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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 12492/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da : ARMENS CARMINEnato a Napoli il 01 / 0 9 / 2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 1 4 / 11 /2024 d el la CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Benevento il 01 /0 2 / 202 4 , appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi, in relazione ai reati di cui agli artt. 640e 628 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di appello propon gono separati ricors i gli imputat i tramite i rispettivi difensor i di fiducia , contestando : lo Scafaro, l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; l’Armens l’erronea determinazione della pena per l’omessa riduzione per l’attenuante del risarcimento del danno.3.

Iricorsisono inammissibil i , in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale o dell’applicazione della sanzione a reato già prescritto (SU del 27/10/2022, dep. 2023,n. 19415).

Nel caso di specie, oggetto delle censure è l’applicazione di circostanze attenuanti,profilo che esula dall’illegalità della pena, determinata in conformità allarichiesta delle parti e riconducibile al paradigma normativo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da : ARMENS CARMINEnato a Napoli il 01 / 0 9 / 2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 1 4 / 11 /2024 d el la CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Benevento il 01 /0 2 / 202 4 , appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi, in relazione ai reati di cui agli artt. 640e 628 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello propon gono separati ricors i gli imputat i tramite i rispettivi difensor i di fiducia , contestando : lo Scafaro, l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; l’Armens l’erronea determinazione della pena per l’omessa riduzione per l’attenuante del risarcimento del danno.3. Iricorsisono inammissibil i , in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale o dell’applicazione della sanzione a reato già prescritto (SU del 27/10/2022, dep. 2023,n. 19415). Nel caso di specie, oggetto delle censure è l’applicazione di circostanze attenuanti,profilo che esula dall’illegalità della pena, determinata in conformità allarichiesta delle parti e riconducibile al paradigma normativo. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12492/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris