CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2023
Cassazione n. 05683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cosenza ha convalidato il Provvedimento del Questore di Cosenza, emesso in data 20/05/2023, notificato al ricorrente in data 26/04/23 alle ore 13,00 contenente il divieto di accesso agli impianti ove si svolgono competizioni calcistiche e l'obbligo di presentazione innanzi al Commissariato di P.S. di Paola durante lo svolgimento delle competizioni calcistiche, per anni due, quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita disputata dalla squadra di calcio Paolana sia in casa che fuori casa. 2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento dei fatti in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, posto che il Vommaro, nella qualità di operatore sanitario, si è limitato a prestare soccorso al giocatore infortunato, cercando di evitare che altri soggetti presenti sul campo di gioco assumessero comportamenti violenti, e mantenendo quindi un comportamento del tutto pacifico, privo di violenza, senza l'uso di arma di qualunque tipo. Pertanto, assume di non essere autore dei disordini verificatesi in quella data. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre in primo luogo evidenziare che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. In proposito, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110, ha affermato che, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. 2. Alla luce di quanto poc'anzi evidenziato, occorre sottolineare che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1.Nel caso in disamina, in ordine al profilo, concernente l'attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate, dalle cadenze motivazionali della ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo il giudice di merito pervenuto alle conclusioni sul punto, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, al termine dell'incontro calcistico, tre operatori sanitari si erano diretti nel centro del campo per soccorrere un calciatore infortunato. Dalle immagini di videosorveglianza, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], vice allenatore della squadra avversaria, nonché da [OSCURATO:PERSONA], emergeva che uno dai tre soccorritori, identificato nel Vommaro, si dirigeva con fare minaccioso verso [OSCURATO:PERSONA]°, un giocatore della squadra avversaria, tentando di aggredirlo ma non riuscendovi grazie all'intervento dei suoi colleghi che lo trattenevano e lo allontanavano. Il giudice di merito ha, pertanto, ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 6, comma primo, lett. a) e b), L. 401/1989. Il giudice a quo, inoltre, in ordine al giudizio di pericolosità concreta, ha esplicitato gli elementi di valutazione, richiamando il precedente specifico di Daspo emesso nel Febbraio 2013 e la denuncia penale che ne è scaturita, in relazione ad un episodio simile, avendo il Vommaro cagionato lesioni personali e minacciato un calciatore della squadra dell'Acri. Ha quindi ritenuto ampiamente sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questorile. 3. Il ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso all'udienza del 10 novembre