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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01519/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.01859/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresenta ti e dife si dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 1229/2022 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 15 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Pistoia, pronunciando sull e domande propost e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la società “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] : dichiarò la nullità del contratto di compravendita per rogito [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2008, con cui la società “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. (per la quota di 62/100) e [OSCURATO:PERSONA] (per la quota di 38/100) avevano trasferito agli attori la proprietà superficiaria di un appartamento sito a Marina di Grosseto; condannò “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a restituire agli attori medesimi la somma versata per la compravendita (oltre 237.000 Euro) , in ragione delle risp ettive quote, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda , a titolo di risarcimento del danno; rigettò la domanda risarcitoria proposta dagli stessi attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiar ò assorbita ogni altra domanda, tra cui quella di manleva proposta dal notaio Cappellini nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa dal professionista quale società assicuratrice della sua responsabilità civile.

2. L a Corte d’appello di Firenze, rigettando l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA], nonché quella incidentale propostada “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l., ma parzialmente accogliendo l’ulteriore impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto: C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a)che il contratto di vendita era nullo per impossibilità dell’oggetto, in quanto al momento della stipula (7 aprile 2008) non esisteva il diritto reale (la proprietà superficiaria dell’appartamento) per il cui trasferimento era stato stipulato; b) che, rilevata la nullità del negozio giuridico concluso per atto pubblicoed avente ad oggetto il trasferimento d i un inesistente diritto di proprietà superficiaria, sussisteva con evidenza la responsabilità contrattuale del notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA], atteso che «il professionista, che ha redatto l’atto pubblico, assume un obbligo nei confronti delle parti di far stipulare un contratto che persegua gli obbiettivi che le parti si sono prefissate e, se l’obbiettivo espresso nell’atto è quello di trasferire un diritto, il notaio ha il dovere di verificare l’esistenza del diritto, ai fini richiesti, informando le parti della reale situazione giuridica del bene oggetto dell’alienazione» (pp. 24-25 della sentenza impugnata; è stata richiamata, al riguardo, la pronuncia n.4911 del 2022 di questa Corte); c)che, in solido con il notaio – ma a diverso titolo di resp onsabilità precontrattuale –,dovevano rispondere , in confronto degli acquirenti, anche i venditori, i quali, sebbene fossero consapevoli dell’inesistenza del diritto di superficie da loro alienato, avevano nondimeno indotto la controparte alla stipulazione di un contratto invalido ; essi, dunque , erano responsabili, ex art. 1338 cod. civ., « per non aver informato controparte dell’esistenza della causa di nullità del contratto» (p. 25 della sentenzaimpugnata); d) che, liquidato il danno a favore degli acquirenti ed a carico solidale dei venditori (in ragione delle rispettive quote) e del notaio rogante in misura superiore all’importo quantificato dal primo giudice (dovendo a tale importo aggiungersi gli interessi a far tempo dal C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pagamento, nonché le somme corrispondenti alle spese per gli accertamenti tecnici espletati e al compenso del notaio),doveva altresì accogliersi la domanda di manleva formulata dal professionista e rimasta assorbita in primo grado, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]a tenerlo indenne per le somme che que gli avrebb e dovuto corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza dellealtre statuizioni; e)che, infine, quanto alle spese di entrambi i gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA], “ [OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere condannati a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quelle dei relativi rapporti processuali, mentre s ussist evano, invece , i presupposti per compensare integralmente quelle del rapporto processuale vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] Ass icurazioni s.p.a., « in considerazione della concordanza delle difese spiegate» (p. 33 della sentenza impugnata).

3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tremotivi.

Rispondono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non svolgono difese gli altri intimati, [OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. .

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175,1176, 1375 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Firenze C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. violatoi principi regolatori della prestazione professionale cui sarebbe stato tenuto ilnotaio Cappellini, in base ai paradigmi della diligenza, correttezza e buona fedee in rapporto al caso concreto e, per l’effetto, per averloerroneamente ritenuto responsabile nei confronti dei signori Gallo e Truppiper la mancata verifica del diritto di superficie oggetto del contratto di compravendita , condannandolo al risarcimento dei danni».

La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, in accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la responsabilità professionale del notaio rogante nei loro confronti per aver stipulato un atto di compravendita nullo per inesistenza dell’oggetto, con consequenziale pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.

Secondo il ricorrente, nell’affermare che, nel la fattispecie, egli, in qualità di notaio rogante dell’atto di compravendita,aveva mancato di verificare l’esistenza deldiritto di superficie che ne formava oggetto, la Corte territoriale avrebbe espresso un giudizio non circostanziato, senza precisare «origine, fondamento, contenuto e – soprattutto – limiti del dovere di verifica e della prestazione professionale notarile», da valutarsi alla stregua dei princ ì pi di diligenza, buona fede e correttezza.

Inoltre, il giudice d’appello avrebbe omesso di ri l evare che, al contrario, la verifica dell’esistenza del diritto era stata da lui debitamente effettuata, mediante acquisizione, esame e confronto di una pluralità di atti, qualile visure catastali e ipotecarie dell’immobile e i titoli di provenienza, trascritti nei pubblici registri immobiliari e consistenti, in particolare: I) nell’atto di permuta ai rogiti [OSCURATO:PERSONA] del 10 maggio 2002, con cui l’Agenzia del Demanio si era «dichiarata C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. disposta a concedere l’area dove insiste il fabbricato in diritto di superficie per anni 60 (sessanta) a seguito della domanda presentata in data 16 gennaio 2002», mentre la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”si era «dichiaratadisposta ad acquistare tutti i diritti attualmente spettanti a [OSCURATO:PERSONA], nonché « il diritto di superficie che gli verrà in futuro assegnato dal Demanio dello Stato» (p.14 del ricorso); II ) nella dichiarazionesostitutiva di notorietà resa da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del detto atto di permuta,ove si era dato atto che la costruzione del fabbricato era stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non erano stati posti in essere interventi edilizi abusivi, né erano statimai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 41 della legge n.47/1985, ad eccezione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo per le quali era stata,peraltro, rilasciata dal Comune di Grosseto una concessione edilizia in sanatoria nel 1999;III) nell’atto di ricognizione di permuta ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto in data 29 febbraio 2008, in cui si faceva constare che, in corrispettivo della cessione a titolo di permuta,la società “[OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. cedeva a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà superficiaria sulle porzioni immobiliari del fabbricato che si obbligava a realizzare previa demolizione del fabbricato esistente.

Sostiene, dunque, il ricorrenteche, alla luce degli atti esaminati e delle verifiche effettuate,nessuna responsabilità professionale avrebbe potuto essergli imputata, avendo egli fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni di parte e sulla documentazione fornita dai venditori, nonché, soprattutto , sull’esame dei titoli di provenienza, sulle risultanze dei registri immobiliari e sulleevidenze catastali. 1.1.Il motivo è infondato.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La Corte territoriale, nel delibare la domanda di accertamentodella responsabilitàdel notaio, ha richiamato il principio, espressoda questa Corte, secondo cui “ Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio”(Cass.15 febbraio 2022, n. 4911).

Il compimento dell’attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza degli effetti tipici dell’atto rogato, nonché il risultato pratico perseguito dalle parti , obbliga il notaio non solo a compiere un a preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene (nonché, prima ancora, evidentemente, della sua esistenza, specie quando si tratti di diritto reale in re aliena ) attraverso l’esame delle r isultanze deiregistri immobiliari e la loro visura ( ex multis , Cass.13/06/2002, n. 8470; Cass. 11/01/2006, n. 264; Cass.28/11/2007, n. 24733; Cass.12/06/2020, n. 11296), ma lo obbliga anche , più incisivamente, a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, acquisendo informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività(Cass. 16/03/2021, n. 7283).

In applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha proceduto ad accertare se, nel caso concreto, il notaio Giulio C esare C appellini avesse adempiutol’obbligo di verificare l ’esistenza giuridica del diritto reale di superficie che formavaoggetto di trasferimento in base all’atto C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. rogando; e, formulando un motivato apprezzamento di me rito , ha ritenuto che tale obbligo non fosse statoesattamente adempiuto.

La Corte d’appello ha tratto le ragioni di taleapprezzamentoproprio dal contenuto dei titoli di provenienza citati dal ricorrente e, in particolare, dalla permuta per rogiti [OSCURATO:PERSONA] del 10 maggio 2002, da cui risultava che la società “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. si era dichia ra ta interessata ad acquistare da [OSCURATO:PERSONA] il diritto di superficie che gli sarebbe stato assegnato in futuro dal Demanio dello Stato sul fabbricato in contestazione, cedendoin cambio al Cucini tutti i diritti ad essa spettanti o ad essa assegnati dall’Agenzia del Demanio sulle porzioni immobiliari da realizzare previa demolizione del fabbricato esistente.

Avuto riguardo alla permuta del 2002 tra “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rilevatoche a quell’epoca nessun diritto realevantavano i futuri danti causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile (che era di proprietàdemaniale), potendo vantare il Cucini soltanto un diritto personale di utilizzo delle unità abitative, poi trasferito allasocietà “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. .

La Corte d’appello ha ulteriormente evidenziato che la mancata costituzione del diritto reale di superficie era rilevabile anche in esito alla concessione in sanatoria rilasciata nel 1999, pure citata dal ricorrentequale atto che sarebbe stato tenuto d a lui presente perché richiamato nelladichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal Cucini in occasione della permuta del 2002 ; il giudice del merito ha infatti rilevato che, a seguito del rilascio, da parte del Comune di Grosseto, della concessione in sanatoria per le opere eseguite inassenza di titolo abilitativo, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva bensì concesso la disponibilità d’uso del bene ma non la concessione deldiritto di superficie.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Alla luce di tale motivato accertamento, le censure sollevate da [OSCURATO:PERSONA] con il primomotivo di ricorso devono reputarsi infondate.

Il ricorrente, infatti, pur non contestandoil contenuto della permuta del 2002 per notaio D etti – ed anzi trascrivendone stralci negli stessi termini in cui sono trascritti nella sentenza impugnata – sosti e ne infondatamenteche, proprio in base all’esame di questo atto, avreb be condotto positivamente la verifica della sussistenza del diritto superficiario oggetto di trasferimento in base all’atto da lui rogato, senza considerare che, al contrario, l’esame dell’atto in parola, ove effettivamente effettuato con la diligenza professionale qualificata da lui esigibile (art.1176, secondo comma, cod. civ.), avrebbe piuttosto dovuto indurlo a ritenere che tale diritto nonera venuto ad esistere, in quanto non ancora costituito in favore del Cucini e della società “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e in quanto la sua costituzione non era nella disponibilità dei danti causa degli acquirenti, poiché dipendeva da una determinazione della pubblica amministrazione.

Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1917, comma 3 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in punto di regolazione delle spese processuali nei rapporti tra l’assicuratoNotaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa».

La decisione impugnata è censurata nellaparte in cui , accogliendo la domanda di manleva proposta dal Cappellini nei confront i della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannatoquest’ultima a tenerlo indenne, oltre che delle altre somme che egli avrebbe dovuto corrisponderea Domenico G allo e [OSCURATO:PERSONA] i , unicamente delle C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. spese di soccombenza (ovverosia delle spese processuali sostenute dagli attori vittoriosi,al cui rimbor s o era stato condannato quale parte soccombente), ma non anche delle spese di resistenza, vale a dire delle spese sostenute perresistere all’azione dei danneggiati, poste a carico dell’assicuratore, nei limiti stabiliti dall’art.1917 cod. civ..

2.1. Questo motivo è fondato e deve essere accolto, in quanto l'obbligo di rimborso del le c c .d d . spese di resistenza sorge oggettivamente (sempre che ne sia fornita la prova e nei limiti di quanto effettivamente provato: Cass. 15/9/2023, n. 26683) per la sola circostanza che l’assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa(Cass. 13/10/2022, n.29926)e in quanto la Corte di merito ha completamenteomesso di pronunciare al riguardo.

3. Con il terzo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1917, comma 3c.c., nonché degli articoli 91 e 92comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte diAppello di Firenze violato il principio di soccombenza, nonché le norme e i principi di diritto preposti alla regolazione e alla compensazione delle spese processuali – di chiamata in causa e, eventualmente, anche di resistenza – nell’emettere pronuncia di compensazione delle spese di lite tra l’assicurato [OSCURATO:PERSONA] e la Compagnia di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA]».

Viene censurata la statuizione di integrale compensazione , tra le parti, delle spese del rapporto processuale intercorso tra l’assicurato e l’assicuratore, inst a urato con la chiamata in garanzia proposta dal primo nei confronti del secondo.

Il ricorrente ded u ce che la statuizione di compensazione sarebbe illegittima in quanto e me s sa , in mancanza degli specifici presupposti C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla sentenza ad ditiva della Corte costituzionale n . 77 del 2018), sulla base di una motivazione apparente e illogica, ov v erosia sull’assunto, peraltroerroneo, della ritenuta « concordanza delle difese spiegate». 3.1.Anche questo motivo è fondato.

Nella fattispecie, trattandosi di procedimento introdotto nel 2012, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non trova applicazione l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge n. 132/2014 ( oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità con la sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale), ma trovaapplicazione la formulazione previgente della norma in esame,che subordinava la possibilità di compensazione delle spese, alternativamente, alla sussistenza della reciproca soccombenza o a quella di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione.

Ciò posto, proprio in relazione atale dispos i zione, questa Corte ( ex aliis, Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 25/09/2017, n.22310) ha , peraltro, affermato il principio secondo cui le “ gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo, quale nella specie risulta essere quellache si limita a f a r riferimen to, in modo vago ed indeterminato, allacomunanza delle difese spiegate. 4.In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettatoil primo.

C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolt i con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P. Q. M. La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.01859/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresenta ti e dife si dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 1229/2022 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 15 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Pistoia, pronunciando sull e domande propost e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la società “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] : dichiarò la nullità del contratto di compravendita per rogito [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2008, con cui la società “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. (per la quota di 62/100) e [OSCURATO:PERSONA] (per la quota di 38/100) avevano trasferito agli attori la proprietà superficiaria di un appartamento sito a Marina di Grosseto; condannò “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a restituire agli attori medesimi la somma versata per la compravendita (oltre 237.000 Euro) , in ragione delle risp ettive quote, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda , a titolo di risarcimento del danno; rigettò la domanda risarcitoria proposta dagli stessi attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiar ò assorbita ogni altra domanda, tra cui quella di manleva proposta dal notaio Cappellini nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa dal professionista quale società assicuratrice della sua responsabilità civile. 2. L a Corte d’appello di Firenze, rigettando l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA], nonché quella incidentale propostada “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l., ma parzialmente accogliendo l’ulteriore impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto: C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a)che il contratto di vendita era nullo per impossibilità dell’oggetto, in quanto al momento della stipula (7 aprile 2008) non esisteva il diritto reale (la proprietà superficiaria dell’appartamento) per il cui trasferimento era stato stipulato; b) che, rilevata la nullità del negozio giuridico concluso per atto pubblicoed avente ad oggetto il trasferimento d i un inesistente diritto di proprietà superficiaria, sussisteva con evidenza la responsabilità contrattuale del notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA], atteso che «il professionista, che ha redatto l’atto pubblico, assume un obbligo nei confronti delle parti di far stipulare un contratto che persegua gli obbiettivi che le parti si sono prefissate e, se l’obbiettivo espresso nell’atto è quello di trasferire un diritto, il notaio ha il dovere di verificare l’esistenza del diritto, ai fini richiesti, informando le parti della reale situazione giuridica del bene oggetto dell’alienazione» (pp. 24-25 della sentenza impugnata; è stata richiamata, al riguardo, la pronuncia n.4911 del 2022 di questa Corte); c)che, in solido con il notaio – ma a diverso titolo di resp onsabilità precontrattuale –,dovevano rispondere , in confronto degli acquirenti, anche i venditori, i quali, sebbene fossero consapevoli dell’inesistenza del diritto di superficie da loro alienato, avevano nondimeno indotto la controparte alla stipulazione di un contratto invalido ; essi, dunque , erano responsabili, ex art. 1338 cod. civ., « per non aver informato controparte dell’esistenza della causa di nullità del contratto» (p. 25 della sentenzaimpugnata); d) che, liquidato il danno a favore degli acquirenti ed a carico solidale dei venditori (in ragione delle rispettive quote) e del notaio rogante in misura superiore all’importo quantificato dal primo giudice (dovendo a tale importo aggiungersi gli interessi a far tempo dal C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pagamento, nonché le somme corrispondenti alle spese per gli accertamenti tecnici espletati e al compenso del notaio),doveva altresì accogliersi la domanda di manleva formulata dal professionista e rimasta assorbita in primo grado, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]a tenerlo indenne per le somme che que gli avrebb e dovuto corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza dellealtre statuizioni; e)che, infine, quanto alle spese di entrambi i gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA], “ [OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere condannati a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quelle dei relativi rapporti processuali, mentre s ussist evano, invece , i presupposti per compensare integralmente quelle del rapporto processuale vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] Ass icurazioni s.p.a., « in considerazione della concordanza delle difese spiegate» (p. 33 della sentenza impugnata). 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tremotivi. Rispondono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non svolgono difese gli altri intimati, [OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175,1176, 1375 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Firenze C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. violatoi principi regolatori della prestazione professionale cui sarebbe stato tenuto ilnotaio Cappellini, in base ai paradigmi della diligenza, correttezza e buona fedee in rapporto al caso concreto e, per l’effetto, per averloerroneamente ritenuto responsabile nei confronti dei signori Gallo e Truppiper la mancata verifica del diritto di superficie oggetto del contratto di compravendita , condannandolo al risarcimento dei danni». La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, in accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la responsabilità professionale del notaio rogante nei loro confronti per aver stipulato un atto di compravendita nullo per inesistenza dell’oggetto, con consequenziale pronuncia di condanna al risarcimento dei danni. Secondo il ricorrente, nell’affermare che, nel la fattispecie, egli, in qualità di notaio rogante dell’atto di compravendita,aveva mancato di verificare l’esistenza deldiritto di superficie che ne formava oggetto, la Corte territoriale avrebbe espresso un giudizio non circostanziato, senza precisare «origine, fondamento, contenuto e – soprattutto – limiti del dovere di verifica e della prestazione professionale notarile», da valutarsi alla stregua dei princ ì pi di diligenza, buona fede e correttezza. Inoltre, il giudice d’appello avrebbe omesso di ri l evare che, al contrario, la verifica dell’esistenza del diritto era stata da lui debitamente effettuata, mediante acquisizione, esame e confronto di una pluralità di atti, qualile visure catastali e ipotecarie dell’immobile e i titoli di provenienza, trascritti nei pubblici registri immobiliari e consistenti, in particolare: I) nell’atto di permuta ai rogiti [OSCURATO:PERSONA] del 10 maggio 2002, con cui l’Agenzia del Demanio si era «dichiarata C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. disposta a concedere l’area dove insiste il fabbricato in diritto di superficie per anni 60 (sessanta) a seguito della domanda presentata in data 16 gennaio 2002», mentre la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”si era «dichiaratadisposta ad acquistare tutti i diritti attualmente spettanti a [OSCURATO:PERSONA], nonché « il diritto di superficie che gli verrà in futuro assegnato dal Demanio dello Stato» (p.14 del ricorso); II ) nella dichiarazionesostitutiva di notorietà resa da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del detto atto di permuta,ove si era dato atto che la costruzione del fabbricato era stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non erano stati posti in essere interventi edilizi abusivi, né erano statimai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 41 della legge n.47/1985, ad eccezione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo per le quali era stata,peraltro, rilasciata dal Comune di Grosseto una concessione edilizia in sanatoria nel 1999;III) nell’atto di ricognizione di permuta ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto in data 29 febbraio 2008, in cui si faceva constare che, in corrispettivo della cessione a titolo di permuta,la società “[OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. cedeva a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà superficiaria sulle porzioni immobiliari del fabbricato che si obbligava a realizzare previa demolizione del fabbricato esistente. Sostiene, dunque, il ricorrenteche, alla luce degli atti esaminati e delle verifiche effettuate,nessuna responsabilità professionale avrebbe potuto essergli imputata, avendo egli fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni di parte e sulla documentazione fornita dai venditori, nonché, soprattutto , sull’esame dei titoli di provenienza, sulle risultanze dei registri immobiliari e sulleevidenze catastali. 1.1.Il motivo è infondato. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La Corte territoriale, nel delibare la domanda di accertamentodella responsabilitàdel notaio, ha richiamato il principio, espressoda questa Corte, secondo cui “ Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio”(Cass.15 febbraio 2022, n. 4911). Il compimento dell’attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza degli effetti tipici dell’atto rogato, nonché il risultato pratico perseguito dalle parti , obbliga il notaio non solo a compiere un a preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene (nonché, prima ancora, evidentemente, della sua esistenza, specie quando si tratti di diritto reale in re aliena ) attraverso l’esame delle r isultanze deiregistri immobiliari e la loro visura ( ex multis , Cass.13/06/2002, n. 8470; Cass. 11/01/2006, n. 264; Cass.28/11/2007, n. 24733; Cass.12/06/2020, n. 11296), ma lo obbliga anche , più incisivamente, a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, acquisendo informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività(Cass. 16/03/2021, n. 7283). In applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha proceduto ad accertare se, nel caso concreto, il notaio Giulio C esare C appellini avesse adempiutol’obbligo di verificare l ’esistenza giuridica del diritto reale di superficie che formavaoggetto di trasferimento in base all’atto C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. rogando; e, formulando un motivato apprezzamento di me rito , ha ritenuto che tale obbligo non fosse statoesattamente adempiuto. La Corte d’appello ha tratto le ragioni di taleapprezzamentoproprio dal contenuto dei titoli di provenienza citati dal ricorrente e, in particolare, dalla permuta per rogiti [OSCURATO:PERSONA] del 10 maggio 2002, da cui risultava che la società “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. si era dichia ra ta interessata ad acquistare da [OSCURATO:PERSONA] il diritto di superficie che gli sarebbe stato assegnato in futuro dal Demanio dello Stato sul fabbricato in contestazione, cedendoin cambio al Cucini tutti i diritti ad essa spettanti o ad essa assegnati dall’Agenzia del Demanio sulle porzioni immobiliari da realizzare previa demolizione del fabbricato esistente. Avuto riguardo alla permuta del 2002 tra “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rilevatoche a quell’epoca nessun diritto realevantavano i futuri danti causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile (che era di proprietàdemaniale), potendo vantare il Cucini soltanto un diritto personale di utilizzo delle unità abitative, poi trasferito allasocietà “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. . La Corte d’appello ha ulteriormente evidenziato che la mancata costituzione del diritto reale di superficie era rilevabile anche in esito alla concessione in sanatoria rilasciata nel 1999, pure citata dal ricorrentequale atto che sarebbe stato tenuto d a lui presente perché richiamato nelladichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal Cucini in occasione della permuta del 2002 ; il giudice del merito ha infatti rilevato che, a seguito del rilascio, da parte del Comune di Grosseto, della concessione in sanatoria per le opere eseguite inassenza di titolo abilitativo, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva bensì concesso la disponibilità d’uso del bene ma non la concessione deldiritto di superficie. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Alla luce di tale motivato accertamento, le censure sollevate da [OSCURATO:PERSONA] con il primomotivo di ricorso devono reputarsi infondate. Il ricorrente, infatti, pur non contestandoil contenuto della permuta del 2002 per notaio D etti – ed anzi trascrivendone stralci negli stessi termini in cui sono trascritti nella sentenza impugnata – sosti e ne infondatamenteche, proprio in base all’esame di questo atto, avreb be condotto positivamente la verifica della sussistenza del diritto superficiario oggetto di trasferimento in base all’atto da lui rogato, senza considerare che, al contrario, l’esame dell’atto in parola, ove effettivamente effettuato con la diligenza professionale qualificata da lui esigibile (art.1176, secondo comma, cod. civ.), avrebbe piuttosto dovuto indurlo a ritenere che tale diritto nonera venuto ad esistere, in quanto non ancora costituito in favore del Cucini e della società “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e in quanto la sua costituzione non era nella disponibilità dei danti causa degli acquirenti, poiché dipendeva da una determinazione della pubblica amministrazione. Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1917, comma 3 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in punto di regolazione delle spese processuali nei rapporti tra l’assicuratoNotaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa». La decisione impugnata è censurata nellaparte in cui , accogliendo la domanda di manleva proposta dal Cappellini nei confront i della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannatoquest’ultima a tenerlo indenne, oltre che delle altre somme che egli avrebbe dovuto corrisponderea Domenico G allo e [OSCURATO:PERSONA] i , unicamente delle C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. spese di soccombenza (ovverosia delle spese processuali sostenute dagli attori vittoriosi,al cui rimbor s o era stato condannato quale parte soccombente), ma non anche delle spese di resistenza, vale a dire delle spese sostenute perresistere all’azione dei danneggiati, poste a carico dell’assicuratore, nei limiti stabiliti dall’art.1917 cod. civ.. 2.1. Questo motivo è fondato e deve essere accolto, in quanto l'obbligo di rimborso del le c c .d d . spese di resistenza sorge oggettivamente (sempre che ne sia fornita la prova e nei limiti di quanto effettivamente provato: Cass. 15/9/2023, n. 26683) per la sola circostanza che l’assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa(Cass. 13/10/2022, n.29926)e in quanto la Corte di merito ha completamenteomesso di pronunciare al riguardo. 3. Con il terzo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1917, comma 3c.c., nonché degli articoli 91 e 92comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte diAppello di Firenze violato il principio di soccombenza, nonché le norme e i principi di diritto preposti alla regolazione e alla compensazione delle spese processuali – di chiamata in causa e, eventualmente, anche di resistenza – nell’emettere pronuncia di compensazione delle spese di lite tra l’assicurato [OSCURATO:PERSONA] e la Compagnia di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA]». Viene censurata la statuizione di integrale compensazione , tra le parti, delle spese del rapporto processuale intercorso tra l’assicurato e l’assicuratore, inst a urato con la chiamata in garanzia proposta dal primo nei confronti del secondo. Il ricorrente ded u ce che la statuizione di compensazione sarebbe illegittima in quanto e me s sa , in mancanza degli specifici presupposti C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla sentenza ad ditiva della Corte costituzionale n . 77 del 2018), sulla base di una motivazione apparente e illogica, ov v erosia sull’assunto, peraltroerroneo, della ritenuta « concordanza delle difese spiegate». 3.1.Anche questo motivo è fondato. Nella fattispecie, trattandosi di procedimento introdotto nel 2012, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non trova applicazione l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge n. 132/2014 ( oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità con la sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale), ma trovaapplicazione la formulazione previgente della norma in esame,che subordinava la possibilità di compensazione delle spese, alternativamente, alla sussistenza della reciproca soccombenza o a quella di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione. Ciò posto, proprio in relazione atale dispos i zione, questa Corte ( ex aliis, Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 25/09/2017, n.22310) ha , peraltro, affermato il principio secondo cui le “ gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo, quale nella specie risulta essere quellache si limita a f a r riferimen to, in modo vago ed indeterminato, allacomunanza delle difese spiegate. 4.In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettatoil primo. C.C. 09.11.2023 N. R.G. 01859/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolt i con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P. Q. M. La
Sentenza Cassazione n. 01519/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris