furr*-yla io Giudiziari