CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42511/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. G. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] della succursale italiana di [OSCURATO:PERSONA] s.a., che si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. S. Carraro e S. Sciullo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, disposto dalla sezione Quinta penale, con sentenza n. 20108 del 17 marzo 2016, ha riformato la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, il 30 maggio 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata agli imputati, in quella di anni quattro, mesi quattro di reclusione per il primo e in anni uno, mesi sette di reclusione, per la seconda, con conferma delle residue statuizioni. 1.1. Il primo giudice, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato i ricorrenti (e [OSCURATO:PERSONA]) colpevoli — in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., succursale italiana di [OSCURATO:PERSONA] s.a., accertata giudizialmente in stato di insolvenza e sottoposta a liquidazione coatta amministrativa — di bancarotta fraudolenta patrimoniale [per avere distratto o dissipato il portafoglio di strumenti finanziari e liquidità, per una somma non inferiore a 225 milioni di euro, mediante, I) sistematici prelievi di strumenti finanziari e/o di liquidità, senza alcuna contropartita a garanzia, a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e di altre società facenti parte del gruppo Dharma, per un ammontare dì circa 68,5 milioni di euro; II) prelevamento dal portafoglio esistente al 31 dicembre 2008 o conferito successivamente a tale data sul depositario Crest, pari a circa 25,6 milioni di euro, privi di ragioni economiche connesse alla gestione della liquidata; III) trasferimenti di denaro, effettuati nel corso del 2009, per un ammontare complessivo di euro 1.910.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], (non cliente della liquidata) e documentale (per avere tenuto libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società liquidata). Si tratta di condotte contestate come aggravate dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dalla pluralità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con i reati (associazione per delinquere, abusivismo finanziario e ostacolo all'esercizio di funzioni pubbliche di vigilanza) di cui alla sentenza di patteggiamento 10 marzo 2012 del G.I.P. del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile dal 2 aprile 2012, veniva condannata alla pena di anni 2 di reclusione. Entrambi erano condannati anche a risarcire i danni alle parti civili Commissario liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] e Fonds de Garantie des Dèpots (FDS). 1.3. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte dì appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2014, riduceva la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile di FDS, confermando nel resto la sentenza appellata. 1.4. La sezione Quinta penale di questa Corte ha annullato la pronuncia d'appello, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed al conseguente trattamento sanzionatorio. Alla ricostruzione delle vicende, riportata a pag. 12 ss. della sentenza di questa Corte, tratta dalle convergenti sentenze di merito, si aggiunge, quanto alle condotte in contestazione, che dagli accertamenti svolti dal Commissario liquidatore Brancadoro era emerso che vi era stato un sistematico prelievo di titoli o somme dei clienti per "prestiti" fatti alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., società di diritto lussemburghese amministrata dai ricorrenti, e ad altre società del gruppo (per un ammontare complessivo stimato in 68,5 milioni di euro) senza alcuna contropartita a garanzia. Il complesso dei beni oggetto della distrazione corrispondeva all'ammontare della massa amministrata e gestita da EGP Italia, in considerazione del fatto che presso i vari depositari non era stata trovata traccia dei titoli e dei fondi della clientela. Uno dei depositari, la [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato che non esistevano titoli nei centoventi conti dei clienti (risultati oggetto di movimentazioni a beneficio di terzi, le cui modalità non erano in alcun modo ricostruibili) e aveva segnalato la confluenza dei titoli dei clienti su un conto pool intestato direttamente ad EGP. La sentenza rescindente, riportandosi al contenuto di quella di primo grado, indica il meccanismo utilizzato dagli imputati per acquisire le risorse gestite da EGP, meccanismo incentrato sull'effettuazione, in base al contratto gestíonale fatto sottoscrivere alla clientela, di investimenti in obbligazioni di società collegate a EGP, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sostanziale svuotamento del suo patrimonio, giungendo alla conclusione che i beni oggetto di distrazione erano quelli di cui EGP aveva avuto la disponibilità, compresi i titoli e i valori conferiti dai clienti investitori e oggetto di indebita appropriazione. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle censure relative alle attività provenienti dai clienti delle società del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. (EIM), che si sono avvalsi del cd scudo fiscale ter, aventi ad oggetto il valore effettivo dei titoli provenienti da società del "gruppo" anzidetto. In particolare, la Corte ha censurato l'omessa motivazione sulla critica, devoluta con l'appello di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla rilevata mancata disponibilità, in capo a EGP Italia, di parte dei beni distratti e, in particolare, dei titoli dei clienti della EIM, trattandosi di obbligazioni praticamente illiquide, di valore nominale pari a 200 milioni di euro. Secondo l'atto di appello i versamenti fatti dai clienti erano stati ìn realtà svolti solo a favore di EIM e non di EGP, sicché dall'importo totale di circa 225 milioni di euro, complessivamente contestato a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione, dovevano essere estrapolati i capitali dei clienti EIM "scudati", pari a circa 200 milioni di euro. Anche con il primo ricorso per cassazione, si era sottolineato che gran parte dei "presunti titoli" gestiti da EGP si erano rivelati un'artificiosa creazione di [OSCURATO:PERSONA] sicché, essendo inesistenti sul piano dell'effettivo valore economico, non potevano essere oggetto di distrazione.La sentenza rescindente ha ribadito il principio secondo il quale la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti nell'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/1/2011, Buttitta, Rv. 249715) e, dunque, la sottrazione alla garanzia dei creditori di cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047). Si è, infine, notato che la stessa Corte d'appello aveva rilevato come l'attivazione delle procedure del cd. scudo fiscale ter mediante il trasferimento in EGP Italia delle posizioni dei clienti EIM rappresentasse, potenzialmente, un'opportunità per prendere tempo sulle restituzioni dovute ai clienti di EIM, titolari di portafogli praticamente illiquidi, rilievo, questo, che richiamava il tema del valore delle attività "confluite" in EGP a seguito delle operazioni di scudo fiscale, senza, tuttavia, esaminarlo alla luce delle specifiche doglianze devolute. Dette censure, poi, sono state reputate idonee ad incidere anche sul trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a influire sulla determinazione del quantum sottratto. 1.5. La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, evidenzia che non era stato possibile svolgere approfondimenti integrativi diretti a stabilire, quanto al valore nominale di 200 milioni di euro, l'effettiva disponibilità da parte di EGP, così divenendo oggetto di distrazione. Anzi, il giudice del rinvio ha affermato che non era possibile escludere il dubbio ragionevole che vi potessero essere componenti fittizi nell'ampia "messa in scena" attuata da [OSCURATO:PERSONA], con la necessità di ridurre la massa di liquidità finanziaria oggetto della contestazione della bancarotta patrimoniale per distrazione pur restando, questa, pari a diverse decine di milioni di euro (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Dunque, valutando il comportamento degli imputati, l'imponente consistenza delle risorse finanziarie sottratte e altri elementi elencati a pag. 4 ss., la sentenza impugnata ha ridotto la pena nei termini indicati. 2. Avverso la descritta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e di norme processuali sancite a pena di nullità, nonché vizio di motivazione. Il perimetro cognitivo della Corte d'appello, a fronte del dictum della sentenza rescindente, era limitato all'accertamento del quantum del danno cagionato e la conseguente rimodulazione della pena, sulla base del motivo di appello che aveva eccepito, con riguardo agli strumenti finanziari provenienti dalla EIM, che gli appostamenti, pari a circa 200 dei 225 milioni di euro contestati, coincidevano con titoli in realtà illiquidi. Sicché si assume che, acclarata l'impossibilità, da parte della Corte d'appello in sede di rinvio, di stabilire il valore nominale (rispetto ai 200 milioni di euro) che effettivamente aveva fatto ingresso materiale nella disponibilità di EGP, in sostanza il danno cagionato esattamente quantificabile, resta pari a soli 25 milioni di euro. Dunque, si deduce che la riduzione della pena effettuata dalla Corte d'appello in sede di rinvio, non sarebbe supportata da motivazione specifica, ma anzi quella resa sarebbe meramente apparente, rispetto alle indicazioni della sentenza rescindente e, comunque apodittica, perché non considera che il danno è stato di gran lunga inferiore a quello contestato, peraltro utilizzando le medesime motivazioni considerate dal giudice di primo grado. Infine, si sottolinea che risulta ridotto soltanto l'aumento operato per la circostanza aggravante del danno ingente, non anche sulla pena base a fronte di un danno quantificato in misura nove volte inferiore a quello contestato. 2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, si devolvono i seguenti due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione indicata come meramente apparente. La rideterminazione dell'ammontare del danno come pari a 25 milioni di euro rispetto a quello contestato ha condotto per la [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione della pena di solo un mese di reclusione. La motivazione, poi, si fonda su dati generici, accomunando i tre imputati (compreso [OSCURATO:PERSONA]), per posizioni non assimilabili, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ottenuto, già dal primo grado di giudizio, le circostanze attenuanti generiche per la collaborazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è individuato come unico vero gestore delle società a lui riconducibili. Si allega l'interrogatorio reso dalla [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico ministero e si sottolinea, poi, che la motivazione fa generico riferimento a quanto affermato nei precedenti provvedimenti di merito, senza indicazione specifica e non chiarisce le ragioni dell'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, con riferimento all'individuazione dell'entità della pena applicata per il reato più grave (bancarotta EIM), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.81 cod. pen. Si evidenzia che l'entità della pena per la bancarotta per la quale si procede e quella irrogata con separata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per la bancarotta EIM, con più grave danno cagionato perché pari a 300 milioni di euro, è prossima, senza che il giudice del rinvio abbia motivato sul punto. Non si tiene conto che la pena irrogata con la sentenza di primo grado, già riconosceva la continuazione con altri reati giudicati con sentenza irrevocabile e che la pena come rideterminata (pari ad anni uno e mesi sette di reclusione) è vicina all'entità della pena per la bancarotta più grave (EIM) con la quale, medio tempore, è stata riconosciuta la continuazione con la sentenza di condanna per associazione a delinquere e abusivismo finanziario del 2013. Si sarebbe proceduto, secondo la difesa, a un cumulo materiale e non giuridico, di fatto ignorando ogni effetto sulla rideterminazione della pena, pur accogliendo il motivo di gravame. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3.1. I difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, hanno fatto pervenire motivi nuovi, a mezzo p.e.c. del 26 maggio 2022, con allegata documentazione (verbale di udienza e sentenza divenuta irrevocabile con la quale sono stati giudicati i fatti per i quali si insiste per il riconoscimento della continuazione), chiedendone l'accoglimento, segnalando che la Corte del rinvio non si era pronunciata sull'istanza. Si insiste nell'accoglimento della richiesta, rilevando che, anche per la coimputata [OSCURATO:PERSONA], da parte del primo giudice era stata riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza indicata nei motivi nuovi. 3.2. In data 10 maggio risulta presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, all'esito della quale le parti presenti all'odierna udienza hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.11 ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. In ordine all'entità della pena definitivamente irrogata, si osserva che la Corte territoriale, in ossequio alle indicazioni della sentenza rescindente, ha provveduto alla riduzione della stessa, attività che, comunque, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, anche in sede di rinvio e che, nella specie, risulta correttamente esercitata, come si ricava dalla motivazione immune da illogicità manifesta e completa (cfr. pag. 4 ss.). Sul punto si deve precisare che, per consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5 n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861) "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (...)". Certamente (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122) nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, come avvenuto in quello di specie, il giudice di rinvio — pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato — è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. Orbene, il Collegio osserva che la Corte territoriale ha svolto il demandato giudizio circa l'individuazione del quantum delle attività sottratte, relativamente a quelle provenienti dai clienti della società del gruppo EIM che si sono avvalsi del cd. scudo fiscale ter, quanto alla individuazione, in particolare, dell'effettivo valore dei titoli provenienti dalle società del "gruppo" EIM, ai fini della contestata bancarotta fraudolenta per distrazione, nonché in ordine al conseguente giudizio in tema di individuazione del complessivo trattamento sanzionatorio. La motivazione, invero, non avversata specificamente, in tale parte con il ricorso, non precisa l'entità dell'importo delle restituzioni dovute ai clienti di EIM, titolari di portafogli illiquidi, nonché del valore delle attività "confluite" in EGP a seguito delle operazioni di scudo fiscale. La Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico, non assume che tali importi sono pari a zero, ma anzi specifica che non si può addivenire, con certezza, ad acclarare l'entità di questo dato, indicando che la distrazione certamente dimostrata, in definitiva, attiene comunque a diverse decine di milioni di euro (cfr. pag. 4), così giustificando una riduzione della sanzione non in misura proporzionale. Anche se, effettivamente, la Corte territoriale diminuisce l'entità dell'aumento per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, posto che anche il Giudice per le indagini preliminari era partito dalla pena base di anni quattro di reclusione (cfr. pag. 50 della sentenza di primo grado), si giunge in ogni caso, in conformità al disposto di cui alla sentenza rescindente, a rivedere il trattamento sanzionatorio, finendo per irrogare una pena complessivamente più contenuta, giustificando le ragioni di detta misura. [OSCURATO:PERSONA], la motivazione si articola anche attraverso il puntuale richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., diffusamente, congruamente ed esaustivamente giustificando le ragioni della misura della sanzione. Si sottolinea, infatti, l'entità delle risorse finanziarie che sicuramente risultano sottratte, ma anche il comportamento processuale, la spiccata capacità a delinquere che il complesso meccanismo finanziario attuato da [OSCURATO:PERSONA] dimostra, l'imponente opera di agevolazione rispetto a condotte di sottrazione a tassazione di masse imponibili da parte degli investitori/clienti del ricorrente, l'assenza di iniziative recuperatorie. 1.2. La censura proposta con motivi nuovi, tempestivamente depositati, è inammissibile. Invero, con il motivo nuovo, a corredo del quale la difesa produce documentazione in ossequio al principio di autosufficienza, si chiede l'annullamento con rinvio, documentando che la Corte territoriale, in sede di rinvio, non si sarebbe pronunciata sulla richiesta continuazione con altra sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato. All'uopo, si allegano il relativo verbale di udienza e la sentenza divenuta irrevocabile, dai quali risulta che la richiesta è stata proposta all'udienza del 23 marzo 2021, dinanzi al giudice del rinvio e che questa riguarda una sentenza che è divenuta definitiva nel 2015, quindi in epoca successiva alla prima sentenza di appello, resa il 15 dicembre 2014. Sul punto, tuttavia, il Collegio rileva l'inammissibilità del motivo, in quanto inedito rispetto al ricorso principale. Invero, come affermato da questa Corte anche a Sezioni unite, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., rispetto ai quali rappresentano specificazione ed ai quali devono essere sempre ricollegabili. Sicché sono ammissibili soltanto motivi nuovi con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori rispetto al ricorso principale. Detto strumento, infatti, non può essere utilizzato per introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, così allargando il petitum, oltre il termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301). Del resto, la relativa richiesta di continuazione con reati di cui all'allegata pronuncia definitiva potrà essere formulata in sede di esecuzione. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Invero, si attinge un giudizio rimesso all'apprezzamento del giudice del rinvio e alla sua discrezionalità, quello relativo alla scelta dell'entità del complessivo trattamento sanzionatorio, nella specie svolto con motivazione immune da vizi logici ed esauriente. La graduazione della pena rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Sul punto si richiamano gli argomenti generali spesi per il coimputato al § 1.1. Si osserva, poi, con specifico riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, pur a fronte della riscontrata carenza di elementi per determinare l'entità effettiva dell'importo delle distrazioni relative alle attività provenienti dai clienti della società del gruppo EIM che si sono avvalsi del cd. scudo fiscale ter, la motivazione del giudice del rinvio, rispetto all'entità dell'ammontare del danno è esauriente e tale da giustificare la riduzione della pena in origine irrogata. Questa, infatti, rende conto, sebbene riportando cumulativamente anche dati che non riguardano la specifica posizione della [OSCURATO:PERSONA], elementi rilevanti, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., idonei a giustificare l'entità del trattamento sanzionatorio, anche alla stregua del giudizio in tema di responsabilità svolto in sede di rinvio, sul punto attinto dall'annullamento (cfr. pag. 4 ss.). Si fa riferimento, infatti, al dato dell'entità delle risorse finanziarie che, comunque, risultano sottratte. Inoltre, si richiamano le valutazioni espresse dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata e pag. 51 della sentenza di primo grado), quanto alla sovrapponibilità delle posizioni dei fratelli Andrea (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA]. La prima sentenza, infatti, analizza, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la condotta collaborativa della [OSCURATO:PERSONA], ma opera una valutazione negativa della personalità dell'imputata, ex art. 133 cod. pen., con riferimento all'apporto fornito all'attività di [OSCURATO:PERSONA], individuato come effettivo promotore ed organizzatore dell'attività illecita, perché assicurato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello, in modo continuativo, perpetrato nel tempo, indicato, comunque, come assolutamente essenziale e fattivo, rispetto alla condotta illecita. 2.2. Il secondo motivo è infondato. Si lamenta, in sostanza, una presunta disparità di trattamento, relativa all'entità della pena applicata su concorde richiesta delle parti da altra Autorità giudiziaria (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10 marzo 2012, rispetto alla quale era stata già riconosciuta dal giudice di primo grado la continuazione; Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 25 maggio 2015 relativa al fallimento EIM), in altri procedimenti, in relazione ad altri titoli di reato relativi a diverse società, che, dunque, non si può dedurre in questa sede. Invero, la parità di trattamento può essere pretesa dall'imputato rispetto a situazioni similari, che non ricorrono nei casi in cui diverse sono le condotte, i reati e i procedimenti in cui questi vengono giudicati. Infatti, non è invocabile il principio di eguaglianza quando si pongono a raffronto situazioni come quelle richiamate, che sono sostanzialmente dissimili. [OSCURATO:PERSONA], viene irrogata, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., nel presente procedimento una pena di entità senz'altro giustificata con motivazione esauriente e, comunque, sensibilmente inferiore a quella applicata su concorde richiesta delle parti, con la pronuncia allegata al ricorso del 10 marzo 2012 con la quale è stato riconosciuto, dal primo giudice, il vincolo della continuazione (anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, rispetto alla quale la pena irrogata nel presente procedimento costituisce aumento ex art. 81 cod. pen.: cfr. all. 1 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Né si ravvisa, come dedotto, che si tratta di entità di pena prossima a quella irrogata con sentenze per reati di bancarotta che hanno condotto all'accertamento di diverse entità di danno cagionato (per la bancarotta EIM, pari a 300 milioni di euro), più grave di quello arrecato con le condotte per le quali si procede. Invero, dal provvedimento di cumulo (all. 3 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) allegato dalla difesa in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, emerge che con la sentenza del 10 marzo 2012, è stata applicata la più consistente pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 4000 di multa e con quella del 25 maggio 2015, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, la pena di anni quattro mesi uno di reclusione, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con la pronunce del 10 marzo 2012 e del 6 dicembre 2013. Né viene specificata, dalla ricorrente, l'entità delle pene irrogate, a titolo di aumento, per ciascuno dei diversi titoli in esecuzione.3.Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna