CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12006/2020 proposto da. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa da se stessa - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso il decreto nr. 15/2020 del 30/3/2020 pronunciato dal Tribunale di Avellino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Avellino, con decreto del 30/3/2020, ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva respinto la richiesta della r eclamante , convenuta dal curatore in un giudizio di revocatoria fallimentare , di prendere visione ed estrarre copia del verbale del comitato dei creditori del 20/4/2017 “al fine di esercitare il proprio diritto di difesa”. 1.1 Il tribunale, pur riconoscendo che il verbale in questione ben può essere oggetto di richiesta di accesso, in quanto atto della procedura concorsuale, ha riten uto in fondato il reclamo perché la reclamante non aveva chiarito quale fosse il suo concreto ed apprezzabile interesse all’esame della predetta delibera del C .d.C. , con cui era statoapprovato il programma di liquidazione. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso straordinario per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo , cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato, per avere il tribunale, pur riconoscendo fondati i motivi d i reclamo, i llegittimamente confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di ostensione del verbale del c.d.c. sulla base di argomentazioni non dedotte dalle parti e non sottoposte al loro contraddittorio, così violando la normativa sul giusto processo ed emettendo un provvedimento della “terza via” e viziato da carenza di motivazione. 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte è infatti inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di esame e di rilascio di copia degli atti del fascicolo fallimentare, trattandosi di provvedimento privo del carattere della decisorietà , sia perché non lesivo di situazioni giuridiche sostanziali, ma incidente su situazioni di carattere processuale correlate all’esercizio del diritto di difesa, sia perché non suscettibile di passaggio in giudicato, e dunque non preclusivo dell’esercizio del diritto di accesso al fascicolo (sicché la domanda ben può essere riproposta e accolta ove sia accompagnata dall’indicazione del concreto interesse che la giustifica: cfr. Cass. S.U. nr. 181/2001, Cass. nn. 15487/2004, 19509/2005, 1032/2017 e 212/2019). 3.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così decisoin Roma, i l 26