CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 37407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; (- >Z. ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce chiedeva l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. (per la partecipazione ad un'articolazione della [OSCURATO:PERSONA] guidata da [OSCURATO:PERSONA]), agli artt. 110, 416-bis.1 e 512-bis cod. pen. per l'intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] di un esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, nonché in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e ad una pluralità di reati fine di tale ultima associazione. Con lo stesso atto chiedeva anche il sequestro preventivo del predetto esercizio commerciale. 2. Con ordinanza del 24/11/2023,, il Giudice per le indagini preliminari accoglieva la richiesta di applicazione nei confronti del Coviello della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e ad alcuni reati fine, e rigettava la richiesta di misura cautelare personale in relazione dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Pur riconoscendo sussistenti gravi indizi in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 416-bis,1 e 512 bis cod. pen., nulla disponeva in ordine alla richiesta di sequestro preventivo 3. Il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza in data 11/1/2024 rigettava l'istanza di riesame proposta dalla difesa del Coviello avverso l'applicazione della misura carceraria per i reati in materia di stupefacenti, e con ordinanza del 22/1/2024 accoglieva, invece, l'appello del pubblico ministero in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per il quale anche disponeva la misura cautelare personale nei confronti del Coviello. Con successiva ordinanza del 23/1/2024, infine, accogliendo l'appello del pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo del predetto esercizio commerciale. 4. Avverso quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Marchello, deducendo, con unico motivo di impugnazione, la "violazione di legge derivante da motivazione apparente" per aver ritenuto il Tribunale che il Coviello avesse fittiziamente attribuito la titolarità del bar alla moglie su indicazione del presunto capo, [OSCURATO:PERSONA], come intercettato in una conversazione intercorsa con altri, nonostante il Coviello non fosse presente in quel momento. Nella prospettazione della ricorrente, invece, il Coviello avrebbe agito al solo fine di non interrompere l'attività economica dalla quale traeva le risorse finanziarie per la propria famiglia, in un momento difficile della sua vita perché in espiazione pena per altro reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentititi. La ricorrente deduce, infatti, la mera apparenza del provvedimento impugnato, in coerenza con il disposto dell'art. 325 cod. proc. pen., a norma del quale in tema rovvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ricomprendendosi nel vizio in parola sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei difetti motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 1.1 ( n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608 - 01). La motivazione dell'ordinanza impugnata, invece, lungi dal presentare vizi che possano consentire di ritenerla meramente apparente, senza incorrere in alcun vizio logico rende adeguatamente conto degli elementi che hanno portato a riconoscere sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora posti a fondamento del decreto di sequestro preventivo. Sotto il primo profilo, il provvedimento impugnato ha richiamato l'ordinanza del giudice della cautela che ha riconosciuto la sussistenza di un compendio indiziario univoco, a carico del Coviello, non solo in ordine al reato di cui all'art. 74 dpr 309/90 (capo B) ed ai reati fine, ma anche in ordine al reato di cui agli artt. 110, 416 bis.1, 512 bis cod. pen. (capo Al), ed ha rilevato che, poi, lo stesso Tribunale del riesame, con ordinanza del 22/1/2024, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato la misura cautelare personale anche in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo A). Il compendio indiziario relativo a teli reati, del resto, non appare contestato dal ricorso. Il carattere fittizio dell'intestazione dell'esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]" alla Marchello, invece, è stato riconosciuto dal Tribunale del riesame sul rilievo che il Coviello, dopo aver acquistato l'esercizio nel 2020, in data 1/3/2021 lo trasferiva a [OSCURATO:PERSONA], coindagato e successivamente attinto da misura cautelare carceraria in quanto partecipe al sodalizio dedito al narcotraffico, che appena dieci giorni dopo, in data 11/3/2021, veniva arrestato per traffico di armi. L'ordinanza impugnata, a tal proposito, ha valorizzato l'intercettazione di una conversazione intercorsa lo stesso giorno di tale arresto tra il Perrone ed altro dirigente del sodalizio di stampo mafioso, [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo, proprio commentando l'arresto del Renna, riferiva di aver dato ordine di intestare ad altri l'esercizio commerciale di cui si tratta, ed ha ricondotto a tale ordine il successivo trasferimento del bene di cui si tratta alla Marchello, moglie del Coviello. L'assunto della ricorrente secondo cui Coviello avrebbe agito, invece, al solo fine di non interrompere l'attività economica dalla quale traeva le risorse finanziarie per la propria famiglia, nel momento in cui veniva sottoposto ad esecuzione pena, costituisce una mera ricostruzione alternativa del fatto che non può essere ritenuta in alcun modo idonea a rendere meramente apparente la ricostruzione dell'operazione effettuata dal provvedimento impugnato sulla base di una rigorosa cronologia dei fatti emergenti anche da conversazioni captate e sull'osservazione, da parte del Tribunale del riesame, secondo cui tale prospettazione alternativa mal si concilia con il rilievo che, prima di essere intestato alla Marchello, il bene già era stato intestato al Renna. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di urti somma ché, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente,in euro tremila. Non si provvede a norma dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. in presenza di provvedimento già esecutivo, in quanto nel dispositivo dell'ordinanza impugnata (Trib. di Lecce, Sezione del riesame, R. M. C. R. n. 125/2023, udienza 23/01/24, dep. 21/03/24) si legge espressamente: "Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Pubblico Ministero per l'esecuzione". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend