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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04261/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto con un unico atto nell’interesse di entrambe le ricorrenti; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dovendosi a tale riguardo farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); considerato, inoltre, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova non è formulata in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); che il denunciato vizio di motivazione risulta pertanto manifestamente infondato, in considerazione della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si valorizzano specificamente gli elementi di conforto della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto con un unico atto nell’interesse di entrambe le ricorrenti; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dovendosi a tale riguardo farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); considerato, inoltre, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova non è formulata in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); che il denunciato vizio di motivazione risulta pertanto manifestamente infondato, in considerazione della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si valorizzano specificamente gli elementi di conforto della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec
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