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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 42103/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23929-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controficorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

R.G. 1706/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e segg. cpc, 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa e dia atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quarter del DPR 30 maggio 2012..

Rilevato che: Il ricorso per regolamento di competenza è proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data 16 luglio 20202 del Tribunale di Firenze, con la quale il giudice ha disposto la prosecuzione del processo iscritto al n.

RG 1706/2009 negandone la sospensione a seguito della proposizione di una istanza di ricusazione del giudice.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che : Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già statuito che << il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede.

Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza Ric. 2020 n. 23929 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -2- di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il daino della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo >> (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 -Rv. 659251 — 01: Cass. Sez 3, n. 27404/2008; Cass. sez. 1, n. 1978/2005).

Il provvedimento, d'altra parte, non ha precluso la decisione sul fondo dell'istanza di ricusazione che ha seguito il proprio corso ed è pervenuta al proprio esito, negativo per la ricorrente, con provvedimento del 28 settembre 2020, come informa parte resistente.

Dunque, il ricorso non presenta strutturalmente i contenuti propri di un regolamento di competenza, per mancanza del relativo oggetto, trattandosi di un provvedimento puramente ordinatorio.

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile con correlata condanna alle spese della ricorrente, come di seguito liquidate a favore del resistente, con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto, tenuto conto della mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate. in €2.200,00, oltre €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del resistente .

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del COM= 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 23929 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -3- Così deciso in Roma il 21 settembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23929-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controficorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 1706/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e segg. cpc, 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa e dia atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quarter del DPR 30 maggio 2012.. Rilevato che: Il ricorso per regolamento di competenza è proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data 16 luglio 20202 del Tribunale di Firenze, con la quale il giudice ha disposto la prosecuzione del processo iscritto al n. RG 1706/2009 negandone la sospensione a seguito della proposizione di una istanza di ricusazione del giudice. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Ritenuto che : Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha già statuito che << il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza Ric. 2020 n. 23929 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il daino della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo >> (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 -Rv. 659251 — 01: Cass. Sez 3, n. 27404/2008; Cass. sez. 1, n. 1978/2005). Il provvedimento, d'altra parte, non ha precluso la decisione sul fondo dell'istanza di ricusazione che ha seguito il proprio corso ed è pervenuta al proprio esito, negativo per la ricorrente, con provvedimento del 28 settembre 2020, come informa parte resistente. Dunque, il ricorso non presenta strutturalmente i contenuti propri di un regolamento di competenza, per mancanza del relativo oggetto, trattandosi di un provvedimento puramente ordinatorio. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile con correlata condanna alle spese della ricorrente, come di seguito liquidate a favore del resistente, con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto, tenuto conto della mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate. in €2.200,00, oltre €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del resistente . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del COM= 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 23929 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- Così deciso in Roma il 21 settembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. Il Presidente