CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624, co.2 e 625, co. 2, 4, 7 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi la mancanza dell'elemento soggettivo ai fini dell'integrazione del reato, non essendo stato accertato che egli fruisse effettivamente e consapevolmente del bene e delle utilità ad esso connesse. Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente e intenzionalmente prelevato indebitamente parte dell'energia elettrica consumata al fine di trarne indebito profitto economico. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentita in sede di legittimità. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, si rileva che esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili, ma non dedotte nei precedenti gradi di giudizio. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il CiSnsiglieesten