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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34005/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4630/2015 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Roma, in persona di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile pro tempore del contenzioso esattoriale per la Regione Campania, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma 1'8 luglio 2014, rep. n. 39345, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", in virtù di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 22 giugno 2011, rep. n. 77189, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (NA), elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 3 luglio 2013 n. 145/34/2013; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", in veste di agente della riscossione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 3 luglio 2013 n. 145/34/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione di ipoteca per l'importo di C 2.217.699,81, in dipendenza di cinque cartelle di pagamento per contributi previdenziali, TARSU, IRPEF ed IRPEG, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 26 maggio 2011 n. 388/44/2011, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di secondo grado ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto della notifica dell'atto di appello oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione - nella misura di sei mesi, secondo il testo novellato dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. - dalla pubblicazione della decisione di prime cure.

Il ricorso è affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado l'applicabilità della riduzione a sei mesi del termine lungo di impugnazione, ancorché tale modifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione era ancora pari ad un anno.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata tardivamente comunicata all'appellante la data dell'udienza di trattazione.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento agli artt. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 170 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado la verifica della legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione, non essendo stato rilevato che, nonostante il conferimento degli immobili in fondo patrimoniale, i debiti garantiti erano estranei ai bisogni familiari.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello dal giudice di secondo grado per tardiva proposizione oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione, nella misura ridotta di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure (26 maggio 2011), ancorché tale modifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione era ancora pari ad un anno (oltre al prolungamento della sospensione feriale), senza tener conto che la relativa notifica all'appellata era stata tempestivamente eseguita il 9 luglio 2012.

5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità del procedimento per violazione degli artt. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 170 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado, a causa della erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la riforma della sentenza di prime cure, sulla base della verificata legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione, non essendo stato rilevato che, nonostante il conferimento degli immobili in fondo patrimoniale, i debiti garantiti erano estranei ai bisogni familiari.

6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 170 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado, a causa della erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la riforma della sentenza di prime cure, sulla base della verificata legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione, non essendo stato rilevato che, nonostante il conferimento degli immobili in fondo patrimoniale, í debiti garantiti erano estranei ai bisogni familiari.

7. Con il settimo motivo, sì denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.L.vo 22 luglio 1999 n. 261 e dell'art. 22 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado il rilievo dell'inammissibilità del ricorso originario del contribuente a causa della relativa notifica a mezzo dì servizio postale privato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 Come è noto, l'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha novellato l'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel senso di ridurre da un anno a sei mesi la durata del termine lungo di impugnazione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni (anche nel processo tributario), la modifica dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. da parte dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine di un anno, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della citata Legge 18 giugno 2009 n. 69, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione dì una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., Sez. 6A-3, 6 ottobre 2015, n. 19969;Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2016, n. 20102; Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2017, n. 5178; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11500; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., Sez. 6^-5, 27 febbraio 2020, n. 5423; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2021, n. 1437; Cass., Sez. 6^-3, 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18107). 1.2 Nella specie, considerando che il ricorso iniziale del contribuente era stato depositato presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2009, con la conseguente applicabilità al procedimento instaurato del testo originario dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., il termine lungo di impugnazione (maggiorato della sospensione feriale) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di prime cure il 26 maggio 2011 veniva a scadenza 1'11 luglio 2012, per cui l'atto dì appello notificato il 9 luglio 2012 e ricevuto 1'11 luglio 2012 doveva considerarsi tempestivo. 1.3 Ne discende, quindi, che la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che «il gravame proposto doveva essere notificato entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (26.05.2011)», sulla base del testo novellato dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., da considerarsi «norma di carattere processuale, direttamente applicabile ai procedimenti in corso (conclusi con sentenza depositata in data successiva all'entrata in vigore» dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (cioè, dal 4 luglio 2009).

Là dove, invece, l'art. 58, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha inequivocabilmente stabilito che «le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore», essendo pacifico il riferimento dì quest'ultimo inciso alla pendenza originaria del giudizio di primo grado (e non anche del giudizio di secondo grado).

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il rìcorso merita di essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4630/2015 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Roma, in persona di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile pro tempore del contenzioso esattoriale per la Regione Campania, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma 1'8 luglio 2014, rep. n. 39345, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", in virtù di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 22 giugno 2011, rep. n. 77189, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (NA), elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 3 luglio 2013 n. 145/34/2013; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", in veste di agente della riscossione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 3 luglio 2013 n. 145/34/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione di ipoteca per l'importo di C 2.217.699,81, in dipendenza di cinque cartelle di pagamento per contributi previdenziali, TARSU, IRPEF ed IRPEG, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 26 maggio 2011 n. 388/44/2011, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di secondo grado ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto della notifica dell'atto di appello oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione - nella misura di sei mesi, secondo il testo novellato dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. - dalla pubblicazione della decisione di prime cure. Il ricorso è affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado l'applicabilità della riduzione a sei mesi del termine lungo di impugnazione, ancorché tale modifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione era ancora pari ad un anno. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata tardivamente comunicata all'appellante la data dell'udienza di trattazione. 3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento agli artt. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 170 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado la verifica della legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione, non essendo stato rilevato che, nonostante il conferimento degli immobili in fondo patrimoniale, i debiti garantiti erano estranei ai bisogni familiari.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello dal giudice di secondo grado per tardiva proposizione oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione, nella misura ridotta di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure (26 maggio 2011), ancorché tale modifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione era ancora pari ad un anno (oltre al prolungamento della sospensione feriale), senza tener conto che la relativa notifica all'appellata era stata tempestivamente eseguita il 9 luglio 2012. 5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità del procedimento per violazione degli artt. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 170 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado, a causa della erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la riforma della sentenza di prime cure, sulla base della verificata legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione, non essendo stato rilevato che, nonostante il conferimento degli immobili in fondo patrimoniale, i debiti garantiti erano estranei ai bisogni familiari. 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 170 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado, a causa della erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la riforma della sentenza di prime cure, sulla base della verificata legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione, non essendo stato rilevato che, nonostante il conferimento degli immobili in fondo patrimoniale, í debiti garantiti erano estranei ai bisogni familiari. 7. Con il settimo motivo, sì denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.L.vo 22 luglio 1999 n. 261 e dell'art. 22 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado il rilievo dell'inammissibilità del ricorso originario del contribuente a causa della relativa notifica a mezzo dì servizio postale privato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 Come è noto, l'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha novellato l'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel senso di ridurre da un anno a sei mesi la durata del termine lungo di impugnazione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni (anche nel processo tributario), la modifica dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. da parte dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine di un anno, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della citata Legge 18 giugno 2009 n. 69, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione dì una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., Sez. 6A-3, 6 ottobre 2015, n. 19969;Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2016, n. 20102; Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2017, n. 5178; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11500; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., Sez. 6^-5, 27 febbraio 2020, n. 5423; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2021, n. 1437; Cass., Sez. 6^-3, 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18107). 1.2 Nella specie, considerando che il ricorso iniziale del contribuente era stato depositato presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2009, con la conseguente applicabilità al procedimento instaurato del testo originario dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., il termine lungo di impugnazione (maggiorato della sospensione feriale) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di prime cure il 26 maggio 2011 veniva a scadenza 1'11 luglio 2012, per cui l'atto dì appello notificato il 9 luglio 2012 e ricevuto 1'11 luglio 2012 doveva considerarsi tempestivo. 1.3 Ne discende, quindi, che la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che «il gravame proposto doveva essere notificato entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (26.05.2011)», sulla base del testo novellato dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., da considerarsi «norma di carattere processuale, direttamente applicabile ai procedimenti in corso (conclusi con sentenza depositata in data successiva all'entrata in vigore» dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (cioè, dal 4 luglio 2009). Là dove, invece, l'art. 58, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha inequivocabilmente stabilito che «le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore», essendo pacifico il riferimento dì quest'ultimo inciso alla pendenza originaria del giudizio di primo grado (e non anche del giudizio di secondo grado). 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il rìcorso merita di essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia
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