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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01318/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIA1 gato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso, incentrato sulla pena e sulle ragioni di proscioglimento, è inammissibile, in quanto presentato per motivo non consentito alla luce della disciplina dettata dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che il Tribunale ha comunque dato conto dei presupposti per l'applicazione della pena nel caso concreto.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIA1 gato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso, incentrato sulla pena e sulle ragioni di proscioglimento, è inammissibile, in quanto presentato per motivo non consentito alla luce della disciplina dettata dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che il Tribunale ha comunque dato conto dei presupposti per l'applicazione della pena nel caso concreto. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris