Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16778/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppina Stillitani unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia, Sezione distaccatadi Siracusa n. 3118/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/20261.Oggetto del presente giudizio è la cartella di pagamento per imposta diregistro e catastale n. 29820130005044424, notificata alla societàcontribuente in relazione all’avvenuta registrazione, in data 13.06.2001 diuna scrittura privata con la quale la ricorrente aveva promesso di alienarealcuni appezzamenti di terreni, siti nel comune di Melilli, alla società Talacis.r.l. cessata alla data 27.11.2006.La cartella era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento,previamente impugnato dal ricorrente con esito infausto dinanzi alla C.T.P.di Siracusa.La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta, pertanto, definitiva.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di primo grado avevaaccertato la debenza dell’imposta qualificando il contratto comepreliminare con effetti anticipati, per cui, ancorché la promissariaacquirente fosse cessata successivamente, tale circostanza non rilevava aifini della debenza del tributo, atteso che il contratto definitivo dovevaintendersi come meramente confermativo del preliminare.Successivamente, è stata notificata al contribuente la cartella dipagamento, portante le somme accertate dal giudice di primo grado.Il contribuente ha interposto ricorso ed ha riproposto questioni di meritoafferenti all’avviso di liquidazione, e non vizi propri della cartella, per cui laC.T.P., dato atto di questo, ha affermato di non potersi pronunciare suquestioni che erano state oggetto di sentenza definitiva.

In conclusione, ilricorso è stato respinto e la sentenza appellata, anche questa volta, conesito sfavorevole al contribuente.La C.T.R., a fronte delle contestazioni del ricorrente in punto di inesistenzadella notifica del pregresso avviso di liquidazione, ha dato atto deldeposito del contestato atto notificato, evidenziando al contempo la nonnecessità di tale deposito stante la definitività della sentenza n.166/01/2011, ed ha confermato la decisione di prime cure salvo che inNumero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026punto di spese ove ha condannato il ricorrente laddove in primo grado lespese erano state compensate.La sentenza è impugnata con ricorso affidato a due censure.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, suddiviso in due sotto-censure, è denunciata laviolazione dell’art. 115 c.p.c., art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéil giudice di merito avrebbe commesso un errore di percezione delcontenuto oggettivo della prova, affermando che la cartella era statapreceduta dal relativo avviso di liquidazione, notificato il 16.12.2003,contro il quale era stata proposta tempestiva impugnazione.

Nellaprospettazione del ricorrente l’atto notificato sarebbe diverso eriguarderebbe l’INVIM a carico del promittente venditore e non l’impostadi registro, rilevante nella specie.

Sicché a fronte della dedottacircostanza, di inesistenza della notificazione dell’atto di accertamentoprodromico alla cartella, fonte dell’obbligazione solidale, il giudice dimerito avrebbe travisato il contenuto oggettivo del documento in atti.Con il medesimo motivo è denunciata, altresì, la nullità della sentenza peromessa pronuncia ovvero omesso esame circa la carenza motivazionaledella cartella di pagamento impugnata in ordine ai presupposti di fatto ealle ragioni giuridiche della pretesa impositiva, in violazione degli artt. 112e 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c.2.

Il motivo è, in relazione ad entrambi i profili dedotti, infondato.In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento dellaprova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione allaviolazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di meritocada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenutooggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logicadi ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi cheNumero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenutoabbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e,cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fossestata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamenterisultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quellierroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversitàdella decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma diassoluta certezza.Ancora, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione.Nella specie non si è al cospetto di una censura rientrante nell’applicazionedei principi innanzi indicati.Il giudice di merito ha valutato la documentazione offerta dalle parti ed haaccertato, perché prodotta, la sussistenza della prova dell’avvenutanotificazione dell’avviso di accertamento, propedeutico alla cartellaimpugnata, già oggetto di giudizio definito con rigetto del ricorso delcontribuente.Nel dare atto della presenza del documento comprovante l’avvenutanotifica, il giudice di secondo grado ha quindi, correttamente, osservatoche nel giudizio di appello il ricorrente non avrebbe potuto che dedurrequestioni relative alla cartella di pagamento impugnata.

Infatti, stante ladefinitività della sentenza n. 166/01/11, che aveva rigettato il ricorsoNumero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso l’avviso di liquidazione propedeutico alla cartella impugnata, lequestioni ad esso attinenti erano precluse.Appare evidente che la parte, in realtà, censura una indagine in fatto delgiudice d’appelloVa, infine, ribadito che è principio consolidato quello secondo cui in temadi contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggettodi gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presuppostinon notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella dipagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento giànotificati e non opposti nei termini (Cass. Sez. 5, n. 13012/2017; Cass.Sez. 5, n. 12759/2018; da ultimo Cass. Sez. 5, n. 2743/2025).3.

Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza perextrapetizione, per violazione degli artt. 112, 324, 343, 91 e 92 c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe potuto, in assenza di appello incidentale,riformare la sentenza in punto di spese.3.1.

Il motivo è fondato.La soccombenza - cui l'art. 91 c.p.c. ricollega l'onere delle speseprocessuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme,sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo gradoda parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenutanella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuiresulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quellestabilite all'esito del giudizio di prima istanza.Nella specie, il giudice di secondo grado ha, diversamente, confermato ladecisione di prime cure, salvo che in punto di spese.3.2.Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di spesegiudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello nonmodifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto,Numero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affettada ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, indifetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado enon soltanto di quelle d'appello.4.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, deve essererespinto il primo motivo, accolto il secondo e, per l’effetto, la sentenzacassata sul punto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto(art. 384, comma 2, c.p.c.), va quindi annullata la statuizione di condannaalle spese disposta in favore dell’Agenzia delle Entrate.5.

In considerazione dell’esito complessivo del giudizio le spese delpresente giudizio di legittimità vanno compensate.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito,elimina la condanna alle spese relative al primo grado di giudizio dispostadalla C.T.R.

Sicilia in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiaracompensate le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppina Stillitani unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia, Sezione distaccatadi Siracusa n. 3118/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/20261.Oggetto del presente giudizio è la cartella di pagamento per imposta diregistro e catastale n. 29820130005044424, notificata alla societàcontribuente in relazione all’avvenuta registrazione, in data 13.06.2001 diuna scrittura privata con la quale la ricorrente aveva promesso di alienarealcuni appezzamenti di terreni, siti nel comune di Melilli, alla società Talacis.r.l. cessata alla data 27.11.2006.La cartella era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento,previamente impugnato dal ricorrente con esito infausto dinanzi alla C.T.P.di Siracusa.La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta, pertanto, definitiva.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di primo grado avevaaccertato la debenza dell’imposta qualificando il contratto comepreliminare con effetti anticipati, per cui, ancorché la promissariaacquirente fosse cessata successivamente, tale circostanza non rilevava aifini della debenza del tributo, atteso che il contratto definitivo dovevaintendersi come meramente confermativo del preliminare.Successivamente, è stata notificata al contribuente la cartella dipagamento, portante le somme accertate dal giudice di primo grado.Il contribuente ha interposto ricorso ed ha riproposto questioni di meritoafferenti all’avviso di liquidazione, e non vizi propri della cartella, per cui laC.T.P., dato atto di questo, ha affermato di non potersi pronunciare suquestioni che erano state oggetto di sentenza definitiva. In conclusione, ilricorso è stato respinto e la sentenza appellata, anche questa volta, conesito sfavorevole al contribuente.La C.T.R., a fronte delle contestazioni del ricorrente in punto di inesistenzadella notifica del pregresso avviso di liquidazione, ha dato atto deldeposito del contestato atto notificato, evidenziando al contempo la nonnecessità di tale deposito stante la definitività della sentenza n.166/01/2011, ed ha confermato la decisione di prime cure salvo che inNumero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026punto di spese ove ha condannato il ricorrente laddove in primo grado lespese erano state compensate.La sentenza è impugnata con ricorso affidato a due censure.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, suddiviso in due sotto-censure, è denunciata laviolazione dell’art. 115 c.p.c., art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéil giudice di merito avrebbe commesso un errore di percezione delcontenuto oggettivo della prova, affermando che la cartella era statapreceduta dal relativo avviso di liquidazione, notificato il 16.12.2003,contro il quale era stata proposta tempestiva impugnazione. Nellaprospettazione del ricorrente l’atto notificato sarebbe diverso eriguarderebbe l’INVIM a carico del promittente venditore e non l’impostadi registro, rilevante nella specie. Sicché a fronte della dedottacircostanza, di inesistenza della notificazione dell’atto di accertamentoprodromico alla cartella, fonte dell’obbligazione solidale, il giudice dimerito avrebbe travisato il contenuto oggettivo del documento in atti.Con il medesimo motivo è denunciata, altresì, la nullità della sentenza peromessa pronuncia ovvero omesso esame circa la carenza motivazionaledella cartella di pagamento impugnata in ordine ai presupposti di fatto ealle ragioni giuridiche della pretesa impositiva, in violazione degli artt. 112e 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c.2. Il motivo è, in relazione ad entrambi i profili dedotti, infondato.In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento dellaprova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione allaviolazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di meritocada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenutooggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logicadi ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi cheNumero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenutoabbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e,cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fossestata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamenterisultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quellierroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversitàdella decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma diassoluta certezza.Ancora, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione.Nella specie non si è al cospetto di una censura rientrante nell’applicazionedei principi innanzi indicati.Il giudice di merito ha valutato la documentazione offerta dalle parti ed haaccertato, perché prodotta, la sussistenza della prova dell’avvenutanotificazione dell’avviso di accertamento, propedeutico alla cartellaimpugnata, già oggetto di giudizio definito con rigetto del ricorso delcontribuente.Nel dare atto della presenza del documento comprovante l’avvenutanotifica, il giudice di secondo grado ha quindi, correttamente, osservatoche nel giudizio di appello il ricorrente non avrebbe potuto che dedurrequestioni relative alla cartella di pagamento impugnata. Infatti, stante ladefinitività della sentenza n. 166/01/11, che aveva rigettato il ricorsoNumero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso l’avviso di liquidazione propedeutico alla cartella impugnata, lequestioni ad esso attinenti erano precluse.Appare evidente che la parte, in realtà, censura una indagine in fatto delgiudice d’appelloVa, infine, ribadito che è principio consolidato quello secondo cui in temadi contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggettodi gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presuppostinon notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella dipagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento giànotificati e non opposti nei termini (Cass. Sez. 5, n. 13012/2017; Cass.Sez. 5, n. 12759/2018; da ultimo Cass. Sez. 5, n. 2743/2025).3. Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza perextrapetizione, per violazione degli artt. 112, 324, 343, 91 e 92 c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe potuto, in assenza di appello incidentale,riformare la sentenza in punto di spese.3.1. Il motivo è fondato.La soccombenza - cui l'art. 91 c.p.c. ricollega l'onere delle speseprocessuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme,sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo gradoda parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenutanella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuiresulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quellestabilite all'esito del giudizio di prima istanza.Nella specie, il giudice di secondo grado ha, diversamente, confermato ladecisione di prime cure, salvo che in punto di spese.3.2.Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di spesegiudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello nonmodifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto,Numero registro generale 7224/2019Numero sezionale 3569/2026Numero di raccolta generale 16778/2026Data pubblicazione 28/05/2026quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affettada ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, indifetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado enon soltanto di quelle d'appello.4. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, deve essererespinto il primo motivo, accolto il secondo e, per l’effetto, la sentenzacassata sul punto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto(art. 384, comma 2, c.p.c.), va quindi annullata la statuizione di condannaalle spese disposta in favore dell’Agenzia delle Entrate.5. In considerazione dell’esito complessivo del giudizio le spese delpresente giudizio di legittimità vanno compensate. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito,elimina la condanna alle spese relative al primo grado di giudizio dispostadalla C.T.R. Sicilia in favore dell’Agenzia delle Entrate. Dichiaracompensate le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris