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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1996

Cassazione n. 22863/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.

Roma 1'1/6/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 28/10/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto il Sejdovic colpevole del delitto di rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto contestato.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità delle censure, prive del coefficiente minimo di specificità necessario ad introdurre il contraddittorio in sede di legittimità.

Infatti, il difensore svolge rilievi assertivi ed apodittici, del tutto svincolati dalle argomentazioni reiettive del giudice d'appello, il quale ha dato ampio conto delle ragioni alla base della conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente (pagg.2-5).4•Alla declaratoria pagamento delle d'inammissibilità dispositivo, in ragione consegue la condanna spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata dei profili di del colpa ricorrente al ravvisabili nella in Dichiara inammi P. Q.M. sua determinazione. processuali e ssibile il della ricorso e condann somma di a il euro Così deciso in Roma, 5 a tremila in ricorrente al pagamento delle spese prile 2022 favore della Cassa delle Ammende.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] fredo Mantovano nevi DEPOSI1ATO [OSCURATO:PERSONA] Nen LERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. Roma 1'1/6/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 28/10/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto il Sejdovic colpevole del delitto di rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto contestato. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità delle censure, prive del coefficiente minimo di specificità necessario ad introdurre il contraddittorio in sede di legittimità. Infatti, il difensore svolge rilievi assertivi ed apodittici, del tutto svincolati dalle argomentazioni reiettive del giudice d'appello, il quale ha dato ampio conto delle ragioni alla base della conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente (pagg.2-5).4•Alla declaratoria pagamento delle d'inammissibilità dispositivo, in ragione consegue la condanna spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata dei profili di del colpa ricorrente al ravvisabili nella in Dichiara inammi P. Q.M. sua determinazione. processuali e ssibile il della ricorso e condann somma di a il euro Così deciso in Roma, 5 a tremila in ricorrente al pagamento delle spese prile 2022 favore della Cassa delle Ammende. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] fredo Mantovano nevi DEPOSI1ATO [OSCURATO:PERSONA] Nen LERIA
Sentenza Cassazione n. 22863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris